Residenza fiscale. Rileva il legame effettivo con l’Italia (circolare n°20 Agenzia delle entrate)

Anche l’iscrizione annuale a un circolo culturale e sportivo in Italia può rappresentare un criterio di collegamento per individuare la residenza fiscale
1 mese fa
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residenza estera
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L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n°20/E 2024 con la quale si è soffermata sulle novità in materia di residenza fiscale apportate dal Decreto Legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023, noto come “Decreto Fiscalità Internazionale”.

Con questo decreto il Governo Meloni ha allineato la normativa italiana alla  prassi internazionale e alle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Una delle principali novità riguarda la sostituzione del concetto civilistico del domicilio con un concetto di natura sostanziale. Post riforma  il domicilio è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente.

Inoltre viene aggiunto il criterio della presenza fisica nel territorio dello Stato quale variabile per individuare la residenza fiscale.

Sul concetto di domicilio, anche l’iscrizione annuale a un circolo culturale e sportivo può rappresentare un elemento certo per individuare la residenza fiscale.

La residenza fiscale. Cos’è cambiato con il Decreto Fiscalità Internazionale?

L’articolo 1 del Decreto ha sostituito il comma 2 dell’articolo 2 del TUIR, introducendo una nuova definizione di residenza fiscale per le persone fisiche ai fini delle imposte sui redditi.

In particolare, le novità possono  essere così riassunte:

  • il concetto di domicilio è ora inteso come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona, superando la precedente accezione civilistica legata alla sede principale degli affari e interessi;
  • oltre al domicilio e alla residenza, la presenza fisica sul territorio italiano per la maggior parte del periodo d’imposta (considerando anche le frazioni di giorno) diventa un criterio autonomo per determinare la residenza fiscale;
  • l’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta costituisce una presunzione relativa di residenza fiscale, superabile con prova contraria.

L’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente non è un criterio assoluto

Rispetto a tale ultimo passaggio ossia l’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta si passa da una presunzione assoluta ad una relativa.

Cosicché come da relazione illustrativa del decreto Fiscalità internazionale:

il Governo sottolinea che la modifica intende mitigare, ai fini della residenza, il puro dato formale dell’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente che non abbia un reale riscontro fattuale, modificando la presunzione assoluta in favore di una presunzione relativa che permetta al contribuente di fornire prova contraria rispetto a quanto stabilito ex lege.

Anche la sentenza Shakira sulla residenza fiscale ha avuto un impatto indiretto sul nuovo concetto di residenza fiscale.

Residenza fiscale. Rileva il legame effettivo con l’Italia

Con la circolare n°20/2024 sulla residenza fiscale, l’Agenzia delle entrate ha analizzato le novità in esame.

Il documento di prassi, propone una sintesi sulle condizioni al verificarsi delle quali il contribuente è tenuto a tassare i propri redditi in Italia.

Si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile):

  • hanno la residenza, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato;
  • hanno il domicilio, nella definizione resa dal medesimo articolo 2, comma 2, del TUIR, nel territorio dello Stato;
  • sono presenti nel territorio dello Stato, tenuto conto anche delle frazioni di giorno;
  • sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente condizione, quest’ultima, che a seguito delle modifiche apportate dal Decreto non riveste più carattere di “presunzione assoluta” bensì di “presunzione relativa” che ammette la prova contraria (vedi pr. precedente).

Da qui, è residente in Italia chi si trova in una delle quattro condizioni sopra elencate.

Un esempio sulla residenza fiscale

Il conteggio dei 183 giorni non deve essere verificato tenendo conto dei giorni nei quali uno dei suddetti criteri si è verificato in maniera consecutiva.

Infatti, è sufficiente che ì suddetti criteri si  verifichino per 183 – o 184 in caso di anno bisestile – giorni nel corso di un anno solare.

Ad esempio, nel 2024, anno bisestile, qualora una persona che precedentemente non era residente in Italia fosse presente nel territorio dello Stato per i seguenti giorni non consecutivi:

  • dall’11 al 31 gennaio (21 giorni);
  • dal 5 al 10 febbraio (6 giorni);
  • dal 1° al 30 aprile (30 giorni);
  • dal 12 al 26 maggio (15 giorni);
  • dal 1° giugno al 31 luglio (61 giorni);
  • dal 1° ottobre al 31 ottobre (31 giorni);
  • dal 5 novembre al 12 novembre (8 giorni);
  • il 27 novembre (1 giorno);
  • dal 2 al 12 dicembre (11 giorni), avrà configurato il criterio della presenza fisica in Italia per complessivi 184 giorni e, pertanto, per il periodo d’imposta 2024 sarà considerata fiscalmente residente in Italia.

Il nuovo concetto di domicilio

Abbiamo già detto che il concetto di domicilio è ora inteso come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. In tal modo è  superata la precedente accezione civilistica legata alla sede principale degli affari e interessi.

Nella nozione di “relazioni personali e familiari” si ritiene rientrino sia i rapporti tipici disciplinati dalle vigenti disposizioni normative (come ad esempio il rapporto di coniugio o il rapporto di unione civile), sia le relazioni personali connotate da un carattere di stabilità che esprimono un radicamento con il territorio dello Stato (ad esempio, nel caso di coppie conviventi). Parimenti, può assumere rilievo la dimensione stabile dei rapporti sociali del contribuente nella misura in cui risulti da elementi certi, come ad esempio, l’iscrizione annuale a un circolo culturale e sportivo. 

Secondo l’Agenzia delle entrare rileva la volontà di mantenere un legame effettivo con il territorio italiano. Ma ad ogni modo andrà valutato caso per caso.

Riassumendo…

  • Nuovo concetto di domicilio: definito come il luogo delle principali relazioni personali e familiari del contribuente.
  • Presenza fisica come criterio: la residenza fiscale è determinata anche dalla presenza fisica in Italia per la maggior parte dell’anno.
  • Iscrizione anagrafica: diventa una presunzione relativa e non più assoluta per stabilire la residenza fiscale.
  • Esempio pratico: una persona è fiscalmente residente se è presente in Italia per almeno 183 giorni, anche non consecutivi.
  • Valutazione individuale: ogni caso sarà esaminato singolarmente, tenendo conto dei legami effettivi con l’Italia.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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