Con l’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025 da parte dell’ISTAT, operativa dal 1° aprile 2025, anche i contribuenti in regime forfettario sono chiamati a prestare particolare attenzione al codice attività assegnato.
Sebbene l’aggiornamento sia avvenuto in modo automatico da parte del Registro delle Imprese, gli effetti che ne derivano non sono da sottovalutare. Soprattutto in ambito fiscale.
Uno degli ambiti più delicati è rappresentato dalle cause di esclusione dal regime forfettario, alcune delle quali dipendono direttamente dalla natura e codifica dell’attività esercitata.
Il riferimento è alla causa di esclusione in base alla quale non possono applicare il forfettario. Coloro che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione.
Le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente.
La verifica del fatto che l’attività esercitata dalla SRL (la cui maggioranza è di un soggetto in regime forfettario) sia collegata all’attività svolta individualmente va fatta sulla base dei nuovi codici ATECO 2025.
Le cause di esclusione al regime forfettario
Non possono accedere al regime forfetario ex legge n°190/2014:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente.
Ulteriori cause di esclusione
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro. O erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. Ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro. Fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni. Si considerino però anche le novità sui soggetti che possono applicare il forfait nel 2025);
- coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro (per il 2024 con impatti sul 2025, il limite è stato 305.000 euro), tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
Detto ciò, soffermiamoci sulla causa di esclusione in base alla quale non possono applicare il forfettario: coloro che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente.
Vediamo quali sono gli impatti dei nuovi Codici ATECO rispetto a tale preclusione. In alcuni casi si ricorda che è necessario procedere alla rettifica dei codici ATECO 2025.
Nuovi codici ATECO. Chi deve abbandonare il regime forfettario?
Pe meglio analizzare gli impatti dei nuovi codici ATECO sul forfettario è necessario riprendere la circolare n°9/2019 sul forfait.
Rispetto alla causa di esclusione legata all’attività della SRL, assumeranno esclusiva rilevanza non le sezioni ATECO e i conseguenti codici ATECO formalmente dichiarati dal contribuente e dalla s.r.l. controllata, ma quelli attribuibili in base alle attività effettivamente esercitate.
Condizione |
Effetto sul regime forfetario |
La persona fisica forfettaria effettua cessioni/prestazioni alla s.r.l. controllata, e quest’ultima deduce i costi relativi | Riconducibilità diretta/indiretta sussistente → Fuoriuscita dal regime forfetario |
La s.r.l. esercita autonomamente un’attività, senza acquisti dalla persona fisica in regime forfetario | Riconducibilità non sussistente → Mantenimento del regime forfetario |
La s.r.l. acquista beni/servizi dal contribuente forfettario, ma i relativi costi non sono deducibili | Riconducibilità non sussistente → Mantenimento del regime forfetario |
La s.r.l. controllata svolge un’attività effettiva in una sezione ATECO diversa da quella del contribuente | Riconducibilità non sussistente → Mantenimento del regime forfetario |
La s.r.l. controllata svolge attività effettiva nella stessa sezione ATECO del contribuente forfettario, che le cede beni o presta servizi | Riconducibilità sussistente → Perdita del regime forfetario dall’anno successivo |
Le suddette verifiche andranno effettuate sulla base dei nuovi codici ATECO 2025.
Laddove rispetto al 2025 si verifica la causa di esclusione, per il periodo d’imposta 2026, il contribuente dovrà uscire dal forfait.
Riassumendo
- Nuovi ATECO 2025: attenzione ai riflessi fiscali per i forfettari: sebbene l’aggiornamento dei codici ATECO sia automatico da parte del Registro Imprese, i forfettari devono verificare la correttezza del codice assegnato, poiché può influenzare la permanenza nel regime agevolato, in particolare rispetto alle cause di esclusione.
- Focus sulla causa di esclusione legata al controllo di S.
r.l.: non possono applicare il regime forfettario i contribuenti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente.
- Valutazione basata su attività effettiva, non solo sul codice formale: la verifica della riconducibilità tra attività del contribuente e della società controllata deve basarsi non solo sul codice ATECO dichiarato, ma sull’attività effettivamente svolta. Due attività sono considerate “riconducibili” se rientrano nella stessa sezione ATECO e vi è un’interazione economica (es. cessione di beni o servizi dedotti dalla S.r.l.).
- Tabella delle casistiche principali: la riconducibilità è ritenuta sussistente, con conseguente esclusione dal regime, se la S.r.l. controllata acquista beni/servizi dal contribuente e le attività rientrano nella stessa sezione ATECO.
- Verifica obbligatoria per il 2025 e impatto sul 2026: le verifiche devono essere effettuate con riferimento ai nuovi codici ATECO 2025. Se nel 2025 si verifica una causa di esclusione, il contribuente perderà il regime forfettario a partire dal periodo d’imposta 2026.