Arrivano buone notizie per i lavoratori dipendenti assegnatari di auto aziendali ad uso promiscuo ossia sia per questioni legate ad esigenze di lavoro sia per questioni legate alla propria sfera personale/familiare.
Infatti, ieri è stata approvata la legge di conversione del DL 19/2025 (c.d. decreto bollette”) la quale contiene una norma che salva dall’aumento della tassazione e della contribuzione INPS i veicoli ad uso promiscuo ordinati dai datori di lavoro entro il 31/12/2024 e concessi ai dipendenti nel 1° semestre 2025.
Vediamo nello specifico cosa cambia grazie all’intervento del DL bollette.
L’assegnazione dell’auto aziendale al dipendente
L’auto aziendale concessa al dipendente per un utilizzo “promiscuo” (lavoro + vita privata) costituisce un fringe benefit che concorre a formare reddito di lavoro dipendente secondo i criteri dell’art. 51, comma 4, TUIR.
Il valore imponibile si ricava applicando alle tabelle ACI (percorrenza convenzionale 15.000 km annui) una percentuale che varia in base a data di immatricolazione/assegnazione e caratteristiche ambientali del veicolo, al netto di quanto eventualmente trattenuto al lavoratore:
- immatricolazioni/assegnazioni ante 30 giugno 2020: 30 % del valore convenzionale;
- immatricolazioni dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2024: aliquota modulata sulle emissioni CO₂ (25 % ≤ 60 g/km; 30 % 61-160 g/km; 50 % 161-190 g/km; 60 % > 190 g/km);
- immatricolazioni e concessioni dal 1 gennaio 2025: nuovo criterio introdotto dalla L. 207/2024, basato sull’alimentazione del mezzo: 50 % per la generalità dei veicoli, ridotto al 20 % per gli ibridi plug-in e al 10 % per i veicoli esclusivamente elettrici.
Il valore così determinato è imputato mensilmente in busta paga (o pro-rata in caso di utilizzo parziale), dovendosi sempre sottrarre l’eventuale contributo economico richiesto al dipendente. Le stesse percentuali valgono anche ai fini contributivi.
Dunque imponibile fiscale e contributivo coincideranno.
La retribuzione in natura è imputata al reddito in base al momento di effettiva percezione ossia a decorrere dal momento in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell’azienda per entrare in quella del dipendente.
Il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit costituisce il momento rilevante ai fini della tassazione.
Bisogna verificare, come da successiva tabella, data di immatricolazione e data di assegnazione.
Si veda la risoluzione ADE n°46/E 2020.
La tassazione del fringe benefit auto in sintesi
Fringe benefit auto | ||
Ipotesi | Immatricolazione e assegnazione | Tassazione e contribuzione in busta paga |
1° | Entro il 30/06 | 30% del valore convenzionale (percorrenza media 15.000 km annui) |
2° | Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024. | Variabile in base alle emissioni di CO₂: – 25% se < 60 g/km; – 30% tra 60-160 g/km; – 50% tra 160-190 g/km (40% per il 2020); – 60% oltre 190 g/km (50% per il 2020) |
3° | Dal 1° gennaio 2025 | 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI sempre al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
La predetta percentuale è ridotta:
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Di recente i Consulenti del Lavoro hanno pubblicato dei chiarimenti sui fringe benefit auto.
Fringe benefit auto in busta paga.
Tassazione alleggerita per le assegnazioni fino al 30 giugno
Arriviamo all’intervento del DL bollette.
L’aumento della tassazione del fringe benefit auto aveva portato molte aziende a bloccare le assegnazioni dei veicoli ai dipendenti.
Da qui l’intervento del DL bollette.
Il decreto citato prevede che l’assegnazione dell’auto aziendale al dipendente per un uso promiscuo sarà soggetta alla vecchia tassazione più leggera se:
- riguarda veicoli ad uso promiscuo ordinati dai datori di lavoro entro il 31/12/2024 e
- concessi ai dipendenti entro il 30 giugno 2025 ossia nel 1° semestre 2025.
Nel complesso, le vecchie regole pre Legge di bilancio 2025 riguarderanno:
- i veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024
- veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025.
Dunque, in tali casi, la tassazione sarà ancorata alle emissioni inquinanti di CO2.
Riassumendo.
- La legge di conversione del DL 19/2025 (“decreto bollette”) è stata approvata e introduce una “clausola di salvaguardia” per i fringe benefit auto.
- Nessun aumento di tassazione e contribuzione INPS per le auto ad uso promiscuo ordinate entro il 31 dicembre 2024 e concesse ai dipendenti entro il 30 giugno 2025.
- Per questi veicoli restano valide le aliquote basate sulle emissioni CO₂ (25 % ≤ 60 g/km; 30 % 61-160 g/km; 50 % 161-190 g/km; 60 % > 190 g/km).
- Il nuovo regime introdotto dalla L. 207/2024 (50 %, 20 % plug-in, 10 % elettriche) si applicherà solo ai veicoli ordinati dopo il 31 dicembre 2024 o assegnati dal 1 luglio 2025.
- Il provvedimento evita il blocco delle assegnazioni e preserva la convenienza fiscale dei veicoli aziendali a uso promiscuo.