Dallo scorso anno la dichiarazione dei redditi precompilata riguarda anche i titolari di partita iva in regime forfettario o di vantaggio.
Una delle novità 2025 è rappresentata dall’utilizzo dei dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi quale set informativo di informazioni pre-inserite in dichiarazione.
Dunque l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti forfettari i ricavi e i compensi risultanti dalle fatture. E anche dai corrispettivi che si presumono incassati nell’anno oggetto di dichiarazione.
Su questo e su altri aspetti, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato alcune FAQ. Con le quali si è chiarito come gestire correttamente il passaggio dei dati dal foglio informativo alla dichiarazione dei redditi.
Infatti, una volta effettuato l’accesso al portale della precompilata, il contribuente può accedere sia al dichiarativo sia al foglio informativo. Nel foglio informativo sono elencate le fonti reddituali del contribuente (come da certificazioni uniche). Nonché le spese detraibili/deducibili sostenute nel corso dell’anno.
La precompilata 2025
Prima di entrare nello specifico dei chiarimenti pubblicati dall’Agenzia delle entrate sulla dichiarazione precompilata forfettari, è utile fare un cenno alle novità 2025 della dichiarazione precompilata.
Eccole sotto elencate.
- Nuovi dati nella dichiarazione precompilata. Le dichiarazioni precompilate si arricchiscono ora dei proventi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in eccesso da impianto fotovoltaico.
- Invio della dichiarazione per conto di un erede. Il servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all’erede, già disponibile ai rappresentanti legali preventivamente abilitati, è stato esteso anche a tutori, amministratori di sostegno e genitori abilitati all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Secondo quanto disposto dal provvedimento del 22 settembre 2023. Ciò consente loro di trasmettere la dichiarazione del rappresentato in qualità di erede.
- Soggetti IVA in regime di vantaggio o forfettario. A partire dal 2025, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di questi contribuenti, accanto alle abituali informazioni (dati precompilati e Certificazioni Uniche–lavoro autonomo presenti nel foglio informativo e/o nel quadro LM) saranno utilizzati, in via sperimentale, anche i dati reddituali ricavati dalle fatture elettroniche trasmesse tramite SDI, i corrispettivi giornalieri inviati nello stesso anno, considerati come incassati nell’esercizio di riferimento.
- Deleghe agli intermediari. Tutti gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, individuati dall’articolo 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998, possono accedere ai dati precompilati del modello Redditi Persone Fisiche previa delega del contribuente.
Per facilitare ulteriormente l’adempimento dichiarativo sono state riviste e potenziate alcune funzioni della modalità di compilazione semplificata, fra cui la procedura per la scelta del sostituto d’imposta.
Tra le varie novità, quella che riguarda regime forfettario e regime di vantaggio è la più rilevante. Tuttavia, l’inserimento dei dati delle fatture elettroniche nel quadro LM porta con se rischi e opportunità.
La dichiarazione precompilata dei forfettari. Le FAQ dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato alcune FAQ sulla dichiarazione precompilata forfettari ossia: sulla corretta indicazione dei contributi previdenziali pagati nel 2024 e sul criterio in base al quale i ricavi e i compensi risultanti dalle fatture elettroniche sono inseriti nel quadro LM.
FAQ – Dichiarazione Precompilata (Quadro LM)
Domanda | Risposta |
Nel processo di precompilazione dei dati relativi ai ricavi e/o ai compensi percepiti, come sono considerati gli importi esposti in fattura a titolo di contributi alla Cassa professionale? | Se il professionista è tenuto all’iscrizione alla propria Cassa professionale di previdenza, i contributi addebitati al committente in fattura sono esclusi dall’importo dei componenti positivi di reddito precompilati.
Al contrario, quando l’attività non prevede una Cassa professionale dedicata e il professionista deve iscriversi alla Gestione Separata dell’INPS, i contributi addebitati al committente in fattura sono inclusi tra i componenti positivi di reddito precompilati. |
Perché, nel quadro LM di un contribuente con più codici attività, tutti i componenti positivi risultano riportati soltanto nella colonna 3 del rigo LM22? | In presenza di più codici attività, i componenti positivi sono inseriti nella colonna 3 del rigo LM22 poiché, sulla base delle fonti di input disponibili, non è possibile attribuire ricavi e/o compensi a ogni singolo codice ATECO.
Il contribuente deve verificare il dato:
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Ulteriori FAQ
Domanda | Risposta |
Nel modello Redditi web, quando il quadro LM è precompilato ma i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali risultano solo nel foglio informativo, è possibile inserirli in dichiarazione? | Il foglio informativo riporta tutti i contributi previdenziali e assistenziali versati nell’anno di riferimento, comunicati dai soggetti terzi. Il contribuente deve:
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Quali dati relativi alle fatture e ai corrispettivi sono stati utilizzati per valorizzare i componenti positivi di reddito del quadro LM nella dichiarazione precompilata – modello Redditi Persone Fisiche? | Per valorizzare il quadro LM è stata considerata la sommatoria delle fatture e/o dei corrispettivi relativi all’anno d’imposta oggetto di precompilazione.
Poiché ai regimi di vantaggio e forfetario si applica il principio di cassa e la data esatta del pagamento non è desumibile dalle fonti di input, si presume che il pagamento coincida con la data di emissione della fattura o del corrispettivo. Qualora una fattura sia stata incassata in un anno d’imposta diverso da quello di emissione, il contribuente deve modificare l’importo dei componenti positivi nel quadro LM, includendo le fatture emesse nell’anno precedente e incassate nell’anno in corso ed escludendo le fatture emesse nell’anno in corso ma non ancora incassate. |
Infine, è utile ricordare che dal 15 maggio sarà possibile modificare e inviare la dichiarazione precompilata. Fino a tale data è ammessa la sola consultazione.
Riassumendo
- Contributi Cassa/INPS: se c’è Cassa professionale restano fuori dal reddito; con Gestione Separata INPS sono inclusi.
- Più codici ATECO: tutti i ricavi confluiscono in LM22‑3; il contribuente li divide solo se i codici appartengono a gruppi merceologici diversi.
- Contributi versati 2024: copiarli dal foglio informativo in LM7/LM35; l’eccedenza va in RP21.
- Fatture e corrispettivi 2025: sommati come incassati nell’anno; correggere LM se l’incasso è avvenuto in altro periodo.
- Tempistica: fino al 15 maggio solo consultazione, poi modifiche e invio.