Con l’ordinanza n. 8322 del 29 marzo 2025 la Prima Sezione civile della Corte di cassazione è tornata (per la terza volta in un anno) sul tema dell’anatocismo nei piani di ammortamento «alla francese», estendendo all’ambito dei mutui casa – anche a tasso variabile – i principi affermati dalle Sezioni Unite del 29 maggio 2024-Cassazione a Sezioni Unite n. 15130 del 29 Maggio2024.
La Corte, respingendo nuovamente la tesi della capitalizzazione vietata, ha consolidato un indirizzo ormai nettamente favorevole alla legittimità di questo schema di rimborso.
Vediamo quali sono state nello specifico le indicazioni della Corte di Cassazione analizzando alcune sentenze che si sono susseguite nell’ultimo periodo.
Che cos’è l’ammortamento «alla francese»
Quando in banca si parla di rata “costante” si intende proprio un piano «alla francese».
L’idea è semplice: si paga sempre la stessa rata, ma la sua composizione cambia nel tempo.
All’inizio la quota‐interessi è elevata e quella di capitale è minima; con il passare degli anni accade il contrario perché, man mano che il capitale da restituire diminuisce, gli interessi (calcolati solo su quel capitale residuo) scendono.
L’effetto psicologico – e finanziario – è di avere rate iniziali più “leggere” rispetto, ad esempio, al sistema «all’italiana».
In nessun momento, però, gli interessi già scaduti diventano a loro volta base di calcolo di nuovi interessi: ogni rata estingue integralmente gli interessi di competenza di quel periodo. La controversia nata negli anni 2010 si fondava su una confusione fra regime di capitalizzazione “composto” (un’espressione meramente matematica usata per trovare la rata costante) e anatocismo (interessi su interessi scaduti e non pagati).
È questa confusione che la giurisprudenza di legittimità, culminata nell’ordinanza 8322/2025, ha definitivamente chiarito.
Cosa dice la Giurisprudenza? Le sentenze più importanti
Si riportano di seguito le sentenze/ordinanze più importanti sull’ammortamento alla francese.
Sezione/Organo | Data | Numero | Tasso | Principio di diritto / Massima |
Cass. Sez. I | 29 mar 2025 | 8322 | Variabile | Escluso anatocismo e violazione della trasparenza; estensione dei principi di SU 15130/2024 ai mutui a tasso variabile |
Cass. Sez. I | 19 mar 2025 | 7382 | Variabile | Ribadita l’applicabilità dei principi delle SU 15130/2024 ai mutui a tasso variabile; nessuna capitalizzazione vietata |
Cass. Sez. Unite | 29 mag 2024 | 15130 | Fisso | La mancata indicazione della formula o del regime composto non comporta nullità del contratto; il metodo non integra anatocismo |
Corte d’Appello Lecce | 28 mar 2024 | — | Fisso | Richiamata SU 15130/2024; escluso anatocismo nel piano «alla francese» |
Cass. Sez. V | 02 ott 2023 | 27823 | Fisso (rateizz. fiscali) | Il piano «alla francese» non viola l’art. 1283 c.c.; interessi calcolati solo sul capitale residuo |
Cass. Sez. III | 10 nov 2022 | 34677 | Fisso | Uso dell’interesse composto solo per calcolare la rata costante; non si producono interessi su interessi |
Di certo, l’acquisto della casa con mutuo ipotecario comporta delle insidie.
Che cosa emerge dal filone giurisprudenziale
Sulla base delle suddette sentenze, è possibile arrivare alle conclusioni sotto elencate.
- Anatocismo negato: tutti i provvedimenti concordano sul fatto che, nel piano «alla francese», gli interessi sono calcolati esclusivamente sul capitale residuo; non esiste produzione ulteriore di interessi su interessi scaduti (il vero anatocismo vietato dall’art. 1283 c.c.).
- Nullità o indeterminatezza escluse. Le Sezioni Unite 15130/2024 e le ordinanze 7382/2025 e 8322/2025 chiariscono che la mancata indicazione, nel corpo del contratto, della formula matematica o del regime finanziario non rende il mutuo indeterminato se sono precisati capitale, TAN, durata e piano di rimborso.
- Trasparenza bancaria soddisfatta. La Cassazione ritiene sufficiente, a fini di trasparenza (art. 117 TUB), la consegna al mutuatario del piano di ammortamento con l’evidenza della quota capitale e della quota interessi di ciascuna rata. Tale requisito vale per i mutui a tasso fisso e – dopo 7382/2025 e 8322/2025 – è confermato anche per i tassi variabili, benché questi ultimi necessitino di un piano “proiettivo” che potrà subire adeguamenti periodici.
- Effetto sulle cause pendenti. Con l’ultimo arresto del 2025 il margine per azioni di nullità fondato sull’anatocismo “occulto” è praticamente azzerato. Le difese dei mutuatari dovranno ora concentrarsi su altri profili (TAEG, clausole floor, trasparenza su indici esterni) perché la struttura del piano «alla francese» è considerata conforme all’ordinamento.
- Implicazioni operative: per le banche: conferma della correttezza dei contratti standard e forte riduzione del contenzioso strategico. Per i consulenti: nelle perizie di parte non ha più senso contestare l’ammortamento francese in sé; l’analisi deve spostarsi su penali, costi accessori o indicizzazione. Per i mutuatari: l’eventuale surroga o rinegoziazione va valutata su spread, durata ammortamento mutuo e tassi , non sull’asserito anatocismo.
Riassumendo
- Piano di ammortamento «alla francese» non comporta anatocismo né violazioni di trasparenza, estendendo i principi delle Sezioni Unite 15130/2024.
- Meccanismo del piano francese: rata costante con quota interessi decrescente e quota capitale crescente; gli interessi sono calcolati solo sul capitale residuo, quindi niente interessi su interessi scaduti.
- Sentenze‑chiave 2022‑2025: oltre all’ordinanza 8322, altre cinque decisioni (Cass. 7382/2025, Cass. SU 15130/2024, App. Lecce 28 mar 2024, Cass. 27823/2023, Cass. 34677/2022) confermano la piena legittimità del metodo, sia per tassi fissi sia variabili.
- Principi consolidati: anatocismo negato, nessuna nullità per indeterminatezza, requisiti di trasparenza soddisfatti quando il piano è consegnato al mutuatario e riporta quote capitale/interessi.
- Impatti pratici: contenzioso per anatocismo quasi azzerato; banche rassicurate sulla validità dei contratti standard; difese dei mutuatari dovranno concentrarsi su altri profili (TAEG, clausole accessorie) anziché contestare la struttura del piano francese.
tutto ok .Passo ad altro argomento che puo’ interessare.Si verifica che i limiti previsti per familiari a carico dal 2006 ( se non erro) non vengono perequati.Le pensioni e altro si.Cio nel tempo determina la non funzionalita’ dei benefici previsti. Con cio’ voglio dire che gli Enti preposti (inps- agenzia delle entrate) avranno meno carico a svantaggio degli utenti interessati. E’ bene considerare il caso .