Riammissione rottamazione-quater. Cosa succede dopo la presentazione dell’istanza (avviso ADER)?

L'Agenzia delle entrate-riscossione ha confermato gli effetti della presentazione dell'istanza di riammissione alla rottamazione-quater
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2 settimane fa
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L'Agenzia delle entrate-riscossione ha confermato gli effetti della presentazione dell'istanza di riammissione alla rottamazione-quater

L’Agenzia delle entrate-riscossione ha pubblicato un avviso con il quale ha messo in evidenza gli effetti legati alla presentazione dell’istanza di riammissione alla rottamazione-quater.

La chance di essere riammessi alla sanatoria è stata prevista dal DL 202/2024, c.d. decreto Milleproroghe. La domanda andava presentata entro lo scorso 30 aprile.

Una volta inviata la richiesta di riammissione, si attivano una serie di effetti positivi in favore del contribuente che si estendono non solo a fermi amministrativi e pignoramenti ma anche ai rimborsi da 730.

Vediamo nello specifico tutti i vantaggi legati alla riammissione alla pace fiscale.

La riammissione alla rottamazione-quater

Il Decreto Milleproroghe 2024 (art. 3‑bis, DL 202/2024, convertito in legge) ha riaperto i termini della “Rottamazione‑quater”, offrendo ai contribuenti decaduti entro il 31 dicembre 2024 dalla precedente definizione agevolata la possibilità di rientrare nei benefici.

Potevano presentare domanda – esclusivamente online sul portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (ADER) – fino al 30 aprile 2025 coloro che avevano già aderito alla sanatoria 2023 ma non hanno versato, o lo hanno fatto in ritardo/insufficientemente, le rate dovute fino al 2024.

La richiesta poteva riguardare solo i debiti già inseriti nella domanda originaria; non era consentito aggiungerne di nuovi.

Il contribuente poteva scegliere tra: versamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025; oppure pagamento rateale fino a un massimo di 10 rate, con le prime due in scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2025, seguite da quattro scadenze semestrali nel 2026‑2027. Sulle somme dovute si applica un interesse annuo del 2 % calcolato dal 1° novembre 2023.

Riammissione rottamazione-quater. Cosa succede dopo la presentazione dell’istanza?

L’Agenzia delle entrate-riscossione ha messo in evidenza gli effetti della presentazione dell’istanza di riammissione alla rottamazione-quater: Cosa succede dopo la domanda di riammissione?

Dopo la presentazione della domanda, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, per i soli debiti compresi nella riammissione alla «Rottamazione‑quater»:

  • non avvierà nuove azioni cautelari o esecutive;
  • interromperà quelle già instaurate, a meno che non si sia già concluso con esito positivo il primo incanto;
  • lascerà in vigore eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritti alla data della domanda di riammissione.

Dunque la domanda di riammissione alla rottamazione-quater ha effetti su fermi e pignoramenti.

Per tali debiti il contribuente non sarà considerato inadempiente ai fini: dell’erogazione di rimborsi o pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (artt. 28‑ter e 48‑bis, D.P.R. 602/1973); del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

E’ corretto affermare che la riammissione alla rottamazione impatta anche sui rimborsi da 730.

Sospesi termini di prescrizione e decadenza

La legge stabilisce inoltre che, con la domanda di riammissione, siano sospesi:

  • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inclusi nell’istanza;
  • gli obblighi di pagamento derivanti da rateizzazioni pregresse sino alla scadenza della prima (o unica) rata della Definizione agevolata.

Alla data di scadenza della prima o unica rata, le rateizzazioni in corso relative ai debiti riammessi alla «Rottamazione‑quater» saranno automaticamente revocate.

Entro il 30 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione invierà ai soggetti interessati una «Comunicazione» riportante: l’ammontare complessivo dovuto per la Definizione agevolata e i modelli di pagamento, predisposti in base al numero di rate indicato nell’istanza.

Sulle somme da versare verranno applicati interessi al tasso del 2 % annuo a partire dal 1° novembre 2023.

Il nuovo importo complessivo terrà conto di eventuali pagamenti effettuati anche dopo la “decadenza” del piano originario, limitatamente alla quota imputata a “capitale”.

Riassumendo

  • Chi poteva essere riammesso e termini: solo i contribuenti decaduti dalla Rottamazione‑quater entro il 31 dicembre 2024, per debiti già inclusi nella domanda 2023. L’istanza andava presentata online all’ADER entro il 30 aprile 2025.
  • Piano di pagamento e interessi: scelta fra saldo in un’unica soluzione (31 luglio 2025) o fino a 10 rate (prime due: 31 luglio e 30 novembre 2025; poi semestrali nel 2026‑2027). Sulle somme dovute decorre un interesse del 2 % annuo dal 1° novembre 2023.
  • Effetti immediati sull’esecuzione: nessuna nuova azione cautelare o esecutiva e sospensione di quelle in corso (salvo aste già aggiudicate). Restano in vigore fermi e ipoteche già iscritti.
  • Benefici amministrativi e sospensioni: il contribuente non è considerato inadempiente per rimborsi PA, pagamenti 730 e rilascio DURC.
  • Sospesi termini di prescrizione/decadenza dei carichi e gli obblighi delle vecchie rateizzazioni fino alla prima rata; tali piani sono revocati alla scadenza della prima (o unica) rata.
  • Comunicazione finale dell’ADER: entro il 30 giugno 2025 l’Agenzia invierà la “Comunicazione” con l’importo definito e i modelli di pagamento, calcolati al netto di eventuali pagamenti effettuati dopo la decadenza, conteggiati sulla quota capitale.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

1 Comment

  1. Ma x un coglione come me, che ho aderito alla prima stesura della rottamazione quater, e avendo pagato regolarmente tutte le rate, perché ho ricevuta sia il fermo amministrativo ed ipoteca sul c/c????secondo voi è normale una cosa del genere? O sono io che sono uno sfigato?

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