Cessione del credito troppo scontata. Comunicazione all’Agenzia delle entrate (nuovo adempimento)

Banche e assicurazioni possono evitare lo "spalma-crediti" inviando una comunicazione al Fisco
3 settimane fa
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L’Agenzia delle entrate ha approvato il modello che deve essere utilizzato per comunicare al Fisco che i crediti edilizi acquistati non sono stati pagati con uno sconto eccessivo rispetto al loro valore nominale. Ossia che si sono acquistati per un prezzo pari o superiore al 75% del valore della detrazione. La comunicazione deve essere effettuata da banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari che hanno crediti edilizi nel proprio portafoglio.

Si tratta di una comunicazione che permette all’Agenzia delle entrate di effettuare le verifiche necessarie sulle condizioni economiche in base alle quali è avvenuta la cessione del credito.

I suddetti soggetti devono presentare il modello all’Agenzia, per evitare l’ulteriore ripartizione del credito in sei rate annuali. Come previsto dall’articolo 121, comma 3-ter del Dl n. 34/2020. Con il provvedimento  del 21 novembre 2024 sono definiti il contenuto del modello di comunicazione e le modalità dell’invio telematico.

La misura introdotta dal nuovo comma del decreto Rilancio (comma 3-ter, articolo 121 del Dl n. 34/2020) si applica alle rate annuali utilizzabili a partire dall’anno 2025, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco.

La verifica della cessione del credito e del taglio applicato dalle banche

La disciplina della cessione dei crediti è regolata dal Decreto-Legge n. 34/2020 e successive modifiche, che hanno progressivamente introdotto condizioni e limiti per garantire trasparenza e sicurezza nelle operazioni.

In particolare, sono previsti specifici obblighi di comunicazione della cessione tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate. Nonché  obblighi documentali con la presentazione del visto di conformità e dell’asseverazione tecnica per i lavori eseguiti.

Poi ci sono state 5 sentenze sulla cessione del credito che hanno peggiorato il quadro generale.

Ulteriori obblighi di comunicazione li ha introdotti l’articolo 121, comma 3-ter, del Dl n. 34/2020.

Con tale norma il Governo ha previsto, per i crediti d’imposta Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, acquistati da soggetti qualificati come banche, assicurazioni  e intermediari finanziari, la ripartizione delle rate annuali utilizzabili a partire dall’anno 2025 in ulteriori sei rate annuali di pari importo. In sostituzione dell’originaria rateazione prevista per tali crediti.

Tale ulteriore restrizione nell’utilizzo del credito in compensazione non si applica però ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni.

Ciò a condizione che trasmettano un’apposita comunicazione all’Agenzia in cui dichiarino che l’acquisto è avvenuto entro la suddetta soglia.

In tal modo si evita il c.d. spalma-crediti.

La norma demandava a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate la definizione del modello di comunicazione e l’indicazione delle modalità di trasmissione.

Il provvedimento sulla comunicazione per evitare lo spalmacrediti è stato approvato in data 21 novembre.

Crediti edilizi troppo scontati. Comunicazione all’Agenzia delle entrate

Il modello di comunicazione deve essere inviato all’Agenzia:

  • dal 3 al 31 dicembre 2024, per le rate dei crediti già accettate, utilizzando il servizio web all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, il flusso telematico (provvedimento del 29 luglio 2021) o la Posta elettronica certificata;
  • a decorrere dal 3 dicembre 2024, esclusivamente dal cessionario, in occasione dell’accettazione della cessione, per le rate dei crediti non ancora accettate o acquistate a partire da tale data.

La comunicazione è trasmessa tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Il servizio si trova all’interno della “Piattaforma cessione crediti”. L’adempimento deve essere effettuato direttamente dal cessionario titolare dei crediti.

Oppure, solo nel caso di cui al primo punto, avvalendosi di un intermediario. Ad esempio il proprio commercialista di fiducia  con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti.

Il mancato invio della comunicazione comporta l’ulteriore ripartizione in sei rate annuali di pari importo. Crediti non cedibili e utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite F24.

Per consentire di eseguire in sicurezza le operazioni di ripartizione delle rate dei crediti già accettate, il provvedimento precisa che la “Piattaforma cessione crediti” non sarà disponibile dal 1° al 7 gennaio 2025. Inoltre le rate dei crediti degli anni 2025 e successivi non potranno essere utilizzate in compensazione dai soggetti qualificati. Ciò sempre fino al 7 gennaio 2025.

Riassumendo…

  • Modello di comunicazione approvato. L’Agenzia delle Entrate ha approvato un modello per attestare che i crediti edilizi sono stati acquistati a un prezzo pari o superiore al 75% del valore della detrazione;
  • Obbligo per soggetti qualificati. La comunicazione è obbligatoria per banche, assicurazioni e intermediari finanziari con crediti edilizi nel portafoglio, per evitare l’ulteriore ripartizione in sei rate annuali;
  • Applicazione dal 2025. La norma si applica alle rate annuali utilizzabili dal 2025, con obbligo di invio tramite la “Piattaforma cessione crediti” o altri canali telematici definiti.
  • Tempistiche e modalità. La comunicazione deve essere inviata dal 3 al 31 dicembre 2024 per crediti già accettati, o dal 3 dicembre 2024 per crediti non ancora accettati o acquistati successivamente.
  • Conseguenze del mancato invio. Se la comunicazione non è effettuata, il credito sarà ripartito automaticamente in sei rate annuali non cedibili, utilizzabili solo in compensazione tramite F24.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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