Cripto-valute nel 730. Cosa rischia chi non li dichiara?

Le cripto‑valute nel 730 vanno sempre indicate nel quadro W: monitoraggio obbligatorio, imposta 0,20 % se il bollo manca, più rischi di pesanti sanzioni
1 mese fa
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sanatoria cripto-valute
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Le cripto‑valute e più in generale le cripto-attività (Bitcoin, Ethereum e simili) sono ormai inquadrate dalla normativa italiana come attività finanziarie estere.

Di conseguenza, i contribuenti fiscalmente residenti in Italia devono rispettare gli obblighi di monitoraggio fiscale, indicando per le cripto-valute nel 730: il valore al 31 dicembre 2024 (o al termine del periodo di detenzione) delle proprie criptovalute; eventuali plusvalenze realizzate, assoggettate a imposta sostitutiva del 26 % oltre la franchigia di 2.000 euro (Dal 2025 la tassazione è cambiata con impatti sul dichiarativo del prossimo anno).

L’omessa indicazione non è una “dimenticanza” trascurabile. Infatti, soffermandoci sugli obblighi di monitoraggio fiscale, le sanzioni per chi non dichiara le criptovalute possono essere piuttosto pesanti.

Vediamo nello specifico cosa rischia chi non rispetta gli obblighi di monitoraggio fiscale per le cripto-attività.

Le cripto-valute nel 730

Il nuovo quadro W (introdotto dal 2024 e confermato nelle istruzioni 730/2025 pubblicate il 29 aprile 2025) è la “copia” del vecchio quadro RW del Modello Redditi e serve per:

  • il monitoraggio fiscale degli investimenti/attività estere;
  • la liquidazione di tre imposte patrimoniali: IVIE, IVAFE e IC (imposta sul valore delle cripto‑attività).

Sezione I – Righi W1‑W5: Compilazione per Cripto‑attività

Colonna Che cosa indicare Note per le cripto‑attività
1 Codice titolo di possesso (1 = proprietà, 2 = nuda proprietà ecc.)
3 Codice bene “14” – Valute virtuali
4 Stato estero Non obbligatorio (può restare 999)
6 Criterio di valorizzazione Costo d’acquisto o “fair value” di mercato
7‑8 Valori iniziale e finale (€/31 dic.) Sempre in euro, anche se quotate in $
10 Giorni di detenzione Solo se si calcola l’IC
16 Flag “solo monitoraggio” Da barrare se il bollo 2 ‰ è già pagato

Per le cripto‑attività il Fisco chiarisce – con la Risposta ad interpello 181/2024 – che il quadro va compilato sempre, anche quando le monete virtuali sono depositate presso un operatore italiano iscritto all’OAM; in quel caso, però, l’imposta IC può essere considerata “assolta” se l’intermediario ha già addebitato il bollo cripto 2 ‰, e il contribuente barrerà la colonna 16 “solo monitoraggio”.

Quadro W – Criptoattività (Modello 730/2025)

Scenario Quadro W Imposta IC (0,20%) Colonna 16 “solo monitoraggio” Note operative
Exchange/banca italiana con bollo cripto 2‰ No (assolta con il bollo) Valori iniziale/finale; niente col. 10 né sezione IV
Intermediario italiano senza bollo No Compila col. 10 e sezione IV (rigo W8) per liquidare IC
Exchange estero o self‑custody No Stesso adempimento; codice Stato estero facoltativo per cripto

Criptovalute nel 730. Cosa rischia chi non li dichiara?

Gli obblighi di monitoraggio fiscale delle cripto-valute nel 730 sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano
detenute all’estero o in Italia (cfr. relazione illustrativa alla legge di bilancio 2023).

Oggetto di monitoraggio fiscale è:

  • la detenzione di cripto-valute;
  • tutte le altre fattispecie di cripto-attività detenute attraverso “portafogli”, “conti digitali” o altri sistemi di archiviazione o conservazione.

Si veda la circolare n°30/2023 sulle cripto-attività. Ma anche la circolare n°12/2024.

Quale valore deve essere dichiarato?

Nel quadro W deve essere indicato il valore in euro della cripto-valuta detenuta al 31 dicembre dell’anno oggetto di dichiarazione.

Tale valore deve essere  determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la cripto-valuta.

Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di cripto-valute vendute in corso d’anno.

Qualora il contribuente abbia acquistato/venduto le cripto-valute da indicare nel 730 direttamente da/a altri utenti, senza l’intervento di piattaforme di negoziazione on line (“exchanger”), in mancanza di adeguata documentazione, può utilizzare il cambio indicato alle suddette date (fine di ciascun anno o data di vendita) sulla piattaforma on line dove effettua la maggior parte delle operazioni.

Sono bannate per autocertificazioni per attestare il valore delle cripto-attività.

Le sanzioni se non si indicano le criptovalute nel 730

Con riferimento alle sanzioni applicabili in caso di mancata compilazione del Quadro W del 730 o RW del Modello Redditi, vale quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legge n.
167 del 1990

«La violazione dell’obbligo di dichiarazione previsto nell’articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. La violazione di cui al periodo precedente relativa alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258».

Nei fatti la sanzione va dal 3 al 15% degli importi non dichiarati.

Non si applica però per le cripto, il raddoppio della sanzione prevista per la detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Riassumendo

  • Dal 2024 le cripto‑valute nel 730 possono essere indicate nel nuovo quadro W per il monitoraggio fiscale, obbligo anche se detenute presso operatori italiani.
  • Occorre riportare valori iniziale e finale, giorni di detenzione e barrare “solo monitoraggio” se il bollo 2 ‰ è già versato.
  • Se l’intermediario non applica il bollo, nel quadro W si liquida l’IC 0,20 % (imposta sul valore delle cripto‑attività);
  • Plusvalenze non tassate alla fonte vanno dichiarate nel nuovo quadro T (730/2025) o quadro RT (Redditi PF) con imposta sostitutiva del 26 %.
  • Omessa o errata dichiarazione comporta sanzioni dal 3 % al 15 % con possibilità di ravvedimento operoso.
  • ci sono alcuni casi di esonero alla compilazione del quadro W, ad esempio nel caso di detenzione di cripto-valute derivanti da attività di staking se l’accredito nel wallet avviene a opera di una società italiana, tenuta all’applicazione della ritenuta.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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