L’INPS è intervenuta con il messaggio 11 giugno 2026, n. 1972, per chiarire cosa accade quando muore il datore di lavoro domestico. La novità principale riguarda le deleghe per la gestione del lavoro domestico: dopo il decesso non possono più essere inseriti nuovi incarichi per operare sulla posizione contributiva. Restano però possibili alcune procedure per comunicare la fine del rapporto con colf, badanti o altri lavoratori domestici.
Deleghe per la gestione del lavoro domestico: cosa cambia dopo il decesso
La regola fissata dall’Istituto è netta: una volta avvenuta la morte del datore di lavoro, non è consentito registrare nuove deleghe per la gestione del lavoro domestico.
Questo significa che professionisti, associazioni sindacali e agenzie per il lavoro non possono ricevere un nuovo mandato dopo il decesso per intervenire ordinariamente sulla posizione del datore scomparso.
Il chiarimento serve a evitare dubbi operativi in una fase delicata, nella quale il rapporto di lavoro domestico deve essere chiuso correttamente. La morte del datore, infatti, comporta la necessità di comunicare la cessazione del rapporto all’INPS, così da aggiornare gli archivi e definire gli adempimenti collegati.
La decisione non blocca però le procedure già avviate. Se al momento del decesso esiste già una delega valida, oppure se l’incarico risulta in corso di attivazione, l’intermediario può continuare a svolgere una funzione limitata: comunicare la chiusura del rapporto di lavoro domestico.
Cosa possono fare gli intermediari già autorizzati
Quando una delega era già attiva prima della morte del datore, l’intermediario abilitato conserva la possibilità di trasmettere all’INPS la comunicazione di cessazione. Lo stesso vale quando la delega era ancora nella fase di perfezionamento al momento del decesso.
Questa facoltà riguarda i soggetti normalmente ammessi a operare per conto del datore di lavoro: professionisti, organizzazioni sindacali e agenzie per il lavoro autorizzate. Il loro intervento, però, non è illimitato. L’adempimento consentito è solo quello necessario a chiudere il rapporto.
Il termine previsto è di 60 giorni dalla data del decesso. Entro questo periodo l’intermediario può comunicare la cessazione del rapporto domestico. Se il termine decorre senza alcuna comunicazione, l’INPS provvede comunque alla chiusura d’ufficio della posizione.
Si tratta di un passaggio importante, perché evita che una posizione rimanga formalmente aperta senza motivo. Allo stesso tempo, il termine di 60 giorni lascia agli eredi e agli eventuali soggetti incaricati il tempo necessario per raccogliere le informazioni e trasmettere la comunicazione corretta. In questo quadro, le deleghe per la gestione del lavoro domestico già esistenti mantengono quindi valore solo per completare la procedura di cessazione.
Le modalità a disposizione degli eredi
Se non esiste alcuna delega attiva al momento della morte del datore, la comunicazione può essere effettuata direttamente dall’erede. Anche in questo caso il termine resta quello di 60 giorni dal decesso.
L’INPS indica due canali. Il primo è il Contact Center Multicanale. Per utilizzare questa modalità è necessario il PIN telefonico generato nell’area personale “MyINPS”, alla quale si accede con una delle identità digitali previste: SPID, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi.
Il secondo canale è la Posta elettronica certificata. L’erede può inviare una comunicazione tramite PEC alla sede INPS territorialmente competente. Questa soluzione consente di formalizzare la richiesta in modo tracciabile e documentato.
Le istruzioni dell’Istituto sono utili soprattutto nei casi in cui il rapporto domestico fosse gestito direttamente dal datore defunto, senza il supporto stabile di un consulente o di un’associazione. La procedura permette agli eredi di regolarizzare la posizione senza dover attivare una nuova delega, ormai non più ammessa dopo il decesso.
Intermediario senza precedenti deleghe per la gestione del lavoro domestico
Può accadere che l’erede preferisca affidare la pratica a un intermediario autorizzato, anche se questo soggetto non aveva ricevuto alcun incarico prima della morte del datore. In tale situazione non è possibile creare nuove deleghe per la gestione del lavoro domestico, ma resta praticabile una strada specifica.
L’intermediario può chiedere la chiusura del rapporto inviando una comunicazione alla PEC della sede INPS competente. Alla richiesta deve essere allegato il modulo “AP17” oppure una dichiarazione firmata dall’erede. In entrambi i casi deve essere unita anche la copia del documento di identità dell’erede.
La soluzione consente di conciliare due esigenze: da una parte il divieto di inserire nuovi mandati dopo il decesso, dall’altra la possibilità per gli eredi di farsi assistere nella gestione dell’adempimento finale.
Il messaggio INPS n. 1972 dell’11 giugno 2026 chiarisce quindi il perimetro operativo: nessuna nuova delega dopo la morte del datore, utilizzo delle deleghe già esistenti solo per la cessazione, termine di 60 giorni e chiusura d’ufficio in caso di inerzia. Le deleghe per la gestione del lavoro domestico restano così uno strumento valido solo se già presenti prima dell’evento che determina la chiusura del rapporto.
Riassumendo
- Le deleghe per la gestione del lavoro domestico non sono più attivabili dopo il decesso.
- Le deleghe già presenti valgono solo per comunicare la cessazione.
- Professionisti, sindacati e agenzie hanno 60 giorni per intervenire.
- Senza comunicazione, l’INPS chiude d’ufficio il rapporto domestico.
- L’erede può agire tramite Contact Center o PEC competente.
- L’intermediario senza delega può usare modulo AP17 o dichiarazione firmata.
