La detrazione IVA è uno dei meccanismi più importanti per imprese e professionisti, perché permette di sottrarre l’imposta pagata sugli acquisti da quella dovuta sulle vendite. Lo schema di decreto legislativo correttivo della riforma fiscale, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026, interviene proprio su questo punto. La novità riguarda i tempi per esercitare il diritto e per registrare le fatture di acquisto, con un ritorno a una finestra più ampia rispetto a quella introdotta dal Decreto legge n. 50/2017.
Più tempo per la detrazione IVA: cosa prevede l’articolo 12
L’articolo 12 dello schema di decreto interviene sulla disciplina dell’IVA e modifica il termine finale entro cui il contribuente può recuperare l’imposta assolta sugli acquisti.
La regola oggi applicabile è contenuta nell’articolo 19 del DPR n. 633/1972 (c.d. decreto IVA): il diritto nasce quando l’imposta diventa esigibile e deve essere esercitato, al massimo, con la dichiarazione annuale relativa allo stesso anno in cui il diritto è sorto.
Il correttivo cambia questa impostazione. In base alla modifica prevista, la detrazione IVA potrà essere esercitata fino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è nato. In pratica, si riapre un margine temporale più lungo, utile soprattutto nei casi in cui le fatture arrivano tardi, vengono gestite con ritardo o emergono verifiche interne dopo la chiusura dell’anno.
La misura ha un impatto pratico rilevante: riduce il rischio di perdere il recupero dell’imposta per semplici ritardi amministrativi, pur restando fermo il rispetto delle condizioni sostanziali e documentali previste dalla normativa IVA.
Dal termine stretto del 2017 al ritorno a una finestra più ampia
Il Decreto legge n.
50/2017 aveva reso più breve il periodo entro cui recuperare l’imposta sugli acquisti. Da quel momento, il contribuente non poteva più attendere oltre la dichiarazione annuale riferita all’anno in cui il diritto era sorto. Questa scelta aveva creato un sistema più rigido, con effetti concreti sulla gestione delle fatture ricevute a ridosso della chiusura dell’esercizio.
Con il correttivo alla riforma fiscale si torna, invece, a un’impostazione più vicina al regime precedente al 2017. Il recupero dell’imposta diventa possibile fino alla dichiarazione del secondo anno successivo. Per esempio, se l’imposta relativa a una fattura diventa esigibile nel 2027, con il nuovo meccanismo il recupero potrà avvenire fino alla Dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2029, da presentare nel 2030.
In base alle regole attuali, invece, ad esempio se l’impose l’imposta relativa a una fattura è divenuta esigibile nel 2024, il recupero poteva avvenire fino alla Dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2025, che era da presentare entro il 30 aprile 2026 (Modello IVA 2026).
La novità non elimina la necessità di controlli corretti, ma offre più tempo per sistemare le posizioni contabili. Per aziende strutturate, studi professionali e realtà con molti fornitori, questo può significare meno errori, meno rettifiche e minore esposizione a contestazioni.
Registrazione delle fatture e coordinamento con le liquidazioni
La modifica non riguarda solo il diritto al recupero dell’imposta, ma anche la registrazione dei documenti di acquisto.
L’articolo 12 interviene, infatti, anche sull’articolo 25 del DPR n. 633/1972, che disciplina l’annotazione delle fatture e delle bollette doganali nel registro IVA degli acquisti.
Il nuovo termine per la registrazione viene allineato a quello previsto per il recupero dell’imposta. Questo significa che l’annotazione dei documenti potrà avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. L’allineamento tra registrazione e detrazione IVA punta a rendere più coerente l’intero sistema.
Resta però un punto da seguire con attenzione: il rapporto con le liquidazioni periodiche disciplinate dal DPR n. 100/1998. Questa normativa consente, in alcune situazioni, di includere nella liquidazione del mese anche fatture ricevute e registrate entro il giorno 15 del mese successivo. Servirà quindi capire come le nuove regole si inseriranno nella gestione ordinaria delle liquidazioni mensili o trimestrali, soprattutto per le operazioni a cavallo d’anno.
Un altro tema riguarda le fatture ricevute nell’anno successivo a quello dell’operazione, ma prima dell’invio della dichiarazione annuale. Su questi casi pesa anche il principio di neutralità dell’IVA, valorizzato dalla giurisprudenza europea quando risultano rispettati i requisiti essenziali per il recupero dell’imposta.
Detrazione IVA e Testo Unico: cosa cambia dal 2027
Lo schema di decreto non si limita a modificare il DPR n. 633/1972. La stessa impostazione viene coordinata con il nuovo Testo Unico IVA, approvato con il D. Lgs. n. 10/2026 e destinato ad applicarsi dal 1° gennaio 2027. In particolare, il correttivo interviene sugli articoli 56 e 88 del nuovo testo, in modo da evitare disallineamenti tra la disciplina attuale e quella futura.
Questo passaggio è importante perché consente di inserire la nuova regola in un quadro normativo già ordinato per l’entrata in vigore del Testo Unico. In assenza di coordinamento, imprese e professionisti avrebbero potuto trovarsi davanti a disposizioni non perfettamente sovrapponibili.
La detrazione IVA, quindi, si avvia verso un sistema meno penalizzante sul piano dei termini. Tuttavia, il provvedimento è ancora uno schema approvato in esame preliminare. Prima dell’efficacia definitiva saranno necessari i pareri delle Commissioni parlamentari competenti e il ritorno del testo al Governo per l’approvazione finale.
Solo la versione definitiva chiarirà eventuali regole transitorie e confermerà l’esatta decorrenza delle nuove disposizioni. In ogni caso, l’indirizzo appare chiaro: concedere più tempo per recuperare l’imposta sugli acquisti e ridurre le rigidità che negli ultimi anni hanno complicato la gestione IVA di imprese e professionisti.
Riassumendo
- La detrazione IVA avrà tempi più lunghi con il correttivo fiscale.
- Il termine torna al secondo anno successivo al diritto.
- La novità modifica l’articolo 19 del DPR 633/1972.
- Anche la registrazione delle fatture avrà più tempo.
- Restano da chiarire liquidazioni periodiche e regole transitorie.
- Il testo definitivo dovrà confermare decorrenza e applicazione.
