Cosa succede se non è possibile notificare l’atto al destinatario?
Se la notificazione è a mezzo consegna diretta: l’ufficiale giudiziario per prima cosa procede alla notificazione mediante consegna a mani proprie, a tal fine cerca il destinatario presso la sua abitazione, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi. Il rifiuto di ricevere la copia conforme vale come consegna a mani proprie, secondo l’art. 138 cpc. Se tale modalità non è possibile, si procede alla consegna nel comune di residenza del destinatario, o nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio (privato) o esercita l’industria o il commercio, l’atto viene consegnato a mani di persona di famiglia o all’addetta dell’ufficio, azienda, purché non sia minore di 14 anni e non sia incapace.
In mancanza di tali persone, la copia può essere consegnata al portiere dello stabile o ad un vicino di casa che accetti di riceverla.
Sia il portiere sia il vicino devono sottoscrivere una ricevuta e l’ufficiale giudiziario dà notifica al destinatario dell’avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata (art. 139 cpc) In caso di irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone sopra indicate, si procede alla notificazione dell’atto secondo le seguenti formalità:
- deposito di copia dell’atto nella casa comunale;
- affissione di avviso del deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario;
- invio di raccomandata con avviso di ricevimento, per dare notizia dell’avvenuto deposito nella casa comunale (art. 140 cpc).
Se la residenza è sconosciuta, la notificazione viene eseguita mediante deposito di una copia nella casa comunale dell’ultima residenza, se anche questa è ignorata, nella casa comunale di nascita. Se anche questi luoghi non sono noti, la copia va consegnata al pubblico ministero (art. 143 cpc). Se la notificazione è a mezzo servizio postale: l’ufficiale giudiziario né dà atto nella relazione, indicando l’ufficio postale che ha provveduto alla spedizione. L’agente postale deve consegnare il plico nelle mani del destinatario . Nel caso di assenza del destinatario, il plico può essere consegnato alle persone come indicato nell’art. 7 della legge 1982/890. In caso di assenza o rifiuto di dette persone, il plico è depositato presso l’ufficio postale e viene affisso un avviso sulla porta di ingresso o nella cassetta della posta dell’abitazione, inoltre viene dato avviso al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.