Nel panorama tributario italiano, il tema dell’omessa fatturazione riveste un’importanza centrale, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni di servizi.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 10693 del 23 aprile 2025) offre importanti spunti interpretativi in merito alla distinzione tra esecuzione del servizio e pagamento, elementi chiave nella dinamica dell’obbligazione IVA.
La natura dell’obbligo e l’omessa fatturazione nei servizi
Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, in particolare dall’articolo 6, comma 3, del DPR 633/1972 (c.d. decreto IVA), il momento che fa sorgere l’obbligo di fatturazione IVA (elettronica e non) nelle prestazioni di servizi coincide con l’effettiva esecuzione dell’attività.
Il pagamento, al contrario, assume rilievo solo per determinare il momento di esigibilità dell’imposta e l’avvio dei termini per l’adempimento di emissione della fattura, come previsto anche dall’articolo 21, comma 4, del medesimo decreto.
La Cassazione ha ribadito che, in assenza di pagamento, resta comunque obbligatoria la fatturazione se la prestazione è stata resa. La ricezione del corrispettivo, quindi, non rappresenta la condizione che fa sorgere l’obbligo, ma solo un momento successivo rilevante sotto il profilo fiscale.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate e l’onere della prova
Nel contesto di contestazioni per omessa fatturazione, l’amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare che il pagamento è stato effettuato, oppure che il contribuente ha posto in essere comportamenti idonei a eludere l’emissione della fattura e il versamento dell’imposta. Questo principio si fonda sul necessario bilanciamento tra le esigenze di tutela erariale e i diritti del contribuente.
Non basta, dunque, che l’ufficio fiscale evidenzi la mancata emissione della fattura: è indispensabile fornire elementi, anche di natura presuntiva, che attestino l’effettivo pagamento o l’intenzione dolosa di sottrarsi all’obbligo impositivo.
Omessa fatturazione nei servizi: il caso esaminato dalla Suprema Corte
La sentenza in commento trae origine dalla controversia sorta tra una società municipale che gestisce il servizio idrico e l’Agenzia delle Entrate. L’amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di rettifica per omessa fatturazione IVA su operazioni ritenute imponibili. La società, tuttavia, ha contestato il provvedimento, sostenendo che il mancato incasso delle somme dovute giustificava l’assenza della fatturazione.
La Corte di Cassazione, nel pronunciarsi, ha accolto le argomentazioni della società, chiarendo che la semplice mancanza di pagamento può costituire un valido motivo per non aver emesso la fattura, in assenza di prova contraria da parte dell’amministrazione.
Errori della Ctr e rilievi della Cassazione
La Commissione tributaria regionale, nel precedente grado di giudizio, aveva respinto le ragioni della società, ritenendo inapplicabile l’articolo 6, comma 3, del DPR 633/1972. Secondo i giudici tributari regionali, il mancato pagamento non esonerava dall’obbligo di fatturazione.
La Suprema Corte ha tuttavia sottolineato che tale impostazione è errata, poiché ignora la distinzione fondamentale tra esecuzione della prestazione e pagamento. In presenza di scritture contabili che riportano l’annotazione della prestazione su conti come “fatture da emettere” e successivamente “crediti da riscuotere”, spetta all’amministrazione fornire prova dell’effettivo avvenuto pagamento o della volontà di evasione.
In mancanza di tale prova, non si può procedere alla rettifica e alla contestazione per omessa fatturazione.
La rilevanza del decorso del tempo e degli indizi presuntivi
Nella pronuncia, la Cassazione richiama anche l’attenzione sull’importanza del fattore temporale. L’interesse naturale del prestatore a ottenere rapidamente il corrispettivo e la stretta connessione tra il diritto di detrazione e l’esigibilità dell’imposta sono elementi che possono costituire indizi utili a fondare presunzioni sull’effettivo pagamento.
Tuttavia, anche in presenza di tali presunzioni, l’onere probatorio grava comunque sull’amministrazione, che deve costruire un quadro indiziario sufficientemente robusto per superare l’eventuale mancato incasso dichiarato dal contribuente.
Implicazioni pratiche della sentenza sull’omessa fatturazione
Questa decisione si colloca in un filone giurisprudenziale volto a tutelare i contribuenti dalle pretese tributarie prive di adeguato supporto probatorio. L’omessa fatturazione non può essere semplicemente presunta sulla base della mancata emissione del documento fiscale. Ovvero senza un riscontro concreto circa l’effettiva riscossione o l’intenzione di frode.
Per le imprese che operano nell’ambito delle prestazioni di servizi, emerge l’importanza di una corretta gestione contabile che evidenzi chiaramente le fasi di esecuzione e di pagamento. In caso di contestazioni, sarà essenziale poter documentare l’assenza di incasso e il corretto trattamento contabile delle operazioni.
Riassumendo
- L’obbligo di fatturazione IVA nasce con l’esecuzione del servizio, non col pagamento.
- Il pagamento rileva solo per l’esigibilità dell’imposta e l’emissione della fattura.
- L’Agenzia delle Entrate deve dimostrare il pagamento o l’intento evasivo del contribuente.
- La Cassazione ha accolto il ricorso di una società di gestione del servizio idrico.
- Le scritture contabili corrette tutelano il contribuente in caso di omessa fatturazione contestata.
- La prova dell’omessa fatturazione incombe sempre sull’amministrazione finanziaria, non sul contribuente.