Controlli dell’azienda sui permessi 104: il confine tra il lecito e l’illecito

La Cassazione ribadisce i criteri sui controlli permessi 104, chiarendo limiti, modalità e conseguenze per lavoratori e datori.
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permessi 104
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L’ordinanza n. 2157/2025 della Corte di Cassazione è tornata a soffermarsi su un tema particolarmente delicato: quello dei controlli permessi 104 da parte del datore di lavoro.

Attraverso questa pronuncia, la Suprema Corte offre l’occasione per esaminare i confini di liceità dei controlli datoriali e per ribadire le condizioni che giustificano l’intervento disciplinare in caso di uso improprio dei benefici riconosciuti dalla legge 104/1992.

Origine della controversia: il caso esaminato sui controlli permessi 104

Il giudizio ha preso avvio dal ricorso di un lavoratore licenziato per giusta causa dopo essere stato sorpreso, mediante controlli investigativi, a utilizzare i permessi della legge 104 per finalità diverse dall’assistenza alla madre disabile.

Le indagini condotte da un’agenzia investigativa avevano documentato come il dipendente, pur risultando in permesso dalle 13:00 alle 15:00, in almeno sei occasioni avesse impiegato quel tempo per svolgere attività sportive all’aperto, equipaggiato con abbigliamento da ciclista, anziché dedicarsi alla cura del familiare. Tali comportamenti avevano spinto l’azienda ad avviare il procedimento disciplinare sfociato nel licenziamento.

La Corte di Appello di Brescia, prima, e la Cassazione, poi, hanno confermato la legittimità del provvedimento espulsivo.

I principi stabiliti sulla liceità dei controlli

Confermando la linea giurisprudenziale già tracciata in precedenti decisioni, la Cassazione ha ribadito che i controlli disposti da agenzie investigative sui lavoratori non possono riguardare l’esecuzione delle prestazioni lavorative in sé. Tuttavia, è pienamente lecito ricorrere a tali strumenti per verificare comportamenti illeciti che esulino dall’ambito del mero adempimento contrattuale.

In particolare, viene ritenuto ammissibile l’uso di investigatori privati per accertare eventuali abusi dei permessi concessi ex lege 104/1992, considerato che tali comportamenti possono integrare ipotesi penalmente rilevanti o condotte fraudolente.

Tra le pronunce richiamate, spiccano Cass. n. 4984 del 2014, Cass. n. 9217 del 2016, Cass. n. 15094 del 2018, Cass. n. 4670 del 2019 e Cass. n. 6468 del 2024.

Uso improprio dei permessi 104 e licenziamento

Il fulcro della decisione della Corte risiede nel principio secondo cui il permesso concesso ai sensi della legge 104 deve essere strettamente finalizzato all’assistenza del disabile. Qualora emerga che il lavoratore utilizzi tali spazi temporali per esigenze personali, viene a mancare il nesso causale tra l’assenza dal lavoro e la finalità assistenziale, configurando un abuso del diritto.

La Cassazione precisa che il sacrificio organizzativo richiesto al datore di lavoro trova giustificazione esclusivamente nella tutela dell’interesse, ritenuto superiore, dell’assistenza ai soggetti disabili. Ogni uso deviato di questo beneficio, finalizzato ad altre esigenze, si traduce in una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede nei confronti non solo del datore, ma anche dell’ente previdenziale.

L’ordinanza richiama numerose sentenze, come Cass. n. 4984 del 2014 e Cass. n. 8784 del 2015, che confermano la piena legittimità del licenziamento per giusta causa in caso di uso distorto dei permessi 104.

La finalità assistenziale come parametro di valutazione

Un altro aspetto centrale sottolineato dalla Suprema Corte riguarda la modalità concreta di verifica dell’uso dei permessi. I giudici evidenziano come il tempo liberato dal lavoro debba essere “funzionalizzato” alla soddisfazione dei bisogni del disabile, senza imporre, tuttavia, un rigido sacrificio delle esigenze personali del lavoratore.

Non si richiede, dunque, che ogni singolo minuto sia impiegato nell’assistenza diretta, ma che il comportamento complessivo risulti ispirato alla finalità assistenziale. Tale valutazione spetta al giudice di merito, il quale deve accertare se l’utilizzo del permesso sia conforme allo spirito solidaristico che anima la norma.

La Cassazione chiarisce che il beneficio previsto dalla legge 104 comporta un’assenza giustificata dal lavoro che non può essere impiegata come pretesto per attività ludiche o personali, pena il tradimento dello scopo solidaristico riconosciuto dall’ordinamento.

L’equilibrio tra potere di controllo sui permessi 104 e tutela della dignità

Sul fronte dei controlli permessi 104, la Cassazione pone particolare attenzione anche all’equilibrio tra il potere di verifica del datore e la tutela della dignità del lavoratore. I controlli devono essere proporzionati, giustificati da indizi concreti di abuso e realizzati nel rispetto della riservatezza personale.

Non è ammissibile, infatti, un utilizzo strumentale o ritorsivo dei controlli, né tantomeno un accertamento sistematico e indiscriminato. Solo in presenza di sospetti fondati può essere attivato il monitoraggio tramite agenzie investigative.

Conseguenze pratiche della pronuncia

L’ordinanza n. 2157/2025 rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione di un quadro giurisprudenziale solido e coerente in materia di controlli permessi 104. Da essa emerge un messaggio chiaro: il beneficio riconosciuto al lavoratore non costituisce un diritto assoluto e illimitato. Ma è condizionato al rispetto della sua finalità primaria.

Tanto il lavoratore quanto il datore di lavoro devono attenersi a questo principio-guida. Il primo utilizzando il permesso per il sostegno del familiare disabile. Il secondo esercitando il proprio potere di controllo solo nei limiti consentiti dall’ordinamento.

Riassumendo

  • La Cassazione conferma la legittimità dei controlli sui permessi ex legge 104/1992.
  • I controlli investigativi devono accertare solo comportamenti illeciti, non l’adempimento lavorativo.
  • L’abuso dei permessi 104 giustifica il licenziamento per giusta causa.
  • Il permesso deve essere finalizzato prevalentemente all’assistenza del familiare disabile.
  • I controlli devono essere proporzionati e motivati da fondati sospetti di abuso.
  • Il rispetto della funzione assistenziale guida sia l’uso dei permessi sia i controlli.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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