Nella giornata di ieri 7 maggio, con l’inizio dell’esame alla Camera del Ddl di conversione del DL 39/2024, sono già stati approvati alcuni emendamenti che rivedono sotto diversi aspetti l’obbligo in capo alle imprese di dotarsi di polizze a copertura di rischi sui beni d’impresa per possibili eventi catastrofali.
Una delle novità prevede che il conduttore ossia l’imprenditore che ha stipulato la polizza versa l’indennizzo al proprietario. Quest’ultimo deve impiegarlo per il ripristino dei beni danneggiati o della loro funzionalità.
Tuttavia questo è solo uno degli ambiti di intervento degli emendamenti approvati.
Vediamo nello specifico cosa cambia in materia di obbligo polizze catastrofali per i beni d’impresa.
L’obbligo di polizze catastrofali
L’obbligo per le imprese di sottoscrivere polizze catastrofali è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 101‑111, L. 213/2023) e riguarda tutti i soggetti con sede legale (o stabile organizzazione) in Italia.
La copertura dunque deve proteggere i beni aziendali dai danni causati da terremoti, alluvioni, frane, inondazioni, ecc.
Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025 (1) , contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
I beni da assicurare sono specificati nell’articolo 2424 del Codice Civile e comprendono: terreni; fabbricati; impianti; macchinari; attrezzature industriali e commerciali.
L’attivazione della polizza deve avvenire entro il:
- 1° ottobre 2025 per le medie imprese;
- 1° gennaio 2026 per le piccole e micro imprese;
Le dimensioni delle imprese sono individuate sulla base dei parametri per la Classificazione di cui alla Direttiva UE 2023/2775.
Infine, per le grandi imprese, il termine è rimasto al 31 marzo 2025 (vedi art.13 DL 202/2024) con 90 gg di tolleranza rispetto all’applicazione delle penalizzazioni sull’erogazione di contributi/sovvenzioni pubbliche.
Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1-bis comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, l’obbligo di assicurazione grava sull’impresa che utilizza i beni, anche se non ne ha la proprietà.
Si vedano le FAQ MIMIT sulle polizze catastrofali.
Obbligo polizze catastrofali. Le ultime novità (conversione DL 39/2025)
Gli emendamenti approvati in data 6 maggio definiscono meglio alcuni aspetti finora soggetti a interpretazioni.
Ambito di intervento |
Cosa cambia |
Destinazione dell’indennizzo | Il conduttore che ha stipulato la polizza versa l’indennizzo al proprietario; quest’ultimo deve impiegarlo per il ripristino dei beni danneggiati o della loro funzionalità. |
Tutela del conduttore – lucro cessante | Se il proprietario non utilizza l’indennizzo per il ripristino, al conduttore spetta una somma pari al lucro cessante per l’interruzione dell’attività, fino al 40 % dell’indennizzo ricevuto dal proprietario.
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Privilegio dell’imprenditore sul credito verso l’assicuratore | All’imprenditore che stipula la polizza è riconosciuto un privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore (art. 1891, c. 4 c.c.) per il rimborso dei premi, delle spese di contratto e per il lucro cessante. |
Cambio riferimento parametri per individuare dimensioni impresa-Definizione di microimpresa (Racc. 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE) | Meno di 10 occupati e fatturato o totale di bilancio annuo ≤ 2 milioni € (raccomandazione 2003/361/CE). |
Definizione di piccola impresa (Racc. 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE)
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Meno di 50 occupati e fatturato o totale di bilancio annuo ≤ 10 milioni € (raccomandazione 2003/361/CE). |
Definizione di media impresa (Racc. 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE) | Meno di 250 occupati e fatturato annuo ≤ 50 milioni € o totale di bilancio annuo ≤ 43 milioni € (raccomandazione 2003/361/CE). |
Per l’individuazione delle grandi imprese rimane fermo il riferimento alla Direttiva UE 2023/2775.
Ulteriori novità
Un’ulteriore novità riguarda gli immobili abusivi.
La regola generale è che l’obbligo in parola non opera per i beni immobili abusivi o costruiti in assenza delle autorizzazioni previste dalla legge ovvero gravato da abuso sorto successivamente alla sua costruzione. Si veda il D.M 18/2025 sulle polizze catastrofali.
Tuttavia, un emendamento specifica che devono essere comunque assicurati gli immobili:
- costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio o la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio;
- oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.
Le novità entreranno in vigore una volta pubblicata la legge di conversione del DL 39/2025.
Riassumendo
- Scadenze: polizza obbligatoria entro 31 marzo 2025 (grandi), 1 ottobre 2025 (medie), 1 gennaio 2026 (piccole/micro).
- Nuove soglie dimensionali UE: micro ≤ 2 mln €/10 addetti; piccola ≤ 10 mln €/50; media ≤ 50 mln €/43 mln €/250.
- Indennizzo in locazione: il conduttore paga il premio, l’indennizzo va al proprietario; se non ripristina i beni, il conduttore può trattenere fino al 40 % (lucro cessante).
- Privilegio su somme assicurative: l’imprenditore che stipula la polizza ha privilegio su premi, spese e lucro cessante.
- Immobili abusivi: copertura solo per fabbricati con titolo edilizio o in sanatoria; niente indennizzi/aiuti pubblici per gli altri.