Riammissione alla rottamazione-quater. Le FAQ ADER

Le FAQ spiegano quali debiti rientrano, come si paga e gli effetti di mancati versamenti nella riammissione alla Rottamazione-Quater, con sospensione delle esecuzioni fino al 31 luglio 2025
2 settimane fa
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rottamazione cartelle esattoriali
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L’Agenzia delle entrate-riscossione ha pubblicato una serie di FAQ sulla riammissione alla rottamazione-quater prevista nel DL 202/2024, c.d. decreto Milleproroghe.

I contribuenti che hanno ricevuto o riceveranno entro il prossimo 30 giugno la c.d. comunicazione delle somme dovute dovranno pagare la prima o unica rata entro il prossimo 31 luglio.

Le FAQ pubblicate sono 8 e affrontano diversi aspetti legati alla riattivazione della pace fiscale per chi aveva presentato domanda di rottamazione nel 2023 ma poi alla data del 31 dicembre 2024 era decaduto per omessi, parziali o tardivi pagamenti.

Vediamo nello specifico quali chiarimenti ha fornito l’Agenzia delle entrate riscossione.

La riammissione alla rottamazione-quater

La riammissione alla Rottamazione-Quater consente ai contribuenti che, pur avendo aderito alla definizione agevolata dei debiti fiscali, sono decaduti per ritardati o insufficienti versamenti entro il 31 dicembre 2024 di riprendere il percorso di sanatoria e beneficiare nuovamente delle condizioni inizialmente concordate.

Per richiedere la riammissione era necessario presentare domanda esclusivamente online sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione non oltre il 30 aprile 2025; chi non ha rispettato questo termine non potrà più rientrare nella procedura.

Una volta riammessi e ricevuta la comunicazione delle somme dovute, i contribuenti possono versare quanto dovuto:

  • in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025,
  • oppure dilazionare il pagamento in dieci rate di pari importo, con un tasso di interesse annuo dello 2 %.

Durante l’esecuzione del piano concordato, tutte le misure cautelari e le procedure esecutive – quali fermi amministrativi, iscrizioni ipotecarie e pignoramenti – restano sospese, garantendo tutela patrimoniale fino al completamento dei pagamenti.

Inoltre, il contribuente riacquista la possibilità di ottenere il DURC in regola, requisito indispensabile per partecipare a gare d’appalto o stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.

In sostanza, la riammissione alla Rottamazione-Quater rappresenta una secondo chance, rivolta a chi ha incontrato difficoltà temporanee nei versamenti, senza penalizzare ulteriormente chi intende saldare i propri debiti secondo le modalità agevolate originarie.

Si discute se sia possibile o meno impugnare il diniego alla riammissione alla rottamazione.

Riammissione alla rottamazione-quater. Le FAQ ADER

L’Agenzia delle entrate-riscossione ha pubblicato una serie di FAQ sulla riammissione alla rottamazione-quater prevista nel DL 202/2024, c.d. decreto Milleproroghe.

Tabella 1: Domande 1–4

Domanda Risposta
1. Quali debiti rientrano nella riammissione alla “Rottamazione-quater”? Rientrano solo i debiti già oggetto di un piano di Rottamazione-quater per i quali:
• non sono state versate una o più rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024 (o non è stato effettuato alcun pagamento);
• è stato pagato in ritardo (oltre i 5 giorni di tolleranza) almeno una rata o versato un importo inferiore a quello dovuto.
>I debiti con tutte le rate regolarmente pagate entro il 31 dicembre 2024 non rientrano e devono continuare a essere versati secondo le scadenze già comunicate.
2. Cosa succede dopo aver presentato la domanda di riammissione? Entro il 30 giugno 2025 Agenzia delle entrate-Riscossione invia (PEC o raccomandata) la “Comunicazione delle somme dovute”, contenente:
• l’ammontare complessivo dovuto;
• la scadenza dei pagamenti (unica soluzione entro 31 luglio 2025 o fino a 10 rate con scadenze semestrali fino al 30 novembre 2027);
• i moduli di pagamento precompilati;
• le info per attivare la domiciliazione bancaria.

3. Come viene ripartito il pagamento? In base alla preferenza indicata:
• Rata unica entro il 31 luglio 2025;
• fino a 10 rate di pari importo con scadenze: 31 luglio 2025, 30 novembre 2025, 28 febbraio 2026, 31 maggio 2026, 31 luglio 2026, 30 novembre 2026, 28 febbraio 2027, 31 maggio 2027, 31 luglio 2027 e 30 novembre 2027.
Sulle somme totali (anche per la prima o unica rata) sono dovuti interessi al 2 % annuo, decorrenti dal 1° novembre 2023.
4. Come posso pagare? Sono disponibili:
• il portale web di Agenzia delle entrate-Riscossione;
• l’app EquiClick;
• moduli CBILL per sportelli bancari, postali, home banking, tabaccai, ATM aderenti;
• sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione (su appuntamento);
• domiciliazione bancaria (area riservata).

Tabella 2: Domande 5–8

Domanda Risposta
5. Cosa succede se non pago o pago in ritardo? In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (oltre 5 giorni) dell’unica rata o di una delle rate:
• la Definizione agevolata risulta inefficace;
• i pagamenti effettuati sono considerati acconto sul debito residuo complessivo.
6. La nuova “Comunicazione” considera pagamenti fatti dopo la decadenza? Sì. Il prospetto di riammissione include anche i pagamenti effettuati dopo la decadenza, conteggiati come acconto sul “capitale” residuo. Al momento della decadenza, cessano il piano agevolativo e i benefici, e il debito si intende ripristinato con sanzioni e interessi.
7. E se ho già rateizzato prima o dopo la decadenza? Dal momento della domanda di riammissione fino alla scadenza della prima/unica rata (31 luglio 2025) sono sospesi gli obblighi di pagamento di precedenti rateizzazioni. Alla scadenza del 31 luglio 2025, quelle relative ai debiti riammessi vengono automaticamente revocate.
8. Cosa succede alle procedure esecutive? Per i debiti riammessi:
• non si avviano nuove procedure cautelari/esecutive;
• le procedure già iniziate restano sospese, salvo incanti già eseguiti con esito positivo;
• permangono fermi amministrativi o ipoteche già iscritti;
• il contribuente non è considerato inadempiente ai fini di rimborsi PA e rilascio DURC.

Riassumendo.

  • Debiti ammissibili. Rientrano solo i debiti già inseriti in un piano Rottamazione-Quater e in cui, entro il 31 dicembre 2024, non siano state pagate tutte le rate, siano state pagate in ritardo (oltre 5 giorni di tolleranza) o per importi inferiori a quelli dovuti.
  • Comunicazione delle somme dovute. Entro il 30 giugno 2025 Agenzia delle Entrate-Riscossione invia la “Comunicazione delle somme dovute” (PEC o raccomandata), con l’importo totale, i moduli precompilati e il calendario di pagamento scelto in domanda.
  • Opzioni di pagamento. Si può saldare tutto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure in massimo 10 rate di pari importo (prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2025, poi semestrali fino al 30 novembre 2027), con interessi al 2 % annuo dal 1° novembre 2023.
  • Effetti di mancato o ritardato versamento. Se viene omesso, insufficiente o tardivo (oltre 5 giorni) anche un’unica rata, la definizione agevolata diventa inefficace. E i versamenti già effettuati valgono come acconto sul debito residuo comprensivo di sanzioni e interessi.
  • Sospensione procedure e DURC. Dalla domanda fino alla scadenza della prima/unica rata (31 luglio 2025) restano sospese nuove e preesistenti misure cautelari ed esecutive. Il contribuente riacquista inoltre il diritto al DURC regolare per gare e contratti pubblici.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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