Rottamazione-quater. Possibile impugnare l’esclusione dalla riammissione?

Dubbi sulla possibilità di impugnare davanti al giudice tributario la comunicazione delle somme dovute in caso di errori o esclusioni ingiustificate
4 settimane fa
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In Redazione di InvestireOggi, è arrivato un quesito molto interessante sulla riammissione alla rottamazione-quater prevista nel DL 202/2024, c.d. DL Milleproroghe.

“Nel mese di aprile ho presentato istanza di riammissione alla rottamazione-quater, rispettavo tutti i requisiti richiesti per riprendere la pace fiscale. Detto ciò, qualche giorno fa ho ricevuto la c.d. “comunicazione delle somme dovute” ma non solo risulta che per alcuni carichi non sono stato riammesso, ma per quelli accolti i calcoli del dovuto sembrano del tutto sbagliati. Ora mi chiedo cosa possa fare per far valere le mie ragioni. Posso impugnare dinanzi al Giudice tributario la comunicazione sulle somme dovute? ”

La riammissione alla rottamazione-quater

La riammissione alla Rottamazione-Quater rappresenta una seconda possibilità per i contribuenti che avevano aderito alla sanatoria.

Ma sono decaduti alla data del 31 dicembre 2024 per non aver rispettato una o più scadenze di pagamento.

Grazie alla proroga introdotta dal decreto Milleproroghe 2025, questi soggetti hanno potuto presentare una nuova richiesta entro il 30 aprile 2025 per essere riammessi al beneficio.

Possono accedere alla riammissione solo coloro che avevano già presentato una domanda valida di definizione agevolata nel 2023.

Per quanto riguarda le cartelle ammesse, si tratta dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2022, relativi a imposte non pagate, contributi, multe stradali, ecc.

Restano invece escluse alcune tipologie di debiti, come:

  • somme derivanti da pronunce della Corte dei conti;
  • sanzioni per condanne penali;
  • risorse proprie dell’Unione Europea;
  • multe e ammende penali.

I contribuenti riammessi potranno beneficiare della cancellazione di sanzioni, interessi di mora e aggio, pagando solo l’importo originario dovuto (più interessi legali al 2%) in un’unica soluzione o in massimo 10 rate entro il 2027.

Restano sospese, nel frattempo, tutte le azioni esecutive, come fermi o pignoramenti, purché si rispettino le nuove scadenze.

La comunicazione delle somme dovute

Agenzia delle entrate-Riscossione,  sta inviando la Comunicazione delle somme dovute ai contribuenti che hanno presentato la domanda di riammissione alla “Rottamazione-quater”.

L’invio dovrà essere completato entro il prossimo 30 giugno.

La Comunicazione ADER che viene inviata al domicilio indicato in fase di adesione alla riammissione, contiene le seguenti informazioni:

  • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di riammissione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
  • la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di riammissione: in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025; fino a un numero massimo di dieci rate, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027. Alle somme da corrispondere saranno applicati gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023;
  • i moduli precompilati per il pagamento delle rate in base alla soluzione scelta in fase di adesione alla riammissione;
  • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul conto corrente.

La Comunicazione, nel caso via sia un importo da pagare a titolo di Definizione agevolata, contiene il piano con la ripartizione dell’importo dovuto in base alla soluzione di pagamento scelta al momento dell’adesione alla riammissione.

Rottamazione-quater. Possibile impugnare l’esclusione dalla riammissione?

Fatta tale ricostruzione veniamo al quesito del nostro lettore.

A tal proposito dobbiamo riprendere qualche pronuncia giurisprudenziale.

Ad esempio, i giudici ex Ctp di Milano con la sentenza 1129/2020 hanno negato l’impugnabilità della comunicazione delle somme dovute in quanto non rientrante tra gli atti tipici previsti dall’articolo 19 del Dlgs n. 546 del 1992.

Tuttavia non mancano sentenza che nel corso del tempo hanno considerato l’elenco di cui all’art.19 da interpretare in maniera estensiva. Ciò potrebbe ammettere l’impugnabilità del diniego o del contenuto del responso inviato dall’ADER.

Si pensi, ad esempio, all’ ordinanza, Cassaz. n. 27000/2024 (17 ottobre 2024):

L’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 cit., pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448 del 2001.

Ancora, la giurisprudenza di merito ha espressamente affermato che gli atti di definizione agevolata sono impugnabili, sebbene non siano indicati nell’articolo 19 (si veda Ctr Roma con sentenza 72/22/15).

A ogni modo, il nostro consiglio è quello di rivolgersi al più presto all’ufficio ADER più vicino per cercare di capire se ci sono effettivamente errori nella comunicazione e se questi possono essere corretti direttamente dall’Ufficio.

Riassumendo

  • Accesso alla riammissione: riservata a chi aveva aderito alla Rottamazione-Quater nel 2023 e poi era decaduto entro il 31 dicembre 2024; domanda presentata entro il 30 aprile 2025.
  • Cartelle ammesse e escluse: rientrano i carichi affidati ad ADE-Riscossione entro il 30 giugno 2022 (tasse, contributi, multe); escluse pronunce Corte dei Conti, sanzioni penali, risorse UE e ammende penali.
  • Contenuto della comunicazione: inviata entro il 30 giugno 2025, dettaglia importi dovuti (solo capitale e interessi legali 2%), moduli F24 precompilati, piano di pagamento a scelta tra unica soluzione (scadenza 31 luglio 2025) o fino a 10 rate (fino a novembre 2027).
  • Impugnabilità: decisione contrastante in giurisprudenza; la CTP Milano 1129/2020 ha escluso l’impugnabilità, ma la Cassazione n. 27000/2024 e alcune CTR (es. Roma 72/22/15) ammettono un’interpretazione estensiva dell’art.

    19 D.lgs. 546/1992, consentendo il ricorso se la comunicazione è viziata.

  • Azioni consigliate: rivolgersi subito all’ufficio ADER per correggere eventuali errori; in caso di mancata rettifica, valutare il ricorso al giudice tributario entro 60 giorni dalla notifica per far valere l’impugnabilità del contenuto.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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