Redditometro illegittimo per la Cassazione e per il giudice di Napoli. Ancora una sentenza sulla legittimità del redditometro, lo strumento di accertamento del reddito. Da parte della Cassazione e non solo. Ancora una volta è il giudice di Napoli a giudicare. E anche questa volta decide sull’illegittimità del redditometro e sulla sua nullità per carenza di potere.

 Mentre sono partite le lettere sul redditometro, dei veri e propri questionari con cui il Fisco chiede ai contribuenti inseriti in liste selettive di potenziali evasori, perché è stato rilevato uno scostamento del 20% tra quanto dichiarato e quanto speso ( si rinvia al nostro articolo Lettere redditometro, ecco come ed entro quanto rispondere), un’altra dura batosta viene inflitta allo strumento di accertamento del reddito per antonomasia.

Redditometro illegittimo per la Cassazione

Con la sentenza n. 21994 del 25 settembre 2013, la Cassazione ha stabilito infatti che lo strumento di accertamento sintetico del reddito, il redditometro è illegittimo se il contribuente da prova che l’alto tenore di vita sia conseguenza dei risparmi accumulati nel tempo. “Non può negarsi” – si legge nella sentenza – “che il giudice di merito, a fronte della documentazione fornita dai contribuenti, analiticamente indicata nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, dalla quale, in tesi, sarebbe derivata la prova che il maggior reddito accertato per l’anno 1992 sulla base di indici di capacità contributiva rilevati dall’Ufficio era giustificato dalla disponibilità di capitale accumulato in anni precedenti, si è limitato a negare la produzione di qualsiasi idonea prova contraria, senza supportare tale apodittica statuizione con sufficienti argomentazioni”. 

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Redditometro illegittimo: la prima sentenza del Tribunale di Napoli

Oltre alla Cassazione, un’altra sentenza ha sancito l’illegittimità del redditometro. Parliamo della sentenza n. 10508 del 2013 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli che già una volta si era interessata alla questione della legittimità o meno del redditometro.

In quel caso, il giudice partenopeo aveva sancito come illegittimo il redditometro per la sua ingerenza con la sfera privata e personale del soggetto. Si legge in quella sentenza che “Il redditometro non può sacrificare la sfera privata del singolo cittadino e non fa alcuna differenziazione tra “cluster” di “contribuenti” bensì del tutto autonomamente opera una differenziazione di tipologie familiari suddivise per cinque aree geografiche. Ciò comporta per il cittadino una vera e propria depauperazione dei suoi diritti, venendo così privato del diritto ad avere una vita privata, nonché della libertà delle proprie determinazioni “senza dover essere sottoposto all’invadenza del potere esecutivo e senza dover dare spiegazioni dell’utilizzo della propria autonomia e senza dover subire intrusioni anche su aspetti delicatissimi della vita privata”. (Si rinvia ai  nostri articoli Redditometro 2013 illegittimo, perchè non va applicatoNuovo redditometro 2013, ecco perché è illegittimo).  Se per quella sentenza l’Agenzia delle entrate aveva dichiarato di fare appello, “anche perché molte delle spese che lederebbero la riservatezza sono quelle che lo stesso contribuente mette in dichiarazione per ottenere detrazioni”, si ritorna sul punto con un’altar sentenza, depositata lo scorso 24 settembre, sempre del tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli.

Redditometro illegittimo: la seconda sentenza del Tribunale di Napoli

Sempre il tribunale di Napoli ha affermato che il decreto ministeriale attuativo del redditometro “non solo è illegittimo, ma radicalmente nullo, per carenza di potere, ai sensi dell’articolo 21-septies della legge 241/1990”. I motivi per cui il decreto attuativo del redditometro è considerato dal giudice di Napoli nullo riguardano l’utilizzo indiscriminato di qualsiasi spesa sostenuta dal contribuente, anche diversa da quelle indicate nella tabella A del decreto ministeriale, ( per l’elenco delle spese soggette a redditometro si rinvia ai nostri articoli Nuovo redditometro 2013, quali voci di spesa sono sotto controlloNuovo redditometro, ecco le voci di spesa connesse all’abitazione), facendo dì che il contribuente sia privato “del diritto ad avere una vita privata senza dover subire intrusioni anche su aspetti delicatissimi della vita privata quali quelli relativi alla spesa farmaceutica, al mantenimento e all’educazione della prole e alla propria vita sessuale”.

Inutilizzabili anche le spese medie del programma statistico nazionale, perché “l’attività dell’Istat  non ha nulla a che vedere con la specificità della materia tributaria”.

 

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