Soggetti ISA e forfettari. Proroga al 21 luglio per il versamento delle imposte

Per le partite IVA ISA e forfettarie il decreto rinvia saldo 2024 e primo acconto 2025 al 21 luglio (20 agosto con 0,4 %), estendendo la proroga a Irpef, Irap, Iva e contributi.
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Imposte sul reddito, calendario rate 2023 aggiornato dopo proroga

Il Consiglio dei ministri, in data 12 giugno, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale.

Tra le varie misure, il decreto contiene la proroga del termine dei versamenti del saldo e dell’acconto delle imposte. Sono interessati non solo i soggetti che applicano gli ISA ma anche i contribuenti in regime forfettario.

Vediamo nello specifico come funziona la nuova proroga che a questo punto dovrebbe essere messa a regime posto che anno per anno stiamo assistendo allo spostamento in avanti del termine entro cui versare le imposte.

Nuovo decreto Fiscale. Un cenno

Il DL fiscale varato ieri dal Consiglio dei ministri si inserisce nel percorso di riforma tributaria avviato nel 2023 e punta, da un lato, a smorzare l’affollamento di scadenze estive, dall’altro a correggere alcuni aspetti tecnici emersi con i precedenti provvedimenti delegati.

Sul versante delle partite IVA (ISA e forfettarie) arriva lo slittamento di saldo 2024 e primo acconto 2025: versamento posticipato al 21 luglio, con la possibilità di pagare entro il 20 agosto aggiungendo lo 0,4 % di interessi.

La misura, illustrata dal viceministro Maurizio Leo, concede un margine operativo ai professionisti impegnati con il nuovo concordato preventivo biennale.

Per i lavoratori autonomi cambiano le regole di deducibilità delle spese: i costi di viaggio, vitto e alloggio sostenuti all’estero saranno ora deducibili anche se pagati in contanti, mentre le spese di rappresentanza – in Italia e fuori – restano ammesse solo con strumenti tracciabili.

Il decreto chiarisce inoltre che plusvalenze su quote di STP rientrano nei redditi diversi e che interessi e proventi finanziari percepiti da professionisti costituiscono redditi di capitale.

Sul reddito d’impresa sono previste semplificazioni: procedura più snella per il riporto delle perdite, rafforzamento della deduzione «chi più assume meno paga» senza il vincolo delle società collegate, e coordinamento fra regime CFC e imposta minima nazionale collegata al Pillar 2 OCSE.

Soggetti ISA e forfettari. Proroga al 21 luglio per il versamento delle imposte

Il comunicato stampa del Governo sul DL fiscale, si limita a dire che:

Per il 2025, vengono differiti i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dal 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA e forfetari.

Sulla base delle indicazioni disponibili rispetto alle precedenti proroghe intervenute di anno in anno cerchiamo di definire meglio la portata di tale previsione.

Ebbene, lo slittamento del termine per il versamento dovrebbe riguardare ( in attesa di avere il testo finale del decreto):

  • i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA indipendentemente dalla loro effettiva applicazione;
  • che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze (€ 5.164.569),
  • tenuti entro il 30 giugno ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi(Irpef, Ires ecc.).

Ricorrendo tali condizioni, rientrano nella proroga anche i contribuenti che:

  • per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024;
  • applicano il regime forfettario, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n.

    190;

  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni, imprese, che imputano il reddito per trasparenza. E che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli iSA.

L’ambito oggettivo della proroga. A quali imposte si applica?

Dal punto di vista oggettivo, la proroga è estesa anche all’Iva da versare in correlazione agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare la propria pagella fiscale ISA.

Inoltre,  il termine lungo si applica anche i versamenti del saldo e acconto Irap, per chi è tenuto al pagamento.

Anche i contributi previdenziali in eccedenza sul minimale contributivo (IVS e gestione separata) dovrebbero essere oggetto di proroga. Ma su questo aspetto servono conferme.

Proroga anche per IVIE, IVAFE e cedolare secca.

Soggetti esclusi dalla proroga imposte

Non sono prorogate le scadenze di versamento del saldo e dell’acconto, per i soggetti senza partitiva iva.

Si pensi ad esempio ad un lavoratore dipendente “senza sostituto anche in opzione” che presenta il 730-2025. Oppure ad un ente no profit senza partita iva.

Allo stesso modo sono esclusi coloro che hanno svolto attività commerciale o di lavoro autonomo in maniera occasionale. In questi casi, i versamenti possono essere effettuati entro il 30 giugno: 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

Attenzione però, la proroga opera per i privati che al contempo sono soci di società di persone soggetti I.S.A. (nel rispetto dei requisiti sopra citati) o di SRL (I.S.A+requisiti) che imputano il reddito per trasparenza.

Riassumendo

  • Nuova scadenza dei versamenti: saldo 2024 e primo acconto 2025 slittano dal 30 giugno al 21 luglio 2025; chi paga con la maggiorazione dello 0,4 % ha tempo fino al 20 agosto 2025.
  • Destinatari della proroga: tutti i soggetti con attività rientranti negli ISA (anche se non li applicano) e ricavi/compensi ≤ 5.164.569 €.
  • Contribuenti in regime forfettario o “minimi”, nonché altri esclusi ISA: inclusi soci di società, associazioni e imprese che imputano redditi per trasparenza se l’attività è assoggettata a ISA.
  • Imposte e contributi coinvolti: IRPEF, IRES, IRAP, IVA relativa agli extra‐componenti ISA, contributi previdenziali eccedenti il minimale (IVS e gestione separata), IVIE, IVAFE e cedolare secca.
  • Soggetti esclusi: Contribuenti senza partita IVA (es. lavoratori dipendenti senza sostituto, enti non commerciali) e chi svolge attività commerciali/ professionali occasionali: per loro restano le scadenze 30 giugno (o 30 luglio + 0,4 %).
  • Portata della misura: si attendono chiarimenti del testo definitivo per confermare l’estensione a contributi previdenziali e altri tributi minori.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.