Dal 7 aprile 2026 entra in vigore un passaggio importante per la tutela di chi lavora fuori dai locali aziendali. La novità nasce dall’art. 11 della Legge n. 34/2026, che modifica il D. Lgs. n. 81/2008 e rafforza gli obblighi informativi nel lavoro agile. Il punto centrale è chiaro: quando l’attività viene svolta in luoghi che non sono sotto il controllo diretto del datore, la prevenzione non può basarsi solo su verifiche materiali, ma deve passare soprattutto da istruzioni scritte, aggiornate e utili nella pratica.
La riforma attribuisce, quindi, un ruolo decisivo a un documento scritto da consegnare almeno una volta all’anno sia al lavoratore sia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
In questo testo devono essere descritti i rischi generali e quelli legati in modo specifico alla prestazione resa da remoto. In tale quadro, gli obblighi informativi nel lavoro agile diventano uno strumento concreto di protezione e non un semplice adempimento burocratico.
La Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro ha analizzato nei dettagli la novità. A seguire si riportano i punti salienti dell’analisi.
Lavoro agile: un documento annuale con rischi generali e specifici
La modifica più rilevante riguarda l’introduzione del nuovo art. 3, comma 7-bis, del D. Lgs. n. 81/2008. La norma chiarisce che il datore deve fornire un’informativa scritta annuale, costruita sui rischi collegati alla particolare modalità di svolgimento del rapporto. Questo significa che il lavoro agile resta dentro il sistema generale della sicurezza sul lavoro, ma richiede regole adattate a una realtà diversa da quella dell’ufficio tradizionale.
In questo assetto gli obblighi informativi nello smart working (o più in generale nel lavoro agile) acquistano un valore centrale perché servono a trasferire conoscenze, indicazioni operative e criteri di prudenza a chi organizza la propria giornata fuori sede.
Il contenuto dell’informativa deve essere concreto, comprensibile e coerente con le attività realmente svolte. Non basta una formula generica: occorre spiegare quali cautele adottare, quali comportamenti evitare e quali condizioni rendono la postazione non adeguata.
Videoterminali, postura e nuovi rischi da remoto
Una parte molto delicata riguarda l’uso dei dispositivi digitali. A tal proposito si richiama gli artt. 172-179 del d.lgs. n. 81/2008 e si mettono al centro i rischi legati ai videoterminali. Vista affaticata, postura scorretta, tensioni muscolari, stanchezza mentale e stress da connessione continua non sono aspetti secondari. Al contrario, rappresentano problemi sempre più frequenti nelle attività svolte con computer portatili, smartphone e altri strumenti elettronici.
Per questa ragione gli obblighi informativi nel lavoro agile devono includere istruzioni chiare su ergonomia, pause, illuminazione, corretta sistemazione del piano di lavoro e uso sicuro delle attrezzature. La prevenzione, infatti, non riguarda solo il rischio elettrico o l’idoneità dell’ambiente domestico, ma anche il modo in cui la prestazione viene organizzata ogni giorno. Il tema della disconnessione assume perciò un peso crescente, perché la mancanza di confini tra tempi di lavoro e tempi di riposo può incidere sul benessere psicofisico.
Sanzioni e responsabilità delle parti
La Legge del 2026 non si limita a ribadire un principio generale, ma rafforza anche il profilo sanzionatorio. La novella interviene, infatti, sull’art. 55 del D. Lgs. n. 81/2008, inserendo l’obbligo informativo nel sistema delle violazioni sanzionate. Il segnale è netto: l’informativa annuale nel lavoro agile non è una scelta facoltativa, ma un preciso dovere giuridico. Nella fonte esaminata non sono indicati importi specifici delle sanzioni, perciò non emergono cifre puntuali da riportare.
Accanto al datore, anche il lavoratore è chiamato a una collaborazione attiva. Il modello descritto punta, infatti, su una tutela condivisa, nella quale le informazioni ricevute devono tradursi in comportamenti attenti e coerenti. Gli obblighi informativi nel lavoro agile funzionano davvero solo se diventano parte dell’organizzazione concreta del lavoro, con regole semplici, aggiornate e facilmente applicabili.
Perché gli obblighi informativi nel lavoro agile saranno decisivi
La direzione scelta dal legislatore è precisa: rendere la sicurezza più aderente alla realtà del lavoro fuori sede. Gli obblighi informativi nel lavoro agile servono proprio a colmare la distanza tra norma e vita quotidiana, trasformando la prevenzione in istruzioni operative utili nei luoghi privati, nelle postazioni improvvisate e nelle attività svolte con strumenti mobili. È qui che la qualità del documento annuale farà la differenza.
In conclusione, la misura introdotta rafforza il dovere di informare, aggiornare e responsabilizzare. Le aziende devono organizzarsi con modelli chiari e completi, mentre i lavoratori saranno chiamati a un ruolo più consapevole. In questo nuovo equilibrio, gli obblighi informativi nel lavoro agile diventano il cardine di una tutela più moderna, concreta ed effettiva.
Riassumendo
- Gli obblighi informativi nel lavoro agile diventano centrali dal 7 aprile 2026.
- La novità deriva dall’art. 11 della L. n. 34/2026.
- Il datore deve consegnare un’informativa scritta almeno ogni anno.
- Il documento deve indicare rischi generali, specifici e uso dei videoterminali.
- Cresce l’attenzione su postura, vista, stress e corretta organizzazione del lavoro.
- L’omessa informativa rileva anche sul piano sanzionatorio nel d.lgs. n. 81/2008.