Il lavoro agile continua a evolversi anche dal punto di vista normativo. Le ultime novità riguardano soprattutto il tema della sicurezza sul lavoro e i nuovi obblighi per i datori di lavoro. La normativa interviene per chiarire responsabilità e adempimenti quando l’attività viene svolta fuori dai locali aziendali, rafforzando regole già presenti nell’ordinamento italiano.
Le modifiche si inseriscono nel quadro delle disposizioni sul lavoro agile e puntano a garantire maggiore tutela ai lavoratori che svolgono la propria attività da remoto. L’obiettivo è quello di assicurare che anche il lavoro svolto fuori dall’azienda avvenga in condizioni adeguate sotto il profilo della prevenzione dei rischi.
Smartworking: nuove regole sulla sicurezza sul lavoro
Le recenti modifiche legislative sono quelle previste dalla legge annuale per le PMI, approvata in Senato ed intervengono sul Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, cioè il D. Lgs n. 81/2008. In particolare viene introdotto all’articolo 3 il nuovo comma 7-bis, che riguarda proprio l’organizzazione del lavoro agile.
La norma stabilisce che il datore di lavoro deve consegnare ai lavoratori che svolgono attività da remoto un documento informativo sui rischi connessi alla prestazione lavorativa svolta fuori dall’azienda. Questo documento deve contenere indicazioni sui rischi generali e su quelli specifici legati alla modalità di lavoro agile.
L’intervento legislativo rafforza, quindi, un principio già presente nel sistema normativo italiano. La disciplina del lavoro agile è infatti contenuta nella legge n. 81/2017 (art. 22), che già prevedeva un obbligo informativo a carico del datore di lavoro, ma a cui non era collegato alcun regime sanzionatorio. Dunque, la vera novità prevista dalla legge annuale PMI è un rafforzamento della tutela per chi svolge lavoro agile, inserendo l’obbligo anche nel D.
Lgs. n. 81/2008 che disciplina, in toto, la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rendendo applicabile anche il relativo sistema sanzionatorio.
Cosa significa tutto ciò in termini pratici? Che se prima il datore di lavoro poteva sentirsi non obbligato in quanto non sanzionabile, oggi deve ritenersi obbligato in quanto sanzionabile.
Nel contesto dello smartworking, il luogo in cui viene svolta l’attività non rientra nella disponibilità giuridica del datore di lavoro. Proprio per questo motivo il legislatore ha previsto uno strumento informativo che permetta al lavoratore di conoscere i rischi e adottare comportamenti adeguati.
Informativa obbligatoria e responsabilità del datore di lavoro
Il documento informativo rappresenta uno degli elementi centrali della disciplina sulla sicurezza nel lavoro agile. Deve essere consegnato con cadenza almeno annuale e deve essere trasmesso non solo al lavoratore ma anche al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Attraverso questa comunicazione il datore di lavoro indica le misure di prevenzione da adottare, soprattutto in relazione all’utilizzo di strumenti informatici e videoterminali.
Nel modello di smartworking la responsabilità della sicurezza si basa su un sistema di cooperazione tra azienda e lavoratore. Il datore di lavoro deve fornire tutte le informazioni necessarie per ridurre i rischi, mentre il lavoratore è tenuto a collaborare affinché le misure di prevenzione possano essere effettivamente applicate.
Questo equilibrio è fondamentale perché il luogo di lavoro non coincide con l’ufficio aziendale. Di conseguenza l’azienda non può esercitare un controllo diretto sull’ambiente in cui viene svolta la prestazione lavorativa.
La consegna dell’informativa consente, quindi, al datore di lavoro di adempiere agli obblighi compatibili con questa modalità di lavoro.
Sanzioni previste in caso di mancato adempimento
Il rafforzamento delle regole comporta anche un sistema sanzionatorio preciso in caso di violazioni. La normativa collega, infatti, la mancata consegna dell’informativa alle sanzioni previste dal Testo unico sulla sicurezza.
In particolare, la violazione dell’obbligo informativo è punita secondo quanto previsto dall’articolo 55, comma 5, lettera c), del Dlgs n. 81/2008. Le conseguenze per il datore di lavoro possono essere rilevanti. La norma prevede infatti:
- l’arresto da 2 a 4 mesi;
- oppure un’ammenda compresa tra 1.200 euro e 5.200 euro.
Si tratta, dunque, di sanzioni sia penali sia economiche, pensate per rafforzare il rispetto delle regole sulla sicurezza.
La previsione delle sanzioni dimostra quanto il legislatore consideri importante la tutela dei lavoratori anche quando l’attività viene svolta fuori dalla sede aziendale.
Nel contesto dello smartworking, la sicurezza non riguarda soltanto gli ambienti tradizionali di lavoro ma anche le condizioni in cui viene svolta la prestazione a distanza.
Sicurezza e smartworking: cosa cambia per aziende e lavoratori
Le nuove disposizioni confermano un principio ormai consolidato nel diritto del lavoro: la tutela della salute dei lavoratori deve essere garantita in qualsiasi modalità di svolgimento dell’attività. L’obbligo di informazione rappresenta uno strumento fondamentale per prevenire situazioni di rischio e responsabilizzare entrambe le parti del rapporto di lavoro.
Con l’evoluzione dello smartworking, il legislatore ha quindi scelto di rafforzare gli strumenti di prevenzione piuttosto che introdurre nuovi controlli diretti sul luogo di lavoro.
Le imprese devono organizzarsi per predisporre documenti informativi aggiornati e completi, mentre i lavoratori devono collaborare nell’applicazione delle misure di sicurezza. Il risultato è un modello di lavoro agile più strutturato, nel quale la prevenzione dei rischi diventa parte integrante dell’organizzazione del lavoro.
In prospettiva, l’evoluzione dello smartworking continuerà probabilmente a richiedere aggiornamenti normativi, soprattutto alla luce della crescente diffusione del lavoro da remoto nelle imprese italiane.
Riassumendo
- Smartworking: nuove regole rafforzano gli obblighi di sicurezza per i lavoratori che operano da remoto.
- Il Dlgs n. 81/2008 introduce il nuovo comma 7-bis all’articolo 3.
- Obbligo annuale di informativa sui rischi generali e specifici del lavoro agile.
- Il documento deve essere consegnato anche al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- Il lavoratore deve collaborare nell’applicazione delle misure di prevenzione indicate dall’azienda.
- Mancata informativa: arresto da 2 a 4 mesi o multa da 1.200 a 5.200 euro.