Quando si verifica un infortunio sul lavoro, la ricerca delle responsabilità non può mai essere liquidata con superficialità. Soprattutto se la causa scatenante risiede in una condotta imprudente del lavoratore.
Il quadro giuridico italiano, supportato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, stabilisce principi chiari su chi debba rispondere degli incidenti avvenuti in ambito professionale, anche in caso di presunta colpa del dipendente.
L’obbligo formativo e infortunio sul lavoro: una garanzia per la sicurezza
Gli ultima dati INAIL inerenti gli infortuni sul lavoro fanno emergere anche il dovere inderogabile per il datore di lavoro di garantire la sicurezza del luogo di lavoro attraverso un’adeguata informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.
Questo obbligo non si limita a un atto formale, ma rappresenta una componente sostanziale della prevenzione degli infortuni. Non adempiere a tali doveri implica una responsabilità diretta in caso di sinistri, anche quando il comportamento del lavoratore sia viziato da negligenza o imprudenza.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 5776 del 15 febbraio 2021, ha ribadito che l’omissione degli obblighi di formazione e informazione integra una colpa specifica del datore di lavoro. Questa colpa è tale da far ricadere su di lui la responsabilità di un infortunio determinato da condotte errate del lavoratore, se queste si manifestano come conseguenza prevedibile dell’inadeguata preparazione fornita.
Imprudenza del lavoratore: non un’esimente per il datore
Uno dei principi più rilevanti stabiliti dalla giurisprudenza è che il comportamento incauto del lavoratore, sebbene sbagliato, non esonera il datore di lavoro dalla sua responsabilità.
Il fulcro della questione ruota attorno alla prevedibilità dell’evento. Se l’infortunio sul lavoro costituisce un effetto plausibile e prevenibile dell’assenza di formazione, allora il datore di lavoro ne risponde comunque.
E indipendentemente dal grado di esperienza del dipendente coinvolto.
Competenze pregresse e responsabilità
Un errore frequente è ritenere che l’esperienza o la qualifica professionale del lavoratore possa in qualche modo sostituire o attenuare gli obblighi formativi in capo al datore. Nulla di più sbagliato. Anche i lavoratori più esperti, se inseriti in un nuovo contesto lavorativo o chiamati a svolgere mansioni che presentano rischi specifici, devono essere formati in modo puntuale, continuo e aggiornato.
Le competenze pregresse non possono essere considerate un lasciapassare per l’esonero dalle responsabilità del datore. Al contrario, l’assenza di un percorso formativo documentato e contestualizzato rispetto alle reali condizioni di lavoro rappresenta una grave mancanza che può avere conseguenze legali significative.
Infortunio sul lavoro: il ruolo della documentazione e del controllo
La responsabilità datoriale non si esaurisce con l’erogazione teorica della formazione. È indispensabile che questa venga opportunamente tracciata e documentata, affinché sia dimostrabile in caso di controversie o verifiche ispettive. La redazione di registri formativi, la predisposizione di verbali, e la raccolta di firme dei partecipanti ai corsi costituiscono strumenti essenziali per dimostrare l’adempimento degli obblighi.
Oltre alla documentazione, il datore deve anche accertarsi che i contenuti formativi siano stati effettivamente compresi e assimilati dai lavoratori.
In questo senso, l’attività di vigilanza e controllo, esercitata direttamente o tramite soggetti delegati, rappresenta un altro presidio fondamentale per la tutela della sicurezza.
Il principio della prevedibilità dell’evento lesivo
Nella logica giuridica, il concetto di “colpa” è strettamente legato alla prevedibilità dell’evento dannoso. In altri termini, un comportamento viene considerato colposo se l’evento che ne deriva poteva essere evitato adottando le cautele dovute. In ambito lavorativo, ciò significa che il datore di lavoro ha l’onere di anticipare – per quanto ragionevolmente possibile – le conseguenze derivanti da un’eventuale azione errata del dipendente.
Se il lavoratore agisce in modo imprudente e si procura un danno, il giudice valuta se tale imprudenza poteva essere scongiurata tramite una formazione più efficace o più aderente alla realtà operativa. Se la risposta è affermativa, la responsabilità torna a gravare sul datore di lavoro.
Non delegabilità della formazione: un principio fermo
Un elemento particolarmente rilevante nella disciplina è la non delegabilità dell’obbligo formativo. Anche quando il datore di lavoro incarica soggetti terzi o figure delegate a erogare la formazione, resta in capo a lui la responsabilità ultima sul contenuto, la qualità e l’effettività dell’addestramento ricevuto dai lavoratori.
Questo principio rafforza l’idea che la sicurezza sul lavoro non sia una prassi da demandare o un onere burocratico. Ma un compito primario e personale del datore, senza possibilità di scarico di responsabilità.
Riassumendo
- Il datore è responsabile anche se l’infortunio deriva da negligenza del lavoratore.
- La formazione sulla sicurezza è un obbligo inderogabile e non delegabile.
- L’esperienza del lavoratore non sostituisce l’obbligo formativo dell’azienda.
- La mancata formazione rende prevedibile l’infortunio, aggravando la colpa datoriale.
- È essenziale documentare corsi e verificare la preparazione dei dipendenti.
- La responsabilità del datore resta anche con condotte imprudenti dei lavoratori.