Per i pensionati che hanno intenzione di trasferirsi all’estero è bene sapere che non tutte le prestazioni erogate dall’INPS possono essere esportate all’estero.   Cosa significa questo? Che non tutte le pensioni che l’INPS eroga possono seguire il pensionato italiano che decide di trasferirsi all’estero, le prestazioni assistenziali, infatti, sono inesportabili. Tutte le prestazioni, quindi, slegate dal versamento dei contributi non possono essere erogate qualora il beneficiario non dimori nello Stato perchè legate alla residenza di quest’ultimo.

  A differenza delle prestazioni previdenziali le prestazioni assistenziali non possono essere corrisposte al di fuori dello Stato italiano anche se il pensionato decide di trasferirsi in uno stato membro dell’Unione Europea grazie all’eccezione prevista dalla normativa comunitaria 1247 del 1992 dichiarando inesportabili per l’Italia le seguenti prestazioni:

prestazioni a ciechi e sordomuti maggiorazione sociale Per quanto riguarda, però, la maggiorazione sociale e il trattamento minimo, che sono a metà strada tra previdenza e assistenza, esiste una disciplina diversa che fa si che l’inesportabilità non sia applicabile alle pensioni i cui requisiti siano stati perfezionati entro il 31 maggio 1992 con decorrenza massima entro il 1 giugno 1992 e purchè richieste entro il 1 giugno 1997. Quindi nel caso di queste prestazioni l’inesportabilità opera soltanto successivamente al maturamento dei requisiti in data posteriore al 31 maggio 1992.