Aggiornati dall’INPS i valori per accedere all’integrazione al trattamento minimo della pensione. Tale beneficio spetta a tutti i pensionati che hanno ricevuto trattamenti previdenziali di importo inferiore a 500 euro al mese che versano in un effettivo stato di bisogno economico.   L’INPS ha fissato in via provvisoria i valori relativi al 2016 che, vista l’inflazione pari a zero nelle previsioni per quest’anno, risultano invariati rispetto a quelli stabilità in via definitiva per il 2015.   Per chi percepisce una pensione piena pari a 501,89 euro mensili i redditi da non superare per accedere all’integrazione al trattamento minimo sono:

  • 6.524,57 euro annuali di reddito personale per ottenere l’integrazione piena
  • Per redditi compresi tra detto importo e 13.049,14 euro annuali per ricevere l’integrazione al trattamento minimo in misura ridotta (che sarà pari alla differenza tra l’importo conseguito annualmente e l’importo di 13.049,14)
  • Per redditi superiori a 13.049,14 euro annui non è prevista nessuna integrazione.

  La situazione si complica per i pensionati coniugati che, oltre ai paletti imposti al proprio reddito personale, dovranno guardare anche a quelli del proprio coniuge.

  • Per le pensioni con decorrenza prima del 1994 non è rilevante il valore dei limiti di reddito coniugale ma si prendono in considerazione soltanto i redditi personali.
  • Per le pensioni con decorrenza compresa nell’anno 1994 il limite di reddito coniugale da non superare per non perdere il diritto all’integrazione al minimo è di 32.622,85 euro annui, i limiti di reddito che consentono l’integrazione al minimo intera o parziale sono compresi tra 26.098,28 e 32.622,85 euro annui di redditi coniugali, mentre per otterene una integrazione al minimo totale i redditi coniugali devono rimanere sotto i 26.098,28 euro annui.
  • Per le pensioni con decorrenza successiva al 1994 il limite di reddito coniugale da non superare per non perdere il diritto all’integrazione al minimo è di 26.098,28 euro annui, i limiti di reddito che consentono l’integrazione al minimo intera o parziale sono compresi tra 19.573,71 e 26.098,28 euro annui di redditi coniugali, mentre per otterene una integrazione al minimo totale i redditi coniugali devono rimanere sotto i 19.573,71 euro annui.

  Nella prossima pagina illustreremo i limiti di reddito relativi alla maggiorazione sociale dei trattamenti minimi.

 

Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi

Oltre all’integrazione al minimo i pensionati con più di 60 anni di età possono godere anche della maggiorazione sociale erogata, anche essa, in presenza di limiti reddituali ben definiti, sia a livello personale che coniugale. Tale maggiorazione potrebbe portare ad un incremento del trattamento previdenziale che varia dai 25 ai 136 euro al mese, importo che varia in base all’età del pensionato. Anche in questo caso i limiti di reddito e gli importi relativi alla maggiorazione sociale per il 2016 restano invariati rispetto a quelli relativi all’anno passato. Vediamo nel dettaglio a quanto ammonta la maggiorazione sociale in base all’età del pensionato e quali sono i limtii di reddito per beneficiarne.

  • Per pensionati con età compresa tra 60 e 64 anni l’importo mensile della maggiorazione è di 25,83 euro, se il pensionato non è coniugato il limite di reddito annuo per ricevere la maggiorazione è di 6.860,36 euro, se, invece, è coniugato i limiti di reddito coniugale sono fissati in 12.685,27 euro.
  • Per pensionati con età compresa tra 65 e 69 anni l’importo mensile della maggiorazione è di 82,64 euro, se il pensionato non è coniugato il limite di reddito annuo per ricevere la maggiorazione è di 7.598,89 euro, se, invece, è coniugato i limiti di reddito coniugale sono fissati in 13.423,80 euro.
  • Per pensionati con età pari o superiore a 70 anni l’importo mensile della maggiorazione è di 136,44 euro, se il pensionato non è coniugato il limite di reddito annuo per ricevere la maggiorazione è di 8.298,29 euro, se, invece, è coniugato i limiti di reddito coniugale sono fissati in 14.123,20 euro.