Era atteso entro il 17 aprile 2023 il voto finale al Senato della legge di conversione del decreto n. 11 del 16 febbraio 2023. Ed invece, è arrivato il via libera già ieri da Palazzo Madame con 97 voti favorevoli, 72 contrari e 2 astenuti. La legge aveva già avuto l’ok dalla Camera.

Parliamo del c.d. decreto legge superbonus, che ha sancito lo stop alla possibilità di optare per la cessione del credito e sconto in fattura. Divieto in vigore dal 17 febbraio 2023, anche se con delle deroghe.

Diverse le novità che entrano ufficialmente in vigore e che interessano i bonus edilizi in generale. Il testo non ha subito variazioni rispetto a quello arrivato da Montecitorio.

La proroga del superbonus 110 per le villette e il divieto per la PA

C’è la proroga del superbonus 110 per le villette unifamiliari. È stabilito che il potenziato beneficio spetta per le spese fatte entro il 30 giugno 2022 ovvero entro il 30 settembre 2023 (invece che entro il 31 marzo 2023) a condizione che entro il 30 settembre 2022 risulti raggiunto almeno il 30% dei lavori complessivamente previsti.

È fatto divieto, dal 17 febbraio 2023, alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura.

Lo sblocco dei crediti per le banche

Si autorizzano le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che sono cessionari di crediti di imposta per interventi legati al superbonus, in relazione agli interventi effettuati sino all’anno di spesa 2022, di utilizzare, in tutto o in parte, detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a 10 anni.

La sottoscrizione di tali buoni può essere effettuata nel limite del 10% della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al superbonus e già utilizzati in compensazione, e solo se il cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno.

In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.

Novità anche per la responsabilità solidale dei cessionari

Si circoscrive il perimetro della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite. In dettaglio, il concorso nella violazione che fa scattare la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari è, in ogni caso, escluso con riguardo ai cessionari, in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

  • dimostrare di aver acquisito il credito di imposta
  • essere in possesso di una specifica documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni per la cessione del credito o dello sconto in fattura.

Decreto superbonus: lo stop e le deroghe alla cessione e sconto

Il decreto superbonus, nella sua versione definitiva, sancisce lo stop, dal 17 febbraio 2023, dell’opzione per lo sconto in fattura e cessione del credito.

Previste alcune deroghe. Lo stop non si ha per quei lavori il cui titolo abilitativo risulta presentato entro il 16 febbraio 2023.

Per i lavori in edilizia libera le due opzioni sono ancora ammesse se i lavori sono iniziati entro il 16 febbraio 2023. La data di inizio lavori è dimostrata da un bonifico parlante o da una autocertificazione resa sia dal fornitore che dal committente in cui si autocertifica l’esistenza di un contratto di appalto avente data antecedente il 17 febbraio 2023. Stessa cosa dicasi se è stato firmato un contratto vincolante per la fornitura del materiale e i lavori non sono ancora iniziati entro il 16 febbraio.

Per i lavori su parti comuni del condominio, è anche necessario che la delibera dei lavori risulti adottata entro il 16 febbraio 2023.

Non contano eventuali varianti del titolo abilitativo presentate dopo il 16 febbraio 2023 (vale la data di presentazione del titolo e non quella delle eventuali varianti).

Stessa cosa dicasi per eventuali varianti della delibera condominiale.

Altre deroghe allo stop e l’opzione della detrazione in 10 anni

Lo stop per la cessione del credito non vale, in ogni caso, per:

  • interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche
  • lavori effettuati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché dalle ONLUS o dalle ODV (Organizzazioni di volontariato)
  • interventi ammessi al bonus barriere architettoniche 75%.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 la detrazione superbonus può essere ripartita in 10 quote annuali dal 2023, invece che 4 quote. Si tratta di una opzione (irrevocabile) da farsi in Dichiarazione redditi 2024 (anno 2023). Il tutto a condizione che la rata non sia stata indicata nella Dichiarazione Redditi 2023 (anno 2022).

Le norme di interpretazione autentica del decreto superbonus

Nel decreto superbonus trovano spazio alcune norme di interpretazione autentiche (con efficacia retroattiva). Si prevede che la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà, non un obbligo. Si stabilisce anche che:

  • l’indicazione delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese, costituisce una mera facoltà e non un obbligo, al fine di fruire della detrazione delle medesime spese
  • il contribuente può avvalersi della cd. remissione in bonis, con riferimento all’obbligo di presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, per fruire del sismabonus e del superbonus
  • i requisiti SOA richiesti alle imprese per l’esecuzione di lavori oltre la soglia di 516.000 euro possono essere soddisfatti, per i contratti di appalto e subappalto conclusi dal 21 maggio al 31 dicembre 2022, entro la data del 1° gennaio 2023. La soglia predetta è calcolata avendo riguardo al singolo contratto. Tali requisiti non abbiano rilevanza, con riferimento agli incentivi concernenti le spese per l’acquisto delle unità immobiliari.

Possibile avvalersi della remissione in bonis per la comunicazione dell’opzione di cessione del credito e sconto in fattura anche in assenza di un accordo con data antecedente il 31 marzo 2023.

Ciò però solo laddove la cessione sia fatta verso soggetti diversi da imprese e da privati.

Trovi qui il dossier definitivo sul decreto superbonus.