Cessione del credito SI…cessione del credito NO!

Continuano a giungere in redazione quesiti dopo lo stop alla cessione del credito e sconto in fattura deciso dal governo con il decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023 (che ora si trova in fase di conversione in legge).

Quello che affrontiamo oggi è il caso di un lettore il quale ci descrive la particolare situazione in cui si trova. Questi dice di avere presentato la CILAS per lavori ammessi al superbonus. La data di presentazione è il 10 gennaio 2023.

Una data, dunque, antecedente il 17 febbraio 2023, ossia quella a partire dalla quale il governo ha deciso di non ammette più lo sconto o la cessione. Il lettore ci dice anche che adesso (ad aprile 2023 per la precisione) dovrà presentare una variante per tale CILAS.

Ci viene chiesto, dunque, se la presentazione di questa variante sposta in avanti anche la data effettiva da considerare come quella di presentazione del titolo abilitativo. In altre parole ci chiede di sapere se la data di presentazione del titolo abilitativo resta quella del 10 gennaio 2023 oppure dovrà essere considerata la seconda, ossia quella della presentazione della variante?

Per il lettore la questione è di fondamentale importanza, in quanto, come ci apprestiamo a vedere, la possibilità di optare ancora per la cessione del credito o sconto in fattura dipende proprio dalla data del titolo abilitativo (in questo caso la CILAS).

Cosa ha deciso il governo Meloni per la cessione del credito e lo sconto

Il decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023 ha sancito la parola fine alla possibilità di optare per lo sconto in fattura o cessione del credito nel campo dei bonus edilizi.

In dettaglio, il provvedimento stabilisce che le due opzioni sono ancora ammesse per i lavori che, se soggetti a titolo abilitativo (CILA, CILAS, ecc.), hanno come data di presentazione di detto titolo abilitativo un giorno antecedente il 17 febbraio 2023.

In caso di lavori in edilizia libera, l’opzione è ammessa ancora solo se i lavori sono iniziati prima del 17 febbraio 2023. Infine, in caso di lavori su parti comuni del condominio, è necessario anche che la delibera di approvazione degli interventi abbia data anteriore al 17 febbraio 2023.

Cosa cambia con la conversione in legge del decreto

Il decreto in commento che ha detto stop alla cessione del credito e sconto, ora è in fase di conversione in legge. Sono, in arrivo alcune novità per dimostrare la data inizio lavori in edilizia libera.

Laddove, invece, si tratta di lavori soggetti a titolo abilitativo, come detto il decreto dice che la cessione e lo sconto sono ancora possibili se tale titolo risulta presentato entro il 16 febbraio 2023. Qui è facile dimostrare la data di presentazione. C’è il numero e la data di protocollo al comune.

Cessione del credito e sconto in fattura in caso di varianti alla CILA

In merito alle varianti alla CILAS o CILA già presentate, l’art. 119 comma 13 quinqies  del DL 34/2020, in materia di superbonus dispone che:

in caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (2).

Già considerando questa norma, possiamo dire che le varianti costituiscono “integrazione” e non “nuovo titolo abilitativo”.

Ad ogni modo a risolvere la questione del lettore, ci penserà un emendamento approvato al decreto legge n. 11 del 2023. Secondo tale emendamento, eventuali varianti alla CILA o un diverso titolo abilitativo non incideranno sulla possibilità di optare ancora per lo sconto in fattura o cessione del credito.

In altri termini si deve considerare la prima data di presentazione del titolo abilitativo e non quella delle varianti.

Pertanto, nel caso del lettore c’è possibilità di optare per la cessione del credito o sconto in fattura visto che la CILAS è stata presentata prima del 17 febbraio 2023.