Entro il 31 marzo 2023 andava inviata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dell’opzione di sconto in fattura o cessione del credito con riferimento:

  • alle spese sostenute nel 2022
  • nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2021.

In realtà la scadenza ordinaria era fissata al 16 marzo. Poi fatta slittare di 15 giorni dal decreto Milleproroghe.

Per chi avesse saltato la scadenza, ancora nulla è perduto. C’è possibilità di rimediare co0n la c.d. remissione in bonis prevista dall’art.

2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012.

Come funziona la remissione in bonis

In estrema sintesi possiamo dire che la remissione in bonis è la strada che permette al contribuente di rimediare ad un adempimento dimenticato dal quale dipende il riconoscimento di alcune agevolazioni fiscali.

La remissione in bonis richiede che il contribuente stesso metta in atto alcuni comportamenti e che rispetti alcune condizioni. In particolare per regolarizzare la propria posizione bisogna:

  • inviare la comunicazione omessa e bisogna inviarla entro la scadenza della prima dichiarazione redditi utile che si presenta dopo il termine entro cui andava inviata la predetta comunicazione
  • versare una sanzione di 250 euro (codice tributo 8114).

È poi necessario che siano rispettati entrambi i seguenti requisiti:

  • la violazione da correggere non deve essere stata già constatata o non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza
  • devono esserci tutti i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento.

La remissione in bonis applicata alla cessione del credito

Pertanto, sulla base di quanto detto al paragrafo precedente ed applicando i chiarimenti forniti dall’Agenzia Entrate nella Circolare n. 33 del 2022, chi non ha fatto, entro il 31 marzo 2023, la comunicazione dell’opzione di cessione del credito e sconto in fattura può rimediare:

  • inviando la comunicazione entro il 30 novembre 2023 (ossia la scadenza della prima dichiarazione redditi utile, che sarebbe il Modello Redditi 2023)
  • pagando contestualmente la sanzione di 250 euro.

Il tutto, però a condizione che:

  • il contribuente abbia tutti i requisiti per godere della detrazione fiscale oggetto di sconto o cessione del credito
  • il contribuente abbia avuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione
  • non siano iniziate già attività di controllo in merito alla spettanza del beneficio fiscale.

Cessione del credito, chi è fuori e chi è dentro la remissione in bonis

Tra le condizioni richieste, per la remissione in bonis cessione del credito e sconto in fattura, particolare attenzione bisogna prestare a quella secondo cui “il contribuente abbia avuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione”.

Tale comportamento coerente è dimostrato dalla presenza di un accordo scritto di cessione credito tra contribuente stesso e cessionario con data antecedente il 31 marzo 2023, ossia la scadenza ordinaria per l’invio della comunicazione.

È, dunque, fuori dalla remissione in bonis chi non aveva un accordo scritto con la menzionata data antecedete.

Tuttavia, qui arriva un’eccezione. A prevederla è la conversione in legge del decreto n. 11 del 2023. In pratica si stabilisce che è possibile fare la remissione in bonis anche in assenza di accordo scritto di cessione avente data antecedente il 31 marzo 2023. Ciò, tuttavia, solo laddove il cessionario (ossia colui al quale è ceduto il credito) sia una banca, un intermediario finanziario iscritto all’albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un’impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia.

Ricordiamo che la conversione in legge del menzionato decreto per ora ha ricevuto l’ok della Camera. Manca ancora quello del Senato che dovrebbe arrivare entro il 17 aprile 2023.