In fase di conversione in legge decreto n. 11 del 16 febbraio 2023, si interviene modificando l’art. 121, comma 6 del decreto-legge n. 34 del 2020. Ci riferiamo alla responsabilità in solido dell’impresa che accorda lo sconto in fattura nei bonus edilizi e alla responsabilità in solido dei cessionari nella cessione del credito. Responsabilità in solido con il committente quando questi ha compiuto delle violazioni.

Il menzionato art. 121, ricordiamo, prevede che recupero dell’importo dell’agevolazione fiscale indebitamente fruita sia effettuato nei confronti del soggetto beneficiario (committente).

Laddove c’è il concorso nella violazione con dolo o colpa grave scatta anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari sia per il pagamento dell’importo dell’agevolazione, sia dei relativi interessi.

Il dolo e la colpa grave

In primis è opportuno dire quando si configura dolo e quando, invece, colpa grave. C’è dolo quando si è consapevoli dell’inesistenza del credito. Ad esempio, quando il cessionario abbia preventivamente concordato con il committente (cedente) le modalità di generazione e fruizione dello stesso. Oppure quando il cessionario era già consapevole già da subito dell’esistenza di un credito solo fittizio.

Scatta la colpa grave quando il cessionario omette, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta. C’è colpa grave, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente. Si pensi al caso in cui l’asseverazione si riferisce a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi edilizi agevolati.

Come sfuggire alla responsabilità in solido nella cessione del credito

Tra le novità 110 2023, che riguardano anche gli altri bonus edilizi, si stabilisce, in fase di conversione del decreto n. 11 del 2023, che il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari è, in ogni caso, è escluso se sono soddisfatte due condizioni.

In particolare l’impresa o altro cessionario per fuggire dalla responsabilità in solido deve:

  • dimostrare di aver acquisito il credito di imposta;
  • essere siano in possesso di una specifica documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta.

La documentazione per non avere responsabilità in solido

Il cessionario sfugge dalla responsabilità in solido se dimostra di aver acquistato il credito possedendo tutta la seguente documentazione:

  • titolo edilizio abilitativo degli interventi (CILAS, CILA, ecc.), oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da cui si evinca la data inizio lavori
  • notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’ASL, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza
  • visura catastale precedente l’avvio dei lavori o storica, riguardante l’immobile oggetto dei lavori
  • fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime
  • asseverazioni, se obbligatorie.

Altri documenti fondamentali

  • visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere. Tale visto deve essere rilasciato dai soggetti abilitati (commercialista, consulente del lavoro, ecc.);
  • contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente;
  • nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione che attesti la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e l’efficacia degli interventi realizzati nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali. E la delibera condominiale di approvazione dei lavori con relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
  • nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli del superbonus, la documentazione che attesti l’osservanza dei requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus ordinario);
  • attestazione rilasciata dai soggetti sottoposti alla disciplina antiriciclaggio che attesti l’osservanza degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette e di astensione dal compimento di operazioni.

Infine, si esclude la responsabilità in solido dei cessionari che acquistano i crediti d’imposta da una banca o da una società quotata.

Ovvero da banche o società appartenenti a un gruppo facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte dei menzionati soggetti, di tutta la documentazione sopra elencata.