La Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha esteso agli amministratori di tutte le società di persone e di capitali l’obbligo di comunicare al Registro Imprese un proprio “domicilio digitale” (PEC). La nota MIMIT n. 43836 del 12 marzo 2025 ha fissato le istruzioni operative e ha stabilito che, per le società già costituite, la comunicazione deve avvenire entro il 30 giugno 2025.
Il domicilio digitale degli amministratori è ora essenziale per la corretta iscrizione degli amministratori nel registro delle imprese.
In costanza di una pluralità di amministratori dell’impresa, deve essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi.
L’obbligo di comunicazione della PEC dell’amministratore di società
Dal 1º gennaio 2025, in forza delle previsioni di cui al comma 860 dell’art.
1 della L.n°207/2024, Legge di bilancio 2025, ogni società di persone o di capitali è tenuta a depositare nel Registro Imprese il domicilio digitale (PEC) di ciascun amministratore o liquidatore.
L’obbligo, spiega la nota MIMIT del 12 marzo 2025 sulla PEC degli amministratori , abbraccia tutte le forme societarie con attività d’impresa; restano escluse soltanto quelle prive di scopo commerciale — per esempio le società semplici non agricole o le società di mutuo soccorso — nonché consorzi e società consortili.
Per le imprese già iscritte prima del 1 gennaio 2025 è fissato un termine “di prima applicazione” al 30 giugno 2025; chi nominerà amministratori dopo tale data, o costituirà nuove società, dovrà allegare subito la PEC personale del soggetto all’atto di deposito.
L’indirizzo deve essere attivo, nella esclusiva disponibilità dell’amministratore e distinto da quello della società. La nota citata chiarisce infatti che “in costanza di una pluralità di amministratori […] deve essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi”; eventuali coincidenze già registrate dovranno essere sanate entro la stessa scadenza.
La comunicazione della PEC dell’amministratore è esente da bolli e diritti se presentata da sola.
PEC degli amministratori – Sintesi adempimento
Norma di riferimento | Art. 1, c. 860, L. 207/2024 + Nota MIMIT n. 43836 del 12 marzo 2025 |
Soggetti obbligati (imprese) | Tutte le società di persone e di capitali; escluse società semplici non agricole, società di mutuo soccorso, consorzi, società consortili. |
Destinatari dell’iscrizione | PEC di ogni amministratore e, se nominati, liquidatori. Obbligo di un indirizzo per ciascun soggetto. |
Requisiti della PEC | • Personale, attiva e univoca. • Distinta da quella societaria (Direttiva MISE–Giustizia 22 maggio 2015). • L’amministratore può usare lo stesso indirizzo per più società. |
Termini | • Imprese costituite prima del 1 gen 2025: comunicazione entro il 30 giu 2025. • Nuove imprese/nomine dal 1 gen 2025: contestuale al deposito dell’atto. • Ogni nuova nomina o rinnovo richiede contestuale aggiornamento. |
Modalità | Pratica telematica Registro Imprese; possibile indicare la PEC in pratiche di nomina o in pratica standalone. |
Diritti e bolli | Comunicazione/variazione PEC esente da bollo e diritti se presentata da sola; tariffe ordinarie se allegata ad altri adempimenti. |
Decorrenza | Obbligo in vigore dal 1 gennaio 2025; prime scadenze 30 giugno 2025. |
Riferimenti operativi | Nota MIMIT 43836/2025 §§ Destinatari, Decorrenza, Diritti di segreteria. |
Comunicazione PEC degli amministratori. Quali sanzioni rischia la società?
In ipotesi di omessa indicazioni della PEC, a fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di una impresa soggetta all’obbligo, la Camera di commercio ricevente l’istanza dovrà disporre la sospensione del procedimento.
Assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.
Eventuali inadempimenti sono soggetti alla sanzione prevista dall’art. 2630 del Codice civile.
Previsione in forza del quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro “chiunque, essendovi tenuto per Legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese”, salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano “nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti”.
Dunque, potrebbe scattare la sanzione:
- Da 103 € a 1.032 € per ciascuna violazione;
- se l’adempimento omesso viene comunque eseguito entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo cioè da 34,33 € a 344 €.
Riassumendo
- Nuovo obbligo dal 1° gennaio 2025 – La Legge 207/2024 estende agli amministratori (e liquidatori) di tutte le società di persone e di capitali l’obbligo di depositare nel Registro Imprese un domicilio digitale (PEC) personale.
- Ambito soggettivo – Sono coinvolte tutte le società con finalità d’impresa; restano escluse società semplici non agricole, società di mutuo soccorso, consorzi e società consortili.
- Scadenze – Società già costituite al 1° gennaio 2025: invio PEC di ogni amministratore entro il 30 giugno 2025. Nuove società o nuove nomine dopo tale data: deposito contestuale all’iscrizione/nomina.
- Caratteristiche dell’indirizzo – La PEC deve essere attiva, esclusiva dell’amministratore e distinta da quella societaria; in presenza di più amministratori occorre un indirizzo per ciascun componente.
- Conseguenze in caso di inadempimento – Se la PEC manca, la pratica viene sospesa e va integrata entro 30 giorni; trascorso il termine scatta la sanzione ex art. 2630 c.c. da 103 € a 1.032 € (ridotta a un terzo se l’adempimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza)