L’errata gestione di alcune detrazioni nel 730 potrebbe portare alla perdita o all’illegittimo riconoscimento dell’ex bonus Renzi ora bonus Irpef. Da non confondere con l’indennità di 100 euro riconosciuta sotto Natale ai lavoratori dipendenti insieme alla tredicesima.
In alcuni casi, la spettanza del bonus richiede che il totale delle detrazioni Irpef sia superiore all’Irpef dovuta sul reddito complessivo.
Da qui, l’errata indicazioni di oneri detraibili quale ad esempio gli interessi passivi sul mutuo per l’abitazione principale o per familiari a carico potrebbe portare ad un bonus diverso da quello effettivamente spettante.
Vediamo a cosa fare attenzione nel 730 per evitare di commettere errori che potrebbero costare caro in fase di controlli del Fisco.
L’ex bonus Renzi ora bonus Irpef. Come funziona?
L’art.1 del DL 3/2020, nell’attuale formulazione prevede che il bonus Irpef sia riconosciuto ai lavoratori dipendenti:
- con capienza fiscale ossia con Irpef lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati risultasse superiore all’ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati/li;
- con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro.
Post modifiche di cui alla L.n°234/2021, Legge di bilancio 2022, il legislatore ha confermato il bonus anche per chi ha un reddito superiore a 15.000 e fino a 28.000:
- fermo restando il rispetto della suddetta capienza fiscale determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per le stesse tipologie reddituali) e (la novità);
- a condizione che la somma di determinate detrazioni (per carichi di famiglia, per reddito da lavoro dipendente e assimilati, per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021, per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché a detrazioni previste da altre disposizioni normative) sia di ammontare superiore all’imposta lorda dovuta sul reddito complessivo.
Quali detrazioni impattano sul bonus?
In particolare, rilevano le seguenti detrazioni: per carichi di famiglia (articolo 12 del TUIR); per lavoro dipendente e assimilati (articolo 13, comma 1, del TUIR); interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2021 (articolo 15, comma 1, lettera a), del TUIR); per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto o la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (articolo 15, comma 1, lettera b), e comma 1-ter, del TUIR); detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data (articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR); ecc.
Ai fini della verifica della spettanza del bonus, rilevano le suddette detrazioni.
Si veda la circolare n°4/2022 sul bonus Irpef.
Bonus Renzi nel 730. Attenzione ad interessi sul mutuo e alle detrazioni per carichi di famiglia
In base a quanto detto fin qui per coloro i quali hanno un reddito superiore a 15.000 euro e fino a 28.000 euro, la verifica dell’effettiva spettanza del bonus potrebbe essere molto complicata. Soprattutto in riferimento all’individuazione delle spese pagate nel 2021 le cui rate di detrazione si protraggono negli anni successivi.
Però bisogna fare attenzione anche ai carichi di famiglia.
A ogni modo, bisogna verificare anno per anno che il totale detrazioni sia superiore all’Irpef dovuta sul reddito complessivo.
Il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro: determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra individuate e l’imposta lorda
Andando più nel pratico, soffermandoci sugli interessi passivi bisogna prestare massima attenzione nella compilazione del rigo E7 del 730.
Colonna 1 (mutui stipulati entro il 31/12/2021) |
Colonna 2 (mutui dal 01/01/2022 o accollo/subentro/rinegoziazione) |
• Importi corrisposti nel 2024 relativi a contratti di mutuo stipulati entro il 31 dicembre 2021. • Comprendono interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione derivanti da clausole di indicizzazione. • Devono includere gli interessi indicati nella Certificazione Unica, sezione “Oneri detraibili” (punti 341‑352) con codice onere “7”. • Non comprendono le spese sostenute nel 2024 e rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione di premi (punti 701‑706, codice onere 7). |
• Importi corrisposti nel 2024 relativi a mutui stipulati dal 1° gennaio 2022. • Includere anche gli interessi dei mutui per i quali, dal 1° gennaio 2022, è intervenuto un accollo, subentro o rinegoziazione. • La data di stipula da considerare è quella del contratto di accollo, subentro o rinegoziazione. |
Nel caso del trattamento integrativo bisogna fare attenzione ai dati di colonna 1: l’importo indicato concorrerà alla verifica della spettanza del bonus Irpef.
Noi di Investire Oggi abbiamo preparato un esempio pratico sul bonus Irpef nel 730.
A ogni modo il bonus Renzi spetta anche per il 2025.
Indicazioni per chi presenta il 730 precompilato
Per chi presenta il 730 precompilato la situazione è meno complicata.
Infatti, laddove tutti i dati siano coincidenti, dati CU e dati comunicati dalla banca al Fisco, questo provvede direttamente a inserirli in dichiarazione dei redditi.
L’importo come correttamente inserito concorrerà alla verifica della spettanza del bonus Irpef.
Riassumendo
- Rischio di errore nel 730 – Se le detrazioni (es. interessi mutuo abitazione principale) sono inserite male, si può perdere o ottenere indebitamente il bonus Irpef ex Renzi.
- Requisiti principali (art. 1 DL 3/2020, mod. L. 234/2021) – Bonus pieno per redditi ≤ 15 000 € con capienza d’imposta. Fra 15 001 € e 28 000 € serve che l’ammontare di specifiche detrazioni superi l’imposta lorda.
- Detrazioni rilevanti – Carichi di famiglia (art. 12 TUIR), lavoro dipendente (art. 13 TUIR), interessi mutui e spese sanitarie rateizzate sostenute fino al 31/12/2021, recupero edilizio, ecobonus ecc.
- Focus su interessi mutuo (rigo E7) – Col. 1: mutui entro 31/12/2021; col. 2: mutui dal 01/01/2022 o con accollo/subentro/rinegoziazione (la data da considerare è quella del nuovo contratto). Il dato di col. 1 incide sulla spettanza del bonus.
- Precompilato più sicuro – Se CU e dati bancari coincidono, il Fisco preinserisce i valori. Il bonus Irpef viene calcolato automaticamente e resta in vigore anche per il 2025.