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Assegno periodico al coniuge in deduzione: cosa guarda davvero il Fisco nei pagamenti all’ex

Assegno periodico al coniuge: una deduzione possibile, ma basta un dettaglio sbagliato per perdere il vantaggio fiscale
3 Luglio 2026
assegno periodico al coniuge
Foto © Investireoggi

L’assegno periodico al coniuge può ridurre il reddito imponibile di chi lo versa, ma solo quando rispetta condizioni precise. Per contro fa reddito per chi lo riceve.

La disciplina fiscale non considera deducibile ogni pagamento effettuato dopo una separazione o un divorzio: conta la natura del versamento, la sua periodicità e il fatto che sia previsto da un atto valido. Il riferimento principale è l’articolo 10, comma 1, lettera c), del TUIR, che consente la deduzione dal reddito complessivo delle somme destinate all’ex coniuge nei casi stabiliti dalla legge.

Assegno periodico al coniuge: quando dà diritto alla deduzione

La deduzione spetta quando il pagamento deriva da separazione legale, divorzio, annullamento del matrimonio o cessazione degli effetti civili.

L’importo deve risultare da un provvedimento del giudice oppure da un accordo concluso tramite negoziazione assistita o davanti all’ufficiale dello stato civile, secondo gli articoli 6 e 12 del decreto-legge n. 132 del 2014.

Il beneficio fiscale riguarda soltanto le somme dovute all’ex partner. Non rientrano nella deduzione gli importi destinati ai figli. Quando l’atto non distingue la parte spettante all’ex coniuge da quella per i figli, la normativa considera metà della somma riferita al mantenimento della prole. Tale quota resta, quindi, esclusa dal calcolo fiscale, in base all’articolo 3 del D.P.R. n. 42 del 1988.

La deduzione è per cassa (nel Modello 730/2026 ovvero Modello Redditi PF 2026, quindi, si deduce la somma “pagata” nel 2025) ed opera entro il limite del reddito complessivo dichiarato. In pratica, il pagamento può abbattere l’imponibile.

Rivalutazioni, arretrati e spese legate alla casa

Alcuni importi accessori possono seguire lo stesso trattamento fiscale del mantenimento ordinario.

È il caso degli adeguamenti Istat, ma solo quando l’atto che regola i rapporti tra gli ex coniugi prevede un meccanismo automatico di aggiornamento. Se l’aumento viene versato spontaneamente, senza una base formale, non assume rilevanza fiscale. Su questo punto è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 448/E del 19 novembre 2008.

Anche gli arretrati possono essere deducibili, purché rappresentino il recupero di somme periodiche dovute in anni precedenti. Il fatto che siano pagati in un’unica soluzione non cambia la loro natura, se servono a integrare rate non versate o versate in misura inferiore.

Un altro caso importante riguarda il cosiddetto contributo per l’abitazione. Canoni di affitto e oneri condominiali dell’alloggio dell’ex coniuge possono essere portati in deduzione quando sono stabiliti dall’autorità competente, hanno carattere continuativo e sono determinabili con chiarezza. Se la casa è utilizzata anche dai figli, la deduzione si limita alla metà della spesa. Questo principio è stato chiarito dalla circolare n. 17/E del 24 aprile 2015.

Pagamenti non ammessi e casi da distinguere

Non tutti i versamenti successivi alla fine del matrimonio permettono un risparmio d’imposta. Restano fuori dalla deduzione le somme corrisposte una volta sola per chiudere definitivamente i rapporti economici tra le parti. La circolare n. 50/E del 12 giugno 2002 ha chiarito che il pagamento in unica soluzione non ha la stessa natura del mantenimento periodico.

Lo stesso vale quando l’importo è qualificato come una tantum, anche se pagato a rate. In questa ipotesi la rateizzazione rappresenta solo una modalità pratica di pagamento, non una vera periodicità. La risoluzione n. 153/E dell’11 giugno 2009 ha confermato questa impostazione.

Attenzione anche alle rate di mutuo. Se il pagamento sostituisce il mantenimento e l’ex coniuge non ha rinunciato al relativo diritto, la deduzione può essere riconosciuta. Se, invece, risulta una rinuncia all’assegno, la quota di mutuo versata non consente il beneficio. In questo quadro, l’assegno periodico al coniuge resta quindi diverso da accordi patrimoniali definitivi o da trasferimenti una tantum.

Assegno periodico al coniuge: prove da conservare e controlli fiscali

La corretta conservazione dei documenti è essenziale. In caso di controllo, occorre dimostrare sia il titolo che giustifica il pagamento sia l’effettivo versamento delle somme. Servono quindi la sentenza di separazione o divorzio, l’accordo autorizzato dall’autorità giudiziaria oppure l’accordo concluso e confermato davanti all’ufficiale dello stato civile.

A questi documenti vanno affiancate le prove dei pagamenti: bonifici, ricevute firmate dal beneficiario, contratti di locazione, documentazione condominiale e attestazioni dell’avvenuto pagamento. Per il contributo casa, la tracciabilità assume un ruolo ancora più importante, perché deve emergere il collegamento tra l’obbligo previsto e la spesa sostenuta.

Riassumendo

  • L’assegno periodico al coniuge può ridurre il reddito imponibile dichiarato.
  • La deduzione richiede un provvedimento o accordo formalmente valido.
  • Le somme per i figli non sono fiscalmente deducibili.
  • Rivalutazioni e arretrati sono ammessi solo a precise condizioni.
  • I pagamenti una tantum restano esclusi dal beneficio fiscale.
  • Sentenze, accordi e ricevute vanno conservati per eventuali controlli.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.