Solo dal 1° agosto sarà possibile presentare la domanda di rinnovo dell’Assegno di Inclusione (ADI) per i beneficiari il cui secondo periodo di fruizione termina con la mensilità di luglio.
L’INPS, con il messaggio n. 2437 del 22 luglio 2026, ha chiarito le modalità operative che riguardano questa nuova fase della misura, introdotta dal 1° gennaio 2024 in sostituzione del Reddito di Cittadinanza.
Tra gli aspetti più importanti evidenziati dall’Istituto vi è il fatto che le domande presentate negli ultimi giorni di luglio saranno respinte, poiché il rinnovo potrà essere richiesto esclusivamente a partire dal 1° agosto.
Dal primo agosto nuovo Assegno di Inclusione: domanda, nuove Carte ADI e importi
Dal 1° agosto sarà quindi possibile richiedere un nuovo periodo di Assegno di Inclusione.
La novità riguarda i beneficiari che, dopo il pagamento della mensilità di luglio, vedranno la propria domanda risultare nello stato “terminata”.
Gli interessati dovranno presentare una nuova domanda, proprio come era già accaduto nel luglio 2025.
Si tratta dei cosiddetti beneficiari della prima ora, ossia coloro che hanno iniziato a percepire l’ADI fin dal gennaio 2024, primo mese di operatività della misura.
L’Assegno di Inclusione è infatti riconosciuto per un primo periodo di 18 mesi, al termine del quale può essere rinnovato per ulteriori periodi di 12 mesi, purché continuino a sussistere i requisiti previsti.
Cosa è cambiato per l’Assegno di Inclusione tra 2025 e 2026
Nel 2025, tra il primo periodo di fruizione e il rinnovo, era previsto un mese di sospensione del beneficio, necessario per consentire la presentazione della nuova domanda.
In quell’occasione il mese senza sussidio fu in parte compensato da un bonus una tantum fino a 500 euro, erogato con la prima mensilità del nuovo ciclo.
Nel 2026, invece, non è più previsto alcun mese di interruzione. Tuttavia, il primo pagamento del nuovo periodo sarà pari al 50% dell’importo spettante.
È questo uno dei principali chiarimenti contenuti nel messaggio INPS.
L’altro aspetto fondamentale riguarda proprio la presentazione della domanda: il rinnovo potrà essere richiesto esclusivamente dal 1° agosto. Le istanze presentate prima di tale data saranno infatti respinte.
Ecco le cose che devono essere comprese sul rinnovo dell’ADI
I beneficiari che hanno percepito l’Assegno di Inclusione senza interruzioni da gennaio 2024 a giugno 2025 hanno presentato una nuova domanda nel luglio 2025, iniziando così il secondo periodo di 12 mesi, erogato da agosto 2025 a luglio 2026.
Con la scadenza di questo secondo periodo, sarà necessario presentare un’ulteriore domanda per ottenere altri 12 mesi di beneficio, sempre nel rispetto dei requisiti previsti.
La nuova domanda può essere presentata dallo stesso componente del nucleo familiare che aveva inoltrato la precedente richiesta oppure da un altro componente della famiglia.
In quest’ultimo caso, però, l’INPS precisa che verrà emessa una nuova Carta ADI, intestata al nuovo richiedente.
La carta precedentemente utilizzata resterà comunque attiva, ma esclusivamente per consentire l’eventuale utilizzo delle somme ancora disponibili.
Le nuove ricariche saranno invece accreditate sulla nuova Carta ADI, che potrà essere ritirata presso un Ufficio Postale dopo l’accoglimento della domanda.
Modifiche al nucleo familiare e nuova Carta ADI per l’Assegno di Inclusione
L’emissione di una nuova Carta ADI è prevista anche quando il nucleo familiare ha subito modifiche nella sua composizione.
Se le variazioni derivano da ingressi o uscite di componenti, e non da eventi come nascite o decessi, l’INPS provvederà a rilasciare una nuova carta. Mentre quella precedente resterà utilizzabile soltanto per spendere l’eventuale saldo residuo.
Se, invece, il nucleo familiare è rimasto invariato, non sarà emessa alcuna nuova carta. E le ricariche continueranno ad essere accreditate sulla Carta ADI già in possesso della famiglia.
Secondo le tempistiche attualmente previste, la prima ricarica relativa al nuovo periodo dovrebbe essere accreditata intorno al 15 settembre. E sarà pari al 50% dell’importo spettante.
Successivamente, con la ricarica ordinaria del 27 settembre, sarà corrisposta la mensilità corrente in misura piena.



