Aiuti di Stato. L’Agenzia delle entrate spiega come sistemare la dichiarazione (provvedimento 5 giugno 2025)

Con il provvedimento 5 giugno 2025 l’Agenzia apre all’adempimento spontaneo sugli aiuti di Stato 2021
2 settimane fa
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Aiuti di Stato Saviano
Foto: Web

I beneficiari di aiuti di Stato e aiuti “de minimis” che hanno indicato nell’apposito prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 relative al periodo di imposta 2021, dati erronei o non in linea con la disciplina agevolativa, hanno la possibilità di rimediare grazie al c.d. adempimento spontaneo.

La chance di sanatoria è stata resa operativa dall’Agenzia delle entrate con un provvedimento approvato ieri 5 giugno.

L’adempimento spontaneo, nel caso specifico, riguarda gli errori che non hanno consentito all’Agenzia delle entrate la registrazione dell’aiuto nel c.d. registro Nazionale degli aiuti di Stato: RNA

Il prospetto degli Aiuti di Stato

Nel Prospetto degli aiuti di Stato ( ad esempio vedi il prospetto del quadro RS per il modello Redditi) il contribuente o chi per lui deve indicare gli aiuti di Stato e gli aiuti c.

d. de minimis di cui ha usufruito.

In particolare, il prospetto deve essere compilato da coloro i quali nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione hanno beneficiato:

  • di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”);
  • nonché di quelli subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, disciplinati dall’articolo 10 del Regolamento sul funzionamento del c.d. Registro Nazionale degli aiuti di Stato: RNA.

Il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d’imposta di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.

Tali aiuti vanno indicati laddove i presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione.

L’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semiautomatici” di cui all’articolo 10 del citato Regolamento, provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto “Aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.

Gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

L’adempimento spontaneo per gli Aiuti di Stato

Per dare la possibilità ai contribuenti di sistemare dati erronei e/o non coerenti inseriti nel “prospetto” e che non hanno consentito al Fisco di registrare l’aiuto nell’apposito registro nazionale, l’Agenzia delle entrate ha dettato le regole per il c.d. adempimento spontaneo.

Lo ha fatto con il provvedimento del 5 giugno 2025 sugli aiuti di Stato. Nel caso specifico la chance riguarda il periodo d’imposta 2021.

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente con specifica comunicazione, le informazioni relative alla mancata registrazione degli aiuti negli appositi registri:

  • RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo
    agricolo nazionale);
  • SIPA (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura).

Ad esempio la comunicazione di sollecito potrebbe riguardare il Bonus Sud per errori commessi nel modello Redditi 2022.

Il contenuto della comunicazione

I dati contenuti nella comunicazione sono:

  • codice fiscale e la denominazione del contribuente;
  • il numero identificativo e la data della comunicazione;
  • codice atto e anno d’imposta;
  • data e protocollo delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 2021;
  • dati degli aiuti indicati nelle dichiarazioni per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione nei registri, modalità di consultazione dei dettagli dell’anomalia;
  • modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia elementi non conosciuti, modalità per regolarizzare gli errori beneficiando delle sanzioni ridotte.

Il provvedimento chiarisce che nel caso di erronea compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa. Riportando i dati corretti.

Dopo la regolarizzazione, gli aiuti oggetto di controllo sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA. La registrazione avverrà nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.

Se non ci sono stati errori di compilazione del prospetto e la registrazione dell’agevolazione non è avvenuta, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa e restituire l’aiuto non spettante, inclusi gli interessi.

In ogni caso i beneficiari dovranno corrispondere le sanzioni ma potranno fruire delle riduzioni previste dall’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/1997).

Riassumendo

  • Errore nel prospetto “Aiuti di Stato” 2021. Chi ha indicato dati errati o incoerenti in Redditi, Irap o 770 2021 può sanare la posizione: gli aiuti non iscritti nei registri RNA, SIAN e SIPA sono oggetto di “adempimento spontaneo”.
  • Provvedimento AdE del 5 giugno 2025. L’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione al contribuente con i dettagli dell’anomalia (codice fiscale, dichiarazioni interessate, aiuti non registrati e istruzioni).
  • Azioni correttive. Presentare dichiarazione integrativa con i campi corretti (ATECO, settore, regione, comune, dimensione impresa, tipologia costi); oppure, se l’errore non è formale ma l’aiuto non spetta, integrare e restituire il beneficio con interessi.
  • Registrazione successiva. Dopo l’invio della dichiarazione integrativa gli aiuti vengono iscritti nei registri competenti nell’esercizio finanziario successivo.
  • Sanzioni ridotte. La regolarizzazione avviene tramite ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs 472/1997): sanzioni dovute ma con le riduzioni previste

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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