Il principale ammortizzatore sociale previsto per chi perde il lavoro è la Naspi. Tuttavia, il diritto all’indennità spetta soltanto quando la perdita del posto di lavoro avviene indipendentemente dalla volontà del lavoratore.
Le dimissioni volontarie, infatti, salvo il caso delle dimissioni per giusta causa, non consentono di accedere alla Naspi.
L’importanza della misura è evidente: per chi resta senza occupazione, la Naspi rappresenta spesso l’unica entrata economica disponibile e diventa quindi fondamentale per riuscire a sostenersi.
Ecco perché anche la questione della decorrenza, cioè del momento da cui parte il pagamento della Naspi, assume un’importanza decisiva.
Ecco la decorrenza della NASPI per i disoccupati e quando si perdono 38 giorni
La Naspi è un argomento molto più complesso di quanto possa sembrare.
Negli ultimi tempi, inoltre, le regole per accedere all’indennità sono diventate ancora più rigide.
È stata infatti introdotta una stretta sui licenziamenti disciplinari derivanti da assenze ingiustificate reiterate, che oggi vengono equiparate alle dimissioni volontarie e comportano quindi la perdita del diritto alla Naspi.
Anche sulle nuove assunzioni successive a precedenti dimissioni volontarie si sono introdotti nuovi limiti.
Oggi, infatti, il nuovo rapporto di lavoro deve durare almeno 13 settimane affinché il lavoratore possa recuperare il diritto alla Naspi nonostante le precedenti dimissioni.
Ma al di là del diritto o meno all’indennità, ciò che interessa davvero molti lavoratori è capire da quando decorra concretamente il trattamento.
Ed è proprio sulla decorrenza che spesso si genera confusione.
Innanzitutto bisogna chiarire un aspetto fondamentale: la Naspi non decorre mai immediatamente dal giorno successivo alla perdita del lavoro.
Nella migliore delle ipotesi, infatti, l’indennità parte dopo otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Ma questa decorrenza si applica soltanto se il lavoratore presenta la domanda di Naspi entro i primi otto giorni dalla perdita dell’occupazione.
La tempestività della domanda è fondamentale, ma non sempre basta
Se il disoccupato presenta la domanda oltre gli otto giorni successivi alla cessazione del lavoro, la decorrenza della Naspi slitta e parte dal giorno successivo alla presentazione della domanda stessa.
Bisogna ricordare inoltre ricordato che il diritto decade completamente se la domanda non è presentata entro 68 giorni dalla perdita del posto di lavoro.
È quindi evidente che, per chi si ritrova improvvisamente senza reddito, la rapidità nella presentazione della domanda diventa fondamentale per iniziare a percepire il prima possibile l’indennità spettante.
Tuttavia, in alcuni casi, anche presentare tempestivamente la domanda non basta per ottenere una decorrenza rapida della Naspi.
Esiste infatti un altro elemento da considerare: il motivo per cui è stato perso il lavoro.
Chi è licenziato per motivi disciplinari, salvo il caso specifico delle assenze ingiustificate reiterate, mantiene comunque il diritto alla Naspi. Ma la decorrenza dell’indennità cambia sensibilmente.
Per i licenziamenti disciplinari, infatti, il pagamento della Naspi non parte dopo otto giorni, ma soltanto dopo 38 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Si tratta di una regola ormai consolidata nella prassi applicativa e sulla quale, di fatto, il lavoratore non può intervenire.
