Già tempo fa avevamo affrontato il tema delle dimissioni di fatto, una situazione che può precludere il diritto alla Naspi anche quando formalmente è il datore di lavoro a licenziare il dipendente. Un argomento che già nel 2025 era diventato di grande attualità, soprattutto dopo la stretta introdotta sulla Naspi e sulle condizioni per ottenere l’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS.
Oggi la questione torna nuovamente al centro dell’attenzione per via di alcune recenti pronunce dei giudici, che hanno chiarito meglio i contorni di queste situazioni. In particolare quando la perdita del lavoro, pur risultando formalmente involontaria, nasconde in realtà una volontà del lavoratore di interrompere il rapporto.
Troppe assenze sul lavoro e addio Naspi: le dimissioni di fatto e le ultime novità
La stretta sulla Naspi introdotta nel 2025 si è sviluppata su due aspetti principali, entrambi collegati al tema delle dimissioni.
Il primo riguarda il principio già noto secondo cui chi si dimette volontariamente non ha diritto alla Naspi. L’unica eccezione resta quella in cui il lavoratore, dopo essersi dimesso, trovi un nuovo impiego e lavori almeno tre mesi con contratto a tempo determinato.
Si tratta di un cambiamento significativo rispetto al passato. In precedenza, infatti, per superare il vincolo delle dimissioni bastava anche un periodo di lavoro molto breve, talvolta persino di una sola settimana, presso un nuovo datore di lavoro. In questo modo si poteva di fatto riacquisire il diritto all’indennità di disoccupazione.
Con le nuove regole, invece, il nuovo rapporto di lavoro deve avere una durata minima più consistente, pari appunto ad almeno tre mesi.
Troppe assenze? A rischio la Naspi, devi saperlo bene
Il secondo elemento che limita l’accesso alla Naspi riguarda le cosiddette dimissioni di fatto.
Chi pensa di utilizzare comportamenti poco corretti per spingere il datore di lavoro a licenziarlo — ad esempio assenze ripetute e ingiustificate — deve prestare molta attenzione. In questi casi, infatti, la strategia può trasformarsi in un boomerang.
Le assenze ingiustificate prolungate possono portare sì al licenziamento, ma il datore di lavoro può indicare proprio queste assenze come motivazione del provvedimento disciplinare. Quando il lavoratore presenta la domanda di Naspi, il licenziamento può essere interpretato come una forma di dimissioni mascherate, perché il comportamento del dipendente dimostra la volontà di interrompere il rapporto di lavoro.
In queste situazioni si parla appunto di dimissioni di fatto o dimissioni per fatti concludenti, e il risultato è chiaro: la Naspi non viene riconosciuta.
Ecco le regole generali e le nuove interpretazioni della giurisprudenza
Una delle domande più frequenti riguarda la durata delle assenze necessarie perché si possa parlare di dimissioni di fatto.
In passato le interpretazioni erano piuttosto variabili e non esisteva una soglia temporale chiara. Alcuni chiarimenti arrivano ora da una recente sentenza del Tribunale di Brescia, che ha affrontato proprio questo tema.
Secondo i giudici del tribunale lombardo, la soglia indicativa sarebbe di 15 giorni di assenza ingiustificata. Superato questo periodo, il comportamento del lavoratore può essere interpretato come una manifestazione della volontà di dimettersi.
Nella stessa sentenza, tuttavia, i giudici precisano che questa interpretazione vale salvo diverse disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), che potrebbero stabilire regole differenti.
Naspi, licenziamento disciplinare, dimissioni e fatti concludenti
È importante distinguere tra licenziamento disciplinare e dimissioni di fatto.
I contratti collettivi, infatti, possono prevedere il licenziamento disciplinare anche dopo pochi giorni di assenza ingiustificata. In questo caso, però, il lavoratore mantiene comunque il diritto alla Naspi, perché il rapporto di lavoro è stato formalmente interrotto dal datore.
Diverso è il caso delle dimissioni per fatti concludenti. Qui il comportamento del lavoratore viene interpretato come una scelta volontaria di abbandonare il lavoro, anche se non sono state presentate dimissioni formali.
Ed è proprio questa differenza a fare la sostanza:
- nel licenziamento disciplinare la Naspi spetta;
- nelle dimissioni di fatto o per fatti concludenti, invece, l’indennità di disoccupazione è negata.