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Oggi: 03 Gen, 2026

Sciopero legittimo: come riconoscerlo e proteggersi da contestazioni nel 2026

Nel 2026 lo sciopero resterà un diritto tutelato, ma solo se rispettate regole precise che evita di sfociare in assenza ingiustificata
1 settimana fa
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sciopero
Foto © Investireoggi

Nel 2025, come già accaduto negli ultimi anni, il mondo del lavoro è stato attraversato da molte iniziative di protesta (sciopero). Le motivazioni sono state diverse: alcune categorie hanno contestato norme considerate penalizzanti, altre hanno rivendicato il rinnovo dei contratti di settore rimasto fermo, altre ancora hanno criticato scelte inserite o non inserite nella manovra di bilancio 2026. In molti casi, queste mobilitazioni sono state sostenute e organizzate dalle sigle sindacali, diventando appuntamenti riconoscibili nel calendario delle tensioni tra lavoratori, imprese e istituzioni.

Con l’avvicinarsi del 2026, però, oltre al racconto delle proteste diventa utile riportare l’attenzione su un punto pratico: che cosa significa, dal punto di vista giuridico, partecipare a uno sciopero e quali sono, di conseguenza, i diritti e i doveri connessi all’astensione dal lavoro.

Il tema è importante perché, nella vita quotidiana, non tutte le assenze possono essere automaticamente considerate parte di una protesta legittima. La differenza tra una partecipazione regolare a una mobilitazione e un’assenza priva dei requisiti richiesti può incidere in modo diretto sul rapporto di lavoro e sulle possibili conseguenze disciplinari.

Sciopero: un diritto sancito per i lavoratori

Il diritto di sciopero è riconosciuto come uno dei diritti fondamentali dei lavoratori ed è tutelato dalla Costituzione Italiana. L’articolo 40 stabilisce, infatti, che lo sciopero è un diritto garantito. Questo riconoscimento ha un peso preciso: significa che l’astensione dal lavoro, quando rientra nei confini previsti dall’ordinamento, non può essere trattata come un comportamento illecito o come una semplice mancanza ingiustificata. In altre parole, lo sciopero, se esercitato correttamente, è protetto.

Allo stesso tempo, la tutela costituzionale non elimina la necessità di rispettare alcune condizioni.

Un punto centrale, spesso frainteso, riguarda la natura di questo diritto. Lo sciopero viene considerato un diritto del singolo lavoratore, perché ciascun dipendente può decidere se aderire o meno. Tuttavia, pur partendo da una scelta individuale, la sua realizzazione ha una caratteristica essenziale: deve collocarsi dentro una dimensione collettiva. È proprio questo elemento a permettere di distinguere uno sciopero vero e proprio da una semplice assenza.

Serve un’azione collettiva e non individuale

Perché un’astensione dal lavoro possa essere qualificata come sciopero legittimo, deve essere riconoscibile come parte di un’azione collettiva. In genere ciò avviene quando la protesta è proclamata da un’organizzazione sindacale. In alternativa, può essere comunque collegata in modo evidente a una mobilitazione condivisa da più lavoratori. In sostanza, serve un contesto: un’iniziativa comune, identificabile, non ridotta al comportamento isolato di una sola persona.

Da questo principio deriva una conseguenza molto concreta: l’assenza dal lavoro non può essere definita sciopero soltanto perché un lavoratore la “chiama” così. Se manca una proclamazione sindacale o un’iniziativa collettiva riconoscibile, l’astensione non assume la qualifica giuridica di sciopero. Anche se l’intenzione personale è quella di protestare, senza il presupposto collettivo l’ordinamento non considera quell’assenza come esercizio del diritto costituzionale.

Da sciopero ad assegna ingiustificata

Quando l’assenza non rientra in una mobilitazione collettiva, cambia completamente l’inquadramento.

In questi casi, l’astensione viene trattata come assenza ingiustificata. Questo passaggio è decisivo, perché l’assenza ingiustificata può aprire la strada a conseguenze sul piano disciplinare. Il punto, quindi, non è la dichiarazione soggettiva, ma la presenza o meno dei requisiti che rendono lo sciopero un’azione collettiva riconoscibile.

A quel punto entrano in gioco i poteri del datore di lavoro. Di fronte a un’assenza ingiustificata, l’azienda può attivare le procedure disciplinari previste dal contratto collettivo applicato. Non si tratta di una reazione automatica e senza regole: il datore di lavoro deve muoversi nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità. In pratica, la sanzione deve essere adeguata al fatto contestato e graduata in base alla gravità, tenendo conto del comportamento complessivo del lavoratore e delle circostanze concrete.

Conclusioni

Il quadro cambia, invece, quando l’astensione dal lavoro è inserita in uno sciopero legittimamente proclamato e chiaramente riconoscibile come iniziativa collettiva. In quel caso, non è possibile adottare provvedimenti disciplinari per il solo fatto di aver partecipato alla protesta. È questo il cuore della tutela: lo sciopero, quando rispetta i requisiti, non può essere trasformato in un motivo di sanzione.

In definitiva, le proteste che hanno segnato il 2025 e quelle che potrebbero continuare nel 2026 rendono utile un promemoria semplice: lo sciopero è un diritto costituzionale, ma non coincide con qualunque assenza dal lavoro. La differenza tra azione collettiva riconoscibile e iniziativa isolata è il confine che separa un comportamento protetto da uno che può diventare disciplinarmente rilevante.

Riassumendo

  • Nel 2025 numerose proteste hanno coinvolto lavoratori per norme, contratti e bilancio. Altre potrebbero esserci nel 2026
  • Lo sciopero è diritto costituzionale tutelato dall’articolo 40 della Costituzione.
  • È diritto individuale ma richiede sempre una dimensione collettiva riconoscibile.
  • Senza proclamazione sindacale o mobilitazione collettiva l’assenza non è sciopero.
  • L’assenza non qualificata diventa ingiustificata e può comportare sanzioni disciplinari.
  • Nello sciopero legittimo il datore non può applicare provvedimenti disciplinari.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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