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Ritenute sulle provvigioni agenzie viaggio: cosa trattenere, quanto e quando dal 1° marzo 2026

Dal 1° marzo 2026 cambiano le ritenute sulle provvigioni agenzie viaggio: nuove regole, aliquote e impatti su incassi e liquidità.
16 Febbraio 2026
provvigioni agenzie viaggio
Foto © Investireoggi

Dal 1° marzo 2026, salvo proroghe, le regole delle ritenute d’acconto sulle provvigioni si allargano anche al settore turistico: le provvigioni pagate alle agenzie di viaggio e turismo non rientrano più tra quelle “esonerate”. La novità arriva con la legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, commi 140-142) e modifica, tra le altre, le norme su ritenute e versamenti (art. 25-bis, c. 5, DPR 600/1973; art. 39, c. 5,  D. Lgs. 33/2025).

In pratica, quando un soggetto (ad esempio un tour operator o un intermediario che liquida le provvigioni) paga una provvigione all’agenzia, dovrà trattenere una quota a titolo di acconto delle imposte dovute dal percettore. La data indicata è il 1° marzo 2026, con la precisazione che un eventuale intervento in sede di conversione del “Milleproroghe” potrebbe spostare la decorrenza.

Ritenute sulle provvigioni agenzie viaggio: ambito soggettivo e oggettivo

Il perimetro soggettivo è ampio: la ritenuta riguarda le provvigioni collegate a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza e procacciamento d’affari quando il percettore è un’agenzia di viaggio e turismo. La forma giuridica non cambia la sostanza: impresa individuale, società di persone o società di capitali entrano nel perimetro se il compenso ha natura provvigionale e deriva da intermediazione.

Sul piano oggettivo, conta la provvigione, cioè la parte che remunera l’attività di intermediazione. Il punto operativo è importante: spesso la provvigione “vive” dentro al prezzo finale pagato dal cliente e viene trattenuta o regolata con flussi contabili non sempre lineari. La regola fiscale, però, guarda al momento del pagamento/accredito della provvigione e alla sua quantificazione, non alla modalità con cui l’incasso viene materialmente “spezzato”.

In questo passaggio nasce anche l’esigenza di coordinamento con l’IVA: la ritenuta è un meccanismo sulle imposte dirette (acconto), mentre l’IVA segue logiche proprie.

Quando l’agenzia opera in nome e per conto del mandante o in nome proprio, la corretta lettura contrattuale e contabile diventa decisiva per evitare errori di base imponibile e di qualificazione del flusso.

Come funziona la ritenuta: aliquota, base e un esempio con importi

Il soggetto che paga la provvigione agisce come sostituto d’imposta: trattiene e versa la ritenuta, poi certifica l’importo trattenuto. Per le provvigioni disciplinate dall’art. 25-bis DPR 600/1973, la ritenuta è, in via ordinaria, pari al 23% applicato su una base imponibile del 50% della provvigione; la base può scendere al 20% in presenza dei requisiti previsti dalla norma (in sintesi, struttura con dipendenti o terzi in modo continuativo).

Esempio numerico semplice: provvigione lorda di 10.000 euro.

  • Regola ordinaria: base 50% = 5.000 euro;
  • ritenuta 23% = 1.150 euro.

L’agenzia incassa 8.850 euro e matura un credito IRPEF  di 1.150 euro da scomputare in dichiarazione.

Base ridotta al 20% (se spettante):

  • base 20% = 2.000 euro;
  • ritenuta 23% = 460 euro.
  • Incasso 9.540 euro, credito d’imposta 460 euro.

Questa novità rende centrali i controlli interni: riconciliare fatture/estratti conto, verificare certificazioni delle ritenute, evitare duplicazioni (ritenuta applicata due volte) o omissioni (ritenuta non applicata quando dovuta).

In questo quadro, le ritenute sulle provvigioni agenzie viaggio, a seguito della legge bilancio 2026, diventano un tema anche finanziario: la trattenuta riduce la liquidità immediata, pur non essendo un “costo” definitivo, perché è un acconto che si recupera a scomputo delle imposte.

Eccezioni operative e impatti: ritenute sulle provvigioni agenzie viaggio nella pratica

La norma nasce anche per rafforzare la tracciabilità del reddito nei settori con molta intermediazione e molti flussi. Tuttavia, non tutte le situazioni sono identiche. Possono esistere casi in cui la ritenuta non si applica, ad esempio quando il compenso rientra in regimi sostitutivi oppure quando non si è davanti a una provvigione da intermediazione ma a un corrispettivo per prestazioni “autonome” diverse (la qualificazione concreta dipende dal contratto e dalla realtà economica).

Ulteriori complessità possono emergere nelle operazioni transfrontaliere: quando soggetti residenti in Stati diversi regolano provvigioni, serve attenzione al coordinamento tra disciplina interna e convenzioni contro le doppie imposizioni, per evitare doppia imposizione o, al contrario, zone grigie.

Sul piano organizzativo, l’obbligo coinvolge due lati della filiera:

  • il sostituto d’imposta deve aggiornare procedure di pagamento, gestione ritenute, versamenti e certificazioni;
  • l’agenzia deve controllare che quanto trattenuto corrisponda alle certificazioni ricevute e ai ricavi contabilizzati, così da compilare correttamente la dichiarazione dei redditi e sfruttare il credito d’imposta.

In sintesi, dal 1° marzo 2026 la partita cambia: le ritenute sulle provvigioni agenzie viaggio entrano nella gestione ordinaria, con effetti su contratti, contabilità e flussi di cassa. Conoscere la base di calcolo, i presupposti e i passaggi documentali riduce il rischio di contestazioni e rende più solida la gestione fiscale in un settore dove i passaggi intermedi sono la regola.

Riassumendo

  • Dal 1° marzo 2026 ritenuta estesa alle provvigioni delle agenzie viaggio.
  • Novità introdotta dalla L. 199/2025, modifica art. 25-bis DPR 600/1973.
  • Ritenuta 23% su base 50%, ridotta al 20% se spettante.
  • Il pagatore trattiene e versa come sostituto d’imposta.
  • La somma trattenuta è credito d’imposta per l’agenzia.
  • Impatti su liquidità, contabilità e gestione fiscale del settore.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.