L’Agenzia delle entrate ha pubblicato un comunicato stampa sulla prossima scadenza del 9 giugno per il pagamento dell’8° rata della rottamazione-quater.
Nel medesimo comunicato l’AdER ha altresì richiamato l’attenzione dei contribuenti che, decaduti dalla sanatoria, hanno presentato entro il 30 aprile 2025 l’istanza di riammissione. Per costoro è in corso l’invio della nuova “Comunicazione delle somme dovute”, con le ulteriori scadenze di pagamento stabilite dalla legge n. 15/2025.
La rottamazione-quater tra scadenze ordinarie e chance di riammissione
Per i contribuenti in regola con la rottamazione-quater (Legge 197/2022) il 2025 prevede un’agenda di versamenti già fissata dalla c.d. “comunicazione delle somme” dovute trasmessa ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER).
Dopo il saldo della settima rata del 5 marzo 2025, la successiva scadenza è fissata al 31 maggio 2025 (ottava rata). Grazie ai cinque giorni di tolleranza previsti dall’art. 3-bis, D.L. 202/2024, il pagamento sarà considerato tempestivo sino a lunedì 9 giugno.
Il piano prosegue con ulteriori appuntamenti il 31 luglio 2025 e il 30 novembre 2025, anch’essi assistiti dalla medesima franchigia temporale. Le rate residue seguiranno poi le scadenze del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre dei periodi d’imposta successivi. Secondo il prospetto individuale ricevuto dal debitore.
Per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali, tutte le date indicate slittano di tre mesi. Dunque al 9 giugno tali soggetti pagheranno la settima rata.
La chance di riammissione alla rottamazione-quater
Il decreto Milleproroghe 2024 ha introdotto la possibilità di riammissione alla definizione agevolata a favore di coloro che, pur avendo originariamente aderito, sono decaduti entro il 31 dicembre 2024 per tardivo o insufficiente versamento delle rate.
L’istanza, da trasmettere esclusivamente in via telematica, doveva pervenire ad AdER entro il 30 aprile 2025; l’ente, a sua volta, invierà la nuova «Comunicazione delle somme dovute» entro il 30 giugno 2025.
Il debitore potrà quindi:
- corrispondere l’intero importo in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025;
- optare per un piano fino a dieci rate di pari importo: prime due in scadenza 31 luglio 2025 e 30 novembre 2025, seguite dalle rate del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027
La riammissione ripristina integralmente i benefici della rottamazione-quater (stralcio di sanzioni e interessi di mora).
Ma resta subordinata alla puntualità nei pagamenti. Il mancato versamento, anche solo di una rata oltre i cinque giorni di grazia, comporta l’automatica decadenza dal nuovo piano agevolato. Con ripristino integrale di sanzioni e interessi ordinari.
Rottamazione quater. Indicazioni ADER per contribuenti ordinari e riammessi
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato un comunicato stampa sulla prossima scadenza del 9 giugno per il pagamento dell’8° rata della rottamazione-quater.
Nel comunicato stampa sono fornite altresì indicazioni per i contribuenti che entro lo scorso 30 aprile hanno presentato istanza di riammissione alla sanatoria.
Ultimi giorni per il pagamento della rata della Rottamazione-quater delle cartelle in scadenza lo scorso 31 maggio. Saranno, infatti, ritenuti tempestivi i versamenti
effettuati entro il 9 giugno 2025, in considerazione dei cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti in presenza di termini coincidenti con giorni festivi.
In caso di versamento non effettuato, eseguito oltre il termine ultimo oppure di ammontare inferiore rispetto all’importo dovuto, la legge prevede la perdita dei benefici della Definizione agevolata. E quanto già pagato sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.
Sono interessati al pagamento i contribuenti in regola con le rate precedenti.
La scadenza del 9 giugno non riguarda i “soggetti riammessi”
La scadenza del 9 giugno non riguarda, invece, coloro che, entro il 30 aprile scorso, hanno presentato la domanda di riammissione alla Rottamazione-quater ai sensi della legge n. 15/2025.
Soggetti ai quali Agenzia delle entrate-Riscossione invierà, entro la fine del mese di giugno, una nuova comunicazione con l’ammontare delle somme dovute e i moduli di pagamento.
Come pagare la rata della rottamazione-quater?
È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (Atm) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione oppure con l’App Equiclick.
Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento. Per effettuare il versamento si devono utilizzare i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute inviata da Agenzia delle entrate Riscossione.
I contribuenti che hanno necessità di recuperare tale comunicazione e i moduli di pagamento possono scaricarne una copia direttamente nell’area riservata del
sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it
Oppure riceverli via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di credenziali di accesso, allegando un documento di riconoscimento.
Riassumendo
- Scadenza dell’8ª rata 2025 – Il versamento relativo alla rata del 31 maggio 2025 è ammesso senza perdita dei benefici sino al 9 giugno 2025 (festività + tolleranza di 5 giorni).
- Calendario ordinario 2025 – Dopo l’8ª rata seguiranno quelle del 31 luglio 2025 e del 30 novembre 2025, anch’esse coperte dal medesimo margine di tolleranza.
- Territori alluvionati – Per i contribuenti delle zone colpite dagli eventi alluvionali le stesse scadenze slittano di tre mesi; il 9 giugno 2025 corrisponde quindi al pagamento della settima rata.
- Riammissione dei decaduti – Chi è decaduto entro il 31 dicembre 2024 poteva presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025; l’AdER invierà la nuova comunicazione entro il 30 giugno 2025.
- Modalità e effetti del nuovo piano – Gli importi possono essere saldati in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure in 10 rate (prime due 31 luglio e 30 novembre 2025, poi 28 febbraio/31 maggio/31 luglio/30 novembre 2026-2027); il mancato pagamento oltre la tolleranza provoca la decadenza dal beneficio e il ripristino di sanzioni e interessi ordinari.