La presentazione dell’istanza di riammissione alla Rottamazione-Quater offre un’opportunità importante: sospende le procedure esecutive in corso. Ammenochè non siano in stao avanzato.
Questo significa che chi ha in corso pignoramenti o altre azioni di recupero da parte del Fisco può vedere congelate queste misure, guadagnando tempo prezioso per regolarizzare la propria posizione fiscale.
Ma cosa succede per chi si trovava con un pignoramento sul conto corrente? È sufficiente la presentazione della domanda di riammissione per riottenere la piena disponibilità del proprio conto, o è necessario compiere un ulteriore passo, come il pagamento della prima rata?
La risposta potrebbe non essere così immediata come si pensa.
Scopriamo insieme quali sono i passaggi che realmente possono restituire le somme disponiblii sul conto a chi si trova in questa delicata situazione.
La riammissione alla rottamazione-quater
La possibilità di riammissione alla Rottamazione-Quater prevista dal DL 202/2024 consente ai contribuenti che erano stati esclusi dalla definizione agevolata a causa di ritardi o inadempimenti, di regolarizzare i debiti fiscali.
La domanda di riammissione alla rottamazione doveva essere presentata entro il 30 aprile 2025, dunque il termine è ormai scaduto.
Chi ha presentato la domanda può beneficiare delle stesse condizioni della rottamazione ordinaria, pagando i debiti fiscali in un’unica soluzione o con rateizzazione.
- pagamento in un’unica soluzione: entro il 31 luglio 2025.
- pagamento rateale: fino a un massimo di 10 rate, con scadenze fissate al 31 luglio e 30 novembre 2025, e successivamente al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027. Sulle somme dovute si applica un interesse annuo del 2%, calcolato a partire dal 1° novembre 2023.
La riammissione riguarda solo i debiti già inclusi nella precedente domanda di rottamazione presentata nel 2023.
Non è stato possibile aggiungere nuovi debiti.
La domanda di riammissione sospende temporaneamente le azioni esecutive, come pignoramenti, e consente anche l’emissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), a condizione che vengano rispettati i termini di pagamento.
Entro il 30 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà ai contribuenti una comunicazione ufficiale contenente l’importo totale da versare, il piano di ammortamento in caso di pagamento rateale e le date di scadenza per ogni versamento.
Riammissione rottamazione-quater. Il conto corrente si sblocca al 31 luglio
Potrebbe accadere che chi ha presentato istanza di riammissione alla rottamazione-quater aveva in corso un pignoramento del conto corrente per gli stessi debito ora oggetto di riammissione.
Ciò sulla base delle procedura del c.d. pignoramento presso terzi, ex art.72-bis del DPR 602/193.
Norma in base alla quale:
Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall’articolo 72-ter del presente decreto l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi puo’ contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
Dunque, la notifica è effettuata sia al debitore sia al terzo pignorato, la banca in questo caso.
Il pignoramento ossia l’assegnazione delle somme al creditore, nei limiti del debito avviene senza che sia necessaria un’autorizzazione del giudice dell’esecuzione. La cartella è già atto esecutivo una volta scaduti i 60 giorni dalla notifica.
Tuttavia, interviene Autorità giudiziaria laddove il contribuente contesti l’azione dell’Agente della riscossione. Oppure laddove il terzo pignorato non adempia all’ordine di pagamento.
A ogni modo, la contestazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento.
Conviene pagare la prima rata al più presto
Ma cosa succede per chi si trovava con un pignoramento sul conto corrente? È sufficiente la presentazione della domanda di riammissione per riottenere la piena disponibilità del proprio conto? Oppure è necessario compiere un ulteriore passo, come il pagamento della prima rata?
Pe rispondere a tale domanda ci viene in aiuto la risposta, Agenzia delle entrate, n°128/2020.
In tale documento di prassi, è stato ribadito che:
Dalla presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata le procedure esecutive comprese quelle di pignoramento presso terzi precedentemente avviate non possono proseguire e con il pagamento della prima rata dovuta a titolo di definizione le medesime si estinte, con conseguente svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato, che possono rientrare, al loro pagamento, nella piena disponibilità dell’istante.
Dunque, in pratica rapportando tali indicazioni al pignoramento del conto corrente:
- se la procedura è già in stato avanzato ossia le somme sono state già assegnate all’ADER il contribuente nulla può;
- al contrario se non siamo ancora in questa fase la domanda di riammissione alla rottamazione-quater sospende il pignoramento;
- con il pagamento della prima rata in scadenza al 31 luglio, le somme oggetto di rottamazione tornano definitivamente nella disponibilità del contribuente.
A ogni modo, senza attendere la scadenza del 31 luglio, una volta ricevuta la c.d. comunicazione delle somme dovute, il contribuente può pagare la prima rata e bloccare definitivamente il pignoramento che si estinguerà.
Riassumendo.
- Riammissione alla Rottamazione-Quater: La domanda di riammissione consente ai contribuenti di regolarizzare i debiti fiscali precedentemente esclusi dalla rottamazione, con possibilità di pagamento in un’unica soluzione o rateizzazione.
- Sospensione delle procedure esecutive: La presentazione della domanda di riammissione sospende temporaneamente le azioni esecutive in corso, tra cui i pignoramenti, consentendo ai contribuenti di guadagnare tempo per regolarizzare la loro posizione fiscale.
- Pignoramento sul conto corrente: Se il contribuente ha un pignoramento in corso sul conto corrente, la presentazione della domanda sospende il pignoramento, ma per riottenere la disponibilità completa del conto è necessario pagare la prima rata.
- Pagamento della prima rata: La sospensione del pignoramento diventa definitiva solo con il pagamento della prima rata, che deve essere effettuata entro il 31 luglio 2025. In alternativa, il contribuente può saldare prima la prima rata non appena ricevuta la comunicazione delle somme dovute.
- Procedura in caso di pignoramento avanzato: Se il pignoramento è già stato eseguito e le somme sono state assegnate all’ADER, il contribuente non può riottenere la disponibilità del conto, ma in altri casi, la domanda di riammissione e il pagamento della prima rata possono risolvere la situazione.