Regime forfettario. Tutte le novità del decreto correttivo-bis

Il correttivo-bis cancella il CPB, lascia i coefficienti ATECO 2007 e rende trimestrale il versamento dell’IVA da reverse charge
2 giorni fa
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Regime forfettario, alla cassa entro il 22 agosto (regole di versamento)

Il decreto correttivo-bis approvato dal Governo nella scorsa settimana interviene con una serie di novità che riguardano anche il regime forfettario.

Oltre alla conferma dello stop al concordato preventivo biennale, si segnala la previsione in base alla quale i forfettari continueranno a calcolare il proprio reddito sulla base di coefficienti di redditività associati ai vecchi codici ATECO 2007, dunque senza tenere conto della nuova classificazione ATECO 2025.

Infine, il decreto rivede i termini per il versamenti dell’IVA da reverse charge, infatti in alcuni casi i forfettari sono considerati comunque debitori d’imposta e di conseguenza devono effettuare glia adempimenti previstiti in capo ai contribuenti ordinari.

Vediamo nello specifico tutte le novità previste dal “correttivo-bis”.

Addio al concordato preventivo biennale, CPB

Per i contribuenti in regime forfettario, il D.Lgs n°13/2024 ha ammesso il concordato preventivo biennale per il solo 2024: in via sperimentale.

Il decreto correttivo-bis non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede che i forfettari non potranno più accordarsi con il Fisco sul reddito da dichiarare.

Una delle ragioni principali sta nel fatto che lo scorso anno l’adesione è stata bassissima.

Infatti, nella relazione illustrativa che accompagna il nuovo “correttivo” viene spiegato che:

Tenuto conto delle istanze pervenute dalle associazioni di categoria, in considerazione della sperimentalità normativamente prevista per l’applicazione del concordato preventivo biennale ai contribuenti in regime forfetario e considerato il numero di tali soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale nel corso del 2024, la disposizione abroga, con effetto dal 1° gennaio 2025, l’istituto del concordato preventivo biennale per i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n.

190.

Il decreto correttivo inoltre modifica sotto diversi aspetto il CPB.

I coefficienti reddituali rimangono quelli vecchi

Chi è in regime forfettario calcolo il reddito imponibile ai fini fiscali  applicando ai ricavi o compensi percepiti un coefficiente di redditività specifico per l’attività svolta.

Questi coefficienti, rivisti dalla legge n. 145/2018, variano in base al codice ATECO associato all’attività.

Ad esempio, per attività professionali, scientifiche e tecniche, il coefficiente è del 78%, mentre per il commercio al dettaglio è del 40%. Una volta calcolato il reddito imponibile, si applica un’imposta sostitutiva del 15%. Ridotta al 5% per i primi cinque anni in caso di nuove attività.

Dal reddito determinato sulla base degli indici si redditività, sono deducibili i contributi previdenziali dovuti per legge. Compresi i contributi previdenziali versati per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, nonché quelli versati per conto dei collaboratori non fiscalmente a carico, a condizione che il titolare non abbia esercitato nei loro confronti il diritto di rivalsa.

Dal 1° aprile 2025 sono operativi i nuovi codici ATECO 2025: quindi una nuova classificazione delle attività economiche.

Tuttavia i coefficienti di redditività non tengono ancora conto di questa novità.

Da qui l’intervento del decreto correttivo in esame.

In particolare, viene previsto che:

Fino alla approvazione dei nuovi coefficienti di redditività elaborati sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, i soggetti di cui all’articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n.

190, continuano a determinare il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto nell’allegato n. 2 alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, individuato sulla base del codice corrispondente all’attività esercitata secondo la classificazione ATECO 2007.

La conferma sull’applicabilità dei vecchi indici di redditività è già stata recepita nel modello Redditi nonostante il decreto non sia ancora entrato in vigore.

La deroga rimarrà in essere sino a quando non saranno elaborati dei nuovi coefficienti sulla base della classificazione ATECO 2025.

L’Iva da reverse charge diventa trimestrale

I contribuenti in regime forfetario che effettuano acquisti soggetti a reverse charge assumono la qualifica di soggetti passivi IVA; pertanto, per tali operazioni l’imposta deve essere versata con modello F24 entro il 16 del mese successivo. Restano esclusi soltanto gli acquisti intracomunitari (comprese le vendite a distanza) entro il limite annuo di 10.000 euro.

La nuova disposizione introduce un termine trimestrale, in sostituzione di quello mensile (16 del mese successivo all’operazione), entro il quale i forfetari potranno versare l’IVA dovuta sugli acquisti soggetti al reverse charge, sia interno sia, quando previsto, internazionale.

In particolare, il Decreto Correttivo-bis, all’art. 6,  prevede che il versamento possa essere effettuato su base trimestrale ossia “entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari”.

In tal modo si accoglie l’osservazione formulata alla lettera f) della 6ª Commissione (Finanze e Tesoro) del Senato e alla lettera t) della VI Commissione (Finanze) della Camera, permettendo ai soggetti di dimensioni molto ridotte di usufruire, se lo ritengono più favorevole, dei termini ordinariamente concessi agli operatori che adottano la liquidazione IVA trimestrale ai sensi dell’art. 7 del DPR 542/1999 (Fonte relazione illustrativa decreto correttivo-bis).

Le disposizioni si applicano alle operazioni che, ai sensi dell’art. 6 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate a partire dal 1° ottobre 2025.

Riassumendo

  • Stop definitivo al Concordato Preventivo Biennale (CPB).  L’esperimento 2024 non prosegue: dal 1° gennaio 2025 i forfettari non potranno più concordare in anticipo il reddito imponibile con il Fisco.
  • Coefficiente di redditività ancora calcolato sui vecchi codici ATECO 2007. Fino all’emanazione dei nuovi coefficienti legati alla classificazione ATECO 2025, restano validi quelli dell’allegato 2 alla L.

    145/2018.

  • Obbligo IVA in reverse charge confermato per i forfettari. Quando acquistano beni/servizi soggetti a reverse charge, restano debitori d’imposta e devono versare l’IVA, con esclusione degli acquisti intracomunitari (e vendite a distanza) entro 10.000 € annui.
  • Versamento IVA da reverse charge diventano trimestrale. Nuova scadenza: entro il 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, in luogo del 16 del mese seguente l’operazione.
  • Decorrenza delle nuove regole. I nuovi termini di versamento si applicano alle operazioni che si considerano effettuate dal 1° ottobre 2025 (art. 6 DPR 633/1972).

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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