Chiarimenti importanti dall’Agenzia delle Entrate sulla tassazione dei premi sportivi: con la consulenza giuridica n. 956-69/2024, viene precisato che la ritenuta del 20% si applica esclusivamente ai premi erogati da enti dilettantistici nei confronti di atleti e tecnici non legati da contratto di lavoro sportivo.
Se invece il premio è erogato nell’ambito di un contratto, ad esempio autonomo, la somma assume natura retributiva e può rientrare nel campo di applicazione dell’IVA.
Un doppio binario, dunque, che distingue nettamente la tassazione a seconda del rapporto tra il soggetto erogante e il percettore.
Vediamo nel dettaglio cosa stabilisce la normativa e quali chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle entrate
Tassazione dei premi ai dilettanti
La base normativa di riferimento è l’art.
36, comma 6-quater, del D.lgs. 36/2021.
Tale disposizione prevede che le somme erogate da soggetti dell’ordinamento sportivo (CONI, CIP, federazioni, discipline associate, enti di promozione, ASD, SSD) a propri tesserati, in qualità di atleti o tecnici dilettanti, a titolo di premio o per partecipazione a raduni, siano assoggettate a una ritenuta del 20% a titolo d’imposta, ai sensi dell’art. 30, comma 2, del DPR 600/1973.
Questa tassazione agevolata si applica solo se:
- il soggetto erogante è tra quelli previsti dalla norma;
- il percipiente è un tesserato;
- non sussiste un contratto di lavoro sportivo;
- la somma è legata alla partecipazione a competizioni o raduni finalizzati a eventi sportivi ufficiali.
La ritenuta è applicabile anche se il percipiente è titolare di partita IVA o esercita professionalmente attività di lavoro autonomo o d’impresa. Rientrano nel regime anche i soggetti non residenti, salvo le convenzioni contro le doppie imposizioni.
I chiarimenti dell’Agenzia: quattro casi concreti
Nella consulenza giuridica 956-69/2024 sui premi erogati agli sportivi, l’Agenzia delle Entrate ha risposto a una richiesta avanzata dalla FISE — la Federazione Italiana Sport Equestri — che ha chiesto come regolarsi rispetto all’erogazione di premi sportivi in diverse circostanze.
Premi erogati direttamente dalla Federazione
Quando è la Federazione Italiana Sport Equestri a versare un premio in denaro agli atleti, anche se la gara è organizzata da un’affiliata, non si applica la ritenuta del 20%, ma un’altra norma specifica: la ritenuta del 4% prevista dall’art. 5, comma 5, del DL 417/1991, a titolo d’imposta o di acconto a seconda del soggetto.
Questo vale anche per soggetti non residenti, salvo convenzioni fiscali internazionali.
Premi da ASD o SSD ai tesserati dilettanti
È questa la situazione classica in cui si applica l’art. 36, comma 6-quater. Se un’associazione o società sportiva dilettantistica (ASD o SSD) eroga un premio a un proprio tesserato in qualità di atleta o tecnico, senza contratto, si applica la ritenuta d’imposta del 20%.
In questa situazione, l’Agenzia precisa che non ha importanza se il tesserato ha la partita IVA. Non rileva nemmeno se esercita abitualmente un’attività. L’importante è che non ci sia un contratto di lavoro sportivo in essere.
In più, il premio non è soggetto a IVA, perché non c’è un corrispettivo per una prestazione: manca il nesso sinallagmatico.
Premi corrisposti da soggetti terzi (come sponsor o aziende)
Quando i premi arrivano da imprese o soggetti commerciali — per esempio sponsor — la norma sportiva non si applica.
In quel caso si segue la disciplina fiscale ordinaria:
- 20% se il reddito è assimilabile a lavoro autonomo occasionale;
- 30% per soggetti non residenti, se non diversamente stabilito da convenzioni;
- nessuna ritenuta se il beneficiario è una persona giuridica.
Anche qui, l’Agenzia precisa che l’IVA non si applica, sempre per l’assenza di un obbligo prestazionale.
Premi inclusi in un contratto di lavoro sportivo
Il caso più delicato: quando il premio non è un “extra”, ma una voce pattuita in contratto — sia come fisso sia come variabile (es. bonus legato al risultato). In questo caso il premio non può essere trattato come premio occasionale o soggetto a ritenuta del 20%, ma rientra nel compenso contrattuale.
Quindi:
- se il premio è pattuito nell’ambito di un contratto di lavoro sportivo, assume natura retributiva;
- se il contratto è di lavoro subordinato, il premio si aggiunge alla retribuzione ed è tassato come reddito da lavoro dipendente;
- se si tratta di una collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), il premio è soggetto a tassazione come reddito assimilato a lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis del TUIR;
- se si tratta di lavoro autonomo, il premio è parte del compenso pattuito, tassato come reddito di lavoro autonomo e soggetto anche a IVA.”
È proprio qui che scatta la differenza cruciale: la presenza di un contratto cambia completamente il regime fiscale.
Tuttavia in questo casi scattano specifiche regole di esenzione.
Le casistiche in sintesi sulla tassazione dei premi agli sportivi
Fattispecie | Ritenuta | IVA | Note |
Premi corrisposti direttamente dalla Federazione (FISE) in manifestazioni ufficiali | 4% (art. 5 DL 417/1991 + art. 28 c.2 DPR 600/73) | Non rilevante ai fini IVA | Ritenuta a titolo d’imposta per persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo; a titolo di acconto per soggetti con attività d’impresa. Valida anche per non residenti, salvo convenzioni. |
Premi corrisposti da ASD/SSD a tesserati (atleti o tecnici) senza contratto di lavoro sportivo | 20% (art. 36 c.6-quater D.Lgs. 36/2021 + art. 30 c.2 DPR 600/73) | Non rilevante ai fini IVA | Applicabile anche a soggetti con partita IVA, purché non abbiano un contratto di lavoro sportivo in essere.
|
Premi corrisposti da soggetti terzi (es. sponsor o imprese commerciali) | Regole ordinarie (20%, 30%, o nessuna, a seconda del soggetto) | Non rilevante ai fini IVA | Non si applica l’art. 36 c.6-quater. Valgono le regole generali: art. 25 e 30 DPR 600/73. Non residenti soggetti a ritenuta del 30% salvo convenzioni. |
Premi erogati nell’ambito di un contratto di lavoro sportivo | Tassazione ordinaria (lavoro dipendente, co.co.co., o autonomo) | Rilevante solo se lavoro autonomo | Il premio è parte del compenso contrattuale: reddito da lavoro dipendente, assimilato (co.co.co.) o autonomo. In quest’ultimo caso soggetto anche a IVA. |
Riassumendo
- Ritenuta del 20% sui premi sportivi solo se non c’è contratto di lavoro sportivo. Si applica ai premi erogati da ASD/SSD o Federazioni affiliate a tesserati (atleti o tecnici), solo in assenza di un contratto di lavoro sportivo. Vale anche per soggetti con partita IVA.
- Se c’è un contratto, il premio è parte del compenso. Le somme pattuite contrattualmente come premi (anche a titolo di incentivo o bonus) rientrano nel reddito da lavoro e sono tassate ordinariamente (subordinato, co.co.co. o autonomo).
- Con il lavoro autonomo, il premio è soggetto a IVA. Se il premio è parte del compenso in un contratto di lavoro autonomo, è imponibile IVA, poiché rientra nella prestazione professionale.
- Premi diretti della Federazione italiana sport Equestri = ritenuta del 4%. Se il premio è erogato direttamente dalla Federazione sportiva nazionale, si applica la ritenuta del 4% ex DL 417/1991, a titolo d’imposta o di acconto secondo il soggetto.
- Premi da soggetti terzi (imprese/sponsor) = regime ordinario. Non si applica l’art. 36, c. 6-quater. Si segue il regime fiscale ordinario a seconda della natura del percipiente (20%, 30%, o nessuna ritenuta).