Arrivati alla giusta età per la pensione, il lavoratore ha il diritto di lasciare il lavoro. Ma cosa succede se la volontà del lavoratore è diversa? Se, cioè, desidera continuare a lavorare e rimandare il pensionamento?
È una domanda piuttosto comune, la stessa che ci pone oggi un nostro lettore. Una domanda che, è bene dirlo subito, non ha una risposta unica, perché molto dipende dal caso specifico, dal settore lavorativo e dalle circostanze del rapporto di lavoro. In alcuni casi, infatti, sono stati perfino i giudici con le loro sentenze a chiarire alcuni aspetti su cui la normativa non è sempre stata esplicita.
“Buonasera, sono un lavoratore dipendente del settore privato e compio 67 anni a giugno. Ho 22 anni di contributi versati e quindi presto dovrei avere diritto alla pensione di vecchiaia. Però io vorrei continuare a lavorare. Può il mio datore di lavoro licenziarmi automaticamente solo perché ho raggiunto l’età pensionabile? La pensione che mi spetterebbe, secondo un calcolo che ho fatto fare, sarebbe piuttosto bassa. Lavorando guadagno di più e continuo anche a versare contributi che potrebbero aumentare l’assegno futuro.”
Pensione a 67 anni: licenziamento automatico o no? Ecco le regole
Il passaggio dal lavoro alla pensione rappresenta per molti lavoratori un cambiamento radicale, quasi un vero terremoto dal punto di vista della vita quotidiana, delle abitudini e soprattutto del reddito disponibile. Per questo motivo è normale che sorgano dubbi e domande.
La prima cosa da chiarire riguarda il settore lavorativo. Le regole non sono identiche per tutti.
Nel settore pubblico, infatti, esistono concetti come il limite ordinamentale, il trattenimento in servizio e il cosiddetto pensionamento d’ufficio.
In queste situazioni, raggiunta una certa età, il dipendente può essere collocato automaticamente a riposo.
Nel settore privato, invece, le regole sono diverse. Un lavoratore che ha raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia, cioè 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi, può essere licenziato dal datore di lavoro per raggiungimento dell’età pensionabile.
Tuttavia, secondo le più recenti sentenze della Corte di Cassazione, il licenziamento non è automatico. Il datore di lavoro deve comunque procedere con un atto formale di licenziamento, rispettando anche il periodo di preavviso previsto dal contratto.
Solo seguendo questa procedura è possibile interrompere il rapporto di lavoro per il raggiungimento dell’età pensionabile.
Licenziamento d’ufficio? Certo che si può, ma rispettando le regole
Il licenziamento del dipendente che ha raggiunto i 67 anni e possiede i contributi necessari per la pensione di vecchiaia non è automatico, ma rappresenta una facoltà del datore di lavoro.
In altre parole, il datore può decidere di interrompere il rapporto di lavoro, ma può anche scegliere di continuare il rapporto, magari sulla base di un accordo tra le parti.
È importante ricordare che queste regole riguardano esclusivamente la pensione di vecchiaia. Non bisogna confonderle con altre forme di pensionamento.
Ad esempio, le pensioni anticipate non prevedono il licenziamento unilaterale da parte del datore di lavoro per raggiungimento dei requisiti contributivi.
In questo caso, infatti, non si parla di età pensionabile, ma di requisiti legati soprattutto agli anni di contribuzione.
Un altro aspetto fondamentale riguarda la cessazione del rapporto di lavoro. Per ottenere la pensione di vecchiaia, il lavoratore dipendente deve risultare senza rapporto di lavoro al momento della domanda di pensione.
La situazione è diversa per i lavoratori autonomi, che non sono obbligati a cessare l’attività per ottenere la pensione.
Questo non significa, però, che un dipendente non possa tornare a lavorare dopo la pensione. Una volta ottenuto il trattamento, infatti, è possibile riprendere un’attività lavorativa, perché il cumulo tra redditi da lavoro e pensione di vecchiaia è generalmente consentito.
Diversa è la situazione per alcune misure particolari, come l’Ape sociale o alcune pensioni anticipate a quota (Quota 100, 102 o 103), dove il cumulo tra pensione e redditi da lavoro può essere limitato o vietato fino al raggiungimento dei 67 anni.