La legge di Bilancio 2026 ha ampliato le tutele per i genitori lavoratori che si trovano a gestire l’assenza del figlio per motivi di salute. La novità più rilevante riguarda il congedo per malattia del figlio, che diventa più ampio nella fascia d’età successiva ai primi anni di vita. L’intervento, però, non risolve tutti i problemi e lascia aperte alcune contraddizioni normative, soprattutto per le famiglie adottive o affidatarie.
Come cambia il congedo per malattia del figlio nel 2026
La modifica arriva con l’art. 1, c. 220, L. n. 199/2025, che riscrive in parte l’art. 47, comma 2, D. Lgs. n. 151/2001. In concreto, per i figli dai 3 anni in poi, i giorni utilizzabili ogni anno passano da 5 a 10.
Inoltre, il limite massimo di età del minore entro cui si può usare il permesso sale da 8 a 14 anni.
Si tratta di un allargamento importante, perché riconosce che la gestione della malattia di un figlio non si esaurisce nella prima infanzia. Con il nuovo impianto, il congedo per malattia del figlio offre quindi un margine operativo più ampio ai genitori biologici, almeno sul piano dei giorni disponibili.
Resta, invece, invariata la regola per i bambini fino a 3 anni: in questa fascia, i giorni restano senza un tetto numerico annuale. La disciplina distingue dunque due blocchi: da 0 a 3 anni con assenze non contingentate; da 3 a 14 anni con un massimo di 10 giorni l’anno.
Le regole economiche e previdenziali restano quasi ferme
L’ampliamento dei giorni non coincide con un miglioramento sul fronte economico. L’art. 48, D. Lgs. n. 151/2001 continua, infatti, a prevedere che per questi periodi non spetti alcuna retribuzione.
In altre parole, il lavoratore può assentarsi nei limiti di legge, ma senza indennità economica. Il congedo in questione non va confuso con i permessi 104, per i quali, invece, non si perde retribuzione. E nemmeno con il congedo straordinario.
Anche il profilo contributivo resta sostanzialmente uguale. In base all’art. 49, D. Lgs. n. 151/2001, fino ai 3 anni del figlio è riconosciuta la contribuzione figurativa piena. Per la fascia tra 3 e 8 anni, il riferimento resta l’art. 35, c. 2, D. Lgs. n. 151/2001: il valore retributivo figurativo è calcolato sul 200% del valore massimo dell’assegno sociale, in proporzione al periodo interessato, con facoltà di integrazione tramite riscatto ex art. 13, L. n. 1338/1962.
Il punto critico è che l’estensione fino a 14 anni non porta con sé una pari estensione della copertura previdenziale. Per la fascia 8-14 anni, il congedo per malattia del figlio può essere usato, ma senza accredito figurativo. Questo significa più giorni sul piano formale, ma senza benefici contributivi aggiuntivi.
Le criticità per adozioni e affidamenti
La parte più delicata nasce dal mancato coordinamento con l’art. 50, D. Lgs. n. 151/2001. La legge nuova interviene sull’art. 47, ma non adegua la disciplina riservata ai genitori adottivi e affidatari. Da qui nasce una differenza di trattamento che rischia di creare confusione applicativa.
Per i genitori biologici, il congedo per malattia del figlio oggi copre la fascia 3-14 anni con 10 giorni annui.
Per gli adottivi o affidatari, invece, resta fermo quanto previsto dall’art. 50, c. 2: il regime agevolato si muove ancora entro limiti che, letti alla lettera, si fermano all’ottavo anno di età del minore.
In pratica, tra 8 e 14 anni il genitore biologico mantiene il diritto all’assenza, mentre quello adottivo o affidatario rischia di restarne escluso. È una disparità evidente, perché colpisce proprio nuclei familiari che spesso affrontano percorsi educativi e di cura più complessi.
Rimane inoltre il comma 3 dell’art. 50, che riguarda l’ingresso in famiglia di minori tra 6 e 12 anni. In questi casi i permessi si possono utilizzare nei primi 3 anni dall’ingresso nel nucleo. Tuttavia, anche questa previsione appare poco coerente con il limite degli 8 anni ancora presente nello stesso art. 50.
Chi ha diritto al congedo per malattia del figlio e cosa conviene sapere
Alla luce delle novità, il quadro si può riassumere così: fino a 3 anni i giorni sono illimitati; dai 3 ai 14 anni i genitori biologici hanno 10 giorni l’anno; tra 8 e 14 anni, però, non c’è copertura figurativa; per adottivi e affidatari resta una disciplina meno favorevole e in parte disallineata.
Il congedo per malattia del figlio diventa quindi uno strumento più utile nella gestione familiare, ma non ancora pienamente equilibrato. La riforma amplia la tutela quantitativa, senza però intervenire né sul trattamento economico né sulle incongruenze che riguardano adozione e affidamento.
Per questo motivo, il congedo per malattia del figlio rappresenta oggi un passo avanti sul piano dei diritti formali, ma anche un terreno su cui sarà probabilmente necessario un nuovo intervento correttivo, così da rendere la disciplina più uniforme, più chiara e davvero coerente con l’obiettivo della conciliazione tra lavoro e famiglia.
Riassumendo
- Il congedo per malattia del figlio aumenta: fino a 10 giorni annui tra 3 e 14 anni.
- Prima della riforma il limite era 5 giorni annui tra 3 e 8 anni.
- Fino ai 3 anni del bambino le assenze restano senza limite annuale.
- I periodi di assenza non prevedono retribuzione secondo il D.Lgs. 151/2001.
- Copertura contributiva figurativa piena fino ai 3 anni del figlio.
- Criticità per genitori adottivi e affidatari per mancato coordinamento normativo.