La normativa fiscale riconosce un vantaggio Irpef a chi cambia residenza per avvicinarsi al luogo in cui svolge un’attività subordinata e prende in affitto l’abitazione in cui stabilisce dimora e residenza (abitazione principale). Parliamo della detrazione del lavoratore dipendente che trasferisce la residenza. Una detrazione che non coincide con il rimborso del canone pagato: si tratta di una somma forfetaria che riduce l’imposta dovuta, entro precisi limiti di reddito e per un periodo massimo stabilito dalla legge.
In redazione è arrivato questo quesito:
“Nel 2024 ho spostato la residenza in un’altra regione per motivi professionali e ho affittato un appartamento nel Comune in cui lavoravo. Ho usufruito dello sconto fiscale previsto per i dipendenti. Nel corso del 2025 il rapporto di lavoro è terminato e non ho iniziato una nuova attività subordinata. Posso indicare ancora l’agevolazione nella dichiarazione relativa al 2025 (Modello 730/2026) oppure la perdita della qualifica di dipendente fa decadere subito dal beneficio?”.
Detrazione del lavoratore dipendente che trasferisce la residenza
La disciplina è contenuta nell’articolo 16, comma 1-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il Dpr 917/1986 (e oggi sostituito dal nuovo TUIR).
Per ottenere il beneficio non basta cambiare casa. Il contribuente deve essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato e di un contratto di locazione relativo a un immobile utilizzato come dimora abituale. Il contratto può appartenere a una delle diverse tipologie previste dalla normativa sulle locazioni, purché sia regolarmente registrato.
La nuova residenza deve trovarsi nel Comune in cui viene svolta l’attività oppure in un Comune confinante. Inoltre, tra il vecchio e il nuovo Comune deve esserci una distanza di almeno 100 chilometri e il trasferimento deve avvenire da una regione a un’altra.
Le due condizioni, distanza minima e cambio di regione, devono essere rispettate insieme.
Lo spostamento anagrafico deve essere avvenuto nei tre anni precedenti a quello per il quale viene richiesto il vantaggio fiscale. La circolare dell’Agenzia delle Entrate 58/E del 18 giugno 2001 (ripresa nella guida agevolazioni fiscali sul 730/2026) ha chiarito che l’agevolazione può essere riconosciuta anche quando il cambio di residenza dipende dalla sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro.
Importi riconosciuti e limiti di reddito
La somma detraibile varia in base al reddito complessivo del contribuente. L’importo pieno è pari a 991,60 euro quando il reddito non supera 15.493,71 euro. Scende a 495,80 euro quando il reddito è superiore a tale soglia, ma non oltrepassa 30.987,41 euro.
Superato quest’ultimo limite, il beneficio non spetta. Ai fini della verifica devono essere considerate anche alcune entrate soggette a regimi fiscali sostitutivi, come quelle derivanti dalla cedolare secca o dal regime forfetario.
La somma va rapportata ai giorni durante i quali l’alloggio affittato è stato effettivamente destinato ad abitazione principale. Di conseguenza, quando l’utilizzo comincia o termina nel corso dell’anno, non può essere indicato automaticamente l’intero importo.
La detrazione del lavoratore dipendente che trasferisce la residenza è riservata ai titolari di redditi da lavoro subordinato.
Non può essere applicata, invece, soltanto perché vengono percepiti redditi assimilati, come precisato dalla circolare 50/E del 12 giugno 2002.
Per quanto tempo può essere utilizzata l’agevolazione
Il vantaggio fiscale può essere richiesto per i primi tre periodi d’imposta collegati al cambio di residenza. Se, per esempio, lo spostamento anagrafico è avvenuto nel 2024, gli anni potenzialmente interessati sono il 2024, il 2025 e il 2026.
Il limite dei tre anni rappresenta però soltanto la durata massima. Per ciascuna annualità occorre controllare che continuino a esistere le condizioni richieste, tra cui l’utilizzo dell’immobile come abitazione principale e, con le regole previste per la cessazione, la qualifica di dipendente.
Quando il contratto di affitto è intestato a più persone, l’importo deve essere suddiviso esclusivamente tra gli intestatari che possiedono tutti i requisiti. La circolare 24/E del 10 giugno 2004 chiarisce che la ripartizione avviene tra i soli soggetti aventi diritto, considerando per ciascuno il relativo livello di reddito.
Per eventuali controlli è opportuno conservare il contratto registrato, la documentazione che prova l’attività subordinata e un’autocertificazione relativa alla residenza, alla destinazione dell’immobile e al rispetto delle condizioni previste.
Cessazione del rapporto e detrazione del lavoratore dipendente
La fine del rapporto di lavoro non determina la perdita immediata dello sconto fiscale per l’anno in corso. In base alle istruzioni applicative dell’articolo 16 del Tuir, il beneficio non è più riconosciuto a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale viene meno la qualifica di dipendente.
Nel caso descritto, quindi, se il rapporto è terminato durante il 2025, l’agevolazione può ancora essere indicata nel 730/2026 (ovvero Modello Redditi PF 2026), ossia la dichiarazione redditi riferita al 2025, purché siano rispettate le altre condizioni. Non sarà, invece, utilizzabile per il periodo d’imposta 2026 se, in tale anno, il contribuente non avrà nuovamente un rapporto di lavoro subordinato idoneo.
La cessazione anticipa, dunque, la fine dell’agevolazione rispetto al limite teorico dei tre anni, ma produce effetti dall’annualità seguente. La risposta al quesito è quindi positiva per l’anno in cui il lavoro termina e negativa per i periodi successivi privi della qualifica richiesta.



