Ieri, 5 giugno 2025, l’INPS ha diffuso la circolare n. 98 che mette a fuoco le nuove condizioni di accesso alla NASpI 2025 dopo le modifiche introdotte dalla Legge n°207/2024, Legge di Bilancio 2025.
L’intervento della Legge di bilancio è di natura antielusiva e mira a combattere le assunzioni di comodo interrotte dopo poco tempo in quanto solo finalizzate a consentire al lavoratore di maturare il diritto al trattamento assistenziale.
Tra le righe del documento – spicca un chiarimento molto importante: il nuovo requisito delle 13 settimane di contributi si applica solo a chi, dopo dimissioni o risoluzione consensuale, perde nuovamente il lavoro entro 12 mesi.
Una stretta che cambia lo scenario per molti lavoratori e che merita un approfondimento attento: scopriamolo passo passo.
Che cos’è la NASpI?
La NASpI – Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego è l’indennità mensile di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori subordinati che perdono involontariamente l’occupazione. Introdotta dal D.Lgs. 22/2015, è erogata su domanda dell’interessato e parte, in linea generale, dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro se la richiesta è inoltrata subito, o dal giorno della domanda se si presenta più tardi.
La prestazione dura un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive maturati negli ultimi quattro anni.
A chi spetta: apprendisti, soci di cooperative, artisti subordinati, dipendenti a T.D. delle PA. Dal 2022 anche operai agricoli a T.I. presso cooperative agro-alimentari
Importo: il sussidio copre il 75 % della retribuzione media mensile (entro la soglia rivalutata ogni anno) con riduzione del 3 % dal 6º mese – dal 8º per chi ha almeno 55 anni. Contribuisce inoltre alla copertura figurativa dei periodi di disoccupazione.
Ne abbiamo parlato anche nella nostra guida pratica alla nuova NASpI.
I chiarimenti della circolare n. 98/2025
La circolare n. 98 del 5 giugno 2025 sulla NASpI – ultimo tassello del percorso avviato con la Legge di Bilancio – interviene su tre fronti: requisiti d’accesso, definizione di dimissioni e modalità di domanda.
Per prima cosa, l’INPS “lega” il diritto alla NASpI a un passaggio preciso: chi, entro dodici mesi dalle proprie dimissioni (o da una risoluzione consensuale) perde di nuovo il lavoro per licenziamento, dovrà poter documentare almeno 13 settimane di contribuzione maturate nel nuovo impiego.
L’Istituto chiarisce che si tratta di un filtro “anti-elusione”, pensato per scoraggiare cambi di posto-lampo con il solo scopo di riattivare il sussidio; non incide, invece, né sull’importo né sulla durata della prestazione, che continuano a dipendere dalla retribuzione media e dal conteggio delle settimane contributive dello standard NASpI.
La circolare di ieri scioglie diversi dubbi aperti dalla Manovra 2025
La circolare n. 98 del 5 giugno 2025 applica, in via operativa, la nuova lettera c-bis) dell’articolo 3 del D.Lgs. 22/2015, introdotta dalla legge di Bilancio 2025.
Il provvedimento stabilisce che, per le domande di NASpI riferite a cessazioni involontarie intervenute dal 1° gennaio 2025, il lavoratore che si sia dimesso (o abbia aderito a una risoluzione consensuale) da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei dodici mesi precedenti debba possedere tredici settimane di contribuzione maturate nel periodo compreso tra la data di cessazione volontaria e quella della nuova cessazione involontaria.
Ad esempio,
Restano escluse dal nuovo requisito – e pertanto continuano a seguire la disciplina ordinaria:
- le dimissioni per giusta causa;
- le dimissioni nel periodo tutelato di maternità o paternità (art. 55 D.Lgs. 151/2001);
- nonché le risoluzioni consensuali concluse nell’ambito della procedura di conciliazione ex articolo 7 della legge 604/1966 o connesse al rifiuto di trasferimenti oltre 50 chilometri o 80 minuti di percorrenza.
Le tredici settimane devono essere rintracciate esclusivamente nell’intervallo sopra indicato, non nel quadriennio di osservazione ordinario; sono computabili le settimane retribuite che soddisfano il minimale contributivo, i periodi figurativi per maternità e congedo parentale, le giornate agricole convertite (sei giornate = una settimana), nonché i periodi di lavoro all’estero totalizzabili.
Accertato tale requisito, misura e durata della NASpI restano immutate: l’indennità continua a essere calcolata secondo gli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 22/2015, senza ulteriori modifiche.
Circolare INPS n. 98/2025 – Punti chiave NASpI 2025
Aspetto | Sintesi della novità | Perché conta |
Nuovo requisito | 13 settimane di contribuzione da maturare tra le dimissioni (o risoluzione consensuale) e il nuovo licenziamento se questi eventi cadono entro 12 mesi l’uno dall’altro, dal 1° gennaio 2025. | Senza queste settimane la domanda NASpI viene respinta. |
Finestra di osservazione | Le 13 settimane si cercano solo nell’intervallo fra uscita volontaria e cessazione involontaria, non nel quadriennio standard. | Occorre controllare le buste paga di quel periodo, anche se è inferiore a un anno. |
Eccezioni | Giusta causa, maternità/paternità, conciliazione presso ITL, trasferimenti oltre 50 km/80 min o non motivati restano escluse dal nuovo filtro. | In questi casi si accede con le regole ordinarie NASpI. |
Contributi utili | Valgono settimane retribuite, figurative per maternità/congedo, estero convenzionato, malattia figli; contributi agricoli cumulabili (6 giornate = 1 settimana). | Aiuta a raggiungere il nuovo requisito anche con periodi non lavorati. |
Misura e durata | Il nuovo articolo non modifica calcolo e durata della prestazione; restano le percentuali e le finestre di riduzione del 3 %. | Il cambiamento riguarda solo l’accesso, non l’importo percepito. |
Riassumendo
- Nuovo requisito di 13 settimane – Per gli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2025, chi si è dimesso o ha firmato una risoluzione consensuale da un contratto a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti deve possedere almeno 13 settimane di contribuzione maturate fra la cessazione volontaria e la successiva cessazione involontaria.
- Finestra di osservazione dedicata – Le 13 settimane si ricercano esclusivamente nell’intervallo compreso tra la data delle dimissioni/risoluzione consensuale e la data del licenziamento per cui si richiede la NASpI, non nel quadriennio ordinario.
- Eccezioni escluse dal nuovo filtro – Restano soggette alla disciplina ordinaria: dimissioni per giusta causa; dimissioni nel periodo tutelato di maternità/paternità (art. 55 D.Lgs 151/2001); risoluzioni consensuali concluse ex art. 7 L. 604/1966 o collegate al rifiuto di trasferimenti oltre 50 km/80 min.
- Contributi utili al requisito – Sono conteggiabili settimane retribuite (rispettato il minimale), periodi figurativi per maternità e congedo parentale, lavoro estero totalizzabile, giorni di malattia figli (fino a 5 annui) e contributi agricoli cumulabili (6 giornate = 1 settimana).
- Misura e durata invariabili – Il nuovo requisito incide solo sull’accesso alla prestazione; il calcolo dell’importo e la durata della NASpI restano quelli previsti dagli articoli 4-5 del D.Lgs 22/2015.