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La costituzione in giudizio della parte resistente nel processo tributario

Costituzione in giudizio nel processo tributario: tempi, controdeduzioni e ruolo della parte resistente nel contraddittorio.
22 Aprile 2026
processo tributario

Quando si parla di processo tributario, l’attenzione di chi non è addetto ai lavori cade quasi sempre sul ricorso del contribuente: l’atto con cui si contesta una cartella, un avviso di accertamento o un diniego dell’amministrazione. Ma il processo, in realtà, comincia davvero a prendere forma solo quando anche la controparte entra ufficialmente in scena. È qui che interviene la costituzione in giudizio della parte resistente: il momento in cui l’ente impositore, l’agente della riscossione o altro soggetto destinatario del ricorso deposita la propria difesa e rende esplicita la posizione che intende sostenere davanti al giudice tributario.

Per capire l’importanza di questo passaggio, conviene immaginare il processo come un dialogo regolato da tempi e forme precise. Il contribuente espone le proprie ragioni; la parte resistente, a sua volta, deve rispondere in modo formale, articolato e documentato. Senza questa risposta, il contraddittorio sarebbe incompleto. Non si tratta dunque di un adempimento burocratico secondario, ma di uno snodo essenziale per la corretta instaurazione del giudizio.

Chi deve costituirsi e in quali tempi

La disciplina positiva individua con chiarezza chi deve costituirsi e in quale termine. L’art. 23 del D.Lgs. 546/1992 prevede che l’ente impositore, l’agente della riscossione e i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nei cui confronti è stato proposto il ricorso, si costituiscano entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale. Il dato temporale è decisivo: dal momento in cui il ricorso arriva alla controparte, decorre un termine entro cui la difesa deve prendere corpo.

Questo termine, però, va letto nel modo corretto. La costituzione della parte resistente serve innanzitutto a consentire una difesa piena e ordinata. Per questo, nel fascicolo difensivo devono trovare posto non solo i documenti, ma soprattutto le controdeduzioni: il vero cuore della reazione processuale dell’amministrazione o del soggetto resistente. Sempre l’art. 23 del D.Lgs. 546/1992 chiarisce infatti che la costituzione avviene mediante deposito del fascicolo contenente le controdeduzioni e i documenti offerti in comunicazione.

Che cosa sono davvero le controdeduzioni

A prima vista, il termine “controdeduzioni” può sembrare tecnico, ma il suo significato è intuitivo: sono la risposta ragionata al ricorso. In esse la parte resistente deve prendere posizione sui motivi dedotti dal ricorrente, spiegare perché ritiene corretto il proprio operato, indicare le prove su cui intende fare affidamento e sollevare le eccezioni che il giudice non può rilevare da solo. In altre parole, non basta una presenza formale nel processo: occorre una difesa vera, costruita sui punti contestati dal contribuente.

È proprio in questa sede che la parte resistente definisce la strategia processuale. Se ritiene che il ricorso sia infondato nel merito, lo dirà e lo dimostrerà; se ravvisa difetti processuali che il giudice non può rilevare d’ufficio, dovrà eccepirli; se reputa necessario coinvolgere un terzo, dovrà chiederne la chiamata in causa.

Il deposito del fascicolo, quindi, non è un semplice invio di carte, ma l’atto con cui la difesa pubblica o dell’agente della riscossione si organizza e si manifesta.

Il deposito telematico come regola del processo

Sul piano pratico, il processo tributario contemporaneo si muove ormai in un ambiente telematico. La disciplina generale dei depositi stabilisce che atti e documenti siano depositati con modalità telematiche secondo le regole del processo tributario telematico. In questo senso, l’art. 16-bis del D.Lgs. 546/1992 conferma che le parti depositano gli atti processuali e i documenti esclusivamente con modalità telematiche, salvo le ipotesi particolari previste dalla legge. La costituzione della parte resistente, dunque, oggi non va letta con la lente del vecchio fascicolo cartaceo, ma come un adempimento che si perfeziona attraverso il deposito digitale.

Questo aspetto non è solo tecnologico, ma sostanziale: la telematizzazione incide sui tempi, sulla tracciabilità del deposito, sulla certezza delle comunicazioni e sulla gestione complessiva del fascicolo processuale. Anche per il lettore non specialista è utile cogliere un punto: nel processo tributario la forma non è un dettaglio, perché la forma garantisce ordine, conoscibilità degli atti e parità tra le parti.

Che cosa accade se la costituzione è tardiva

Una domanda ricorrente riguarda le conseguenze del mancato rispetto del termine di sessanta giorni. La risposta, alla luce dei materiali richiamati nel contesto, è più sfumata di quanto possa apparire. Non emerge una regola di automatica “espulsione” della parte resistente dal processo per il solo ritardo. Piuttosto, la costituzione tardiva incide sulle facoltà difensive che dovevano essere esercitate tempestivamente, in particolare sulle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e sulla chiamata di terzi. In questa prospettiva, il termine conserva una forte rilevanza pratica: non tanto perché annulli ogni difesa successiva, ma perché restringe il perimetro di ciò che la parte resistente può ancora fare utilmente nel giudizio.

Il collegamento con il controllo preliminare del giudice

Il quadro si completa osservando cosa accade dopo la scadenza dei termini di costituzione delle parti. Una volta che il resistente ha avuto la possibilità di costituirsi — e comunque una volta che i relativi termini sono spirati — si apre una fase di controllo preliminare da parte del presidente della sezione.

La disciplina oggi trasfusa nel Testo unico della giustizia tributaria, all’art. 75 del D.Lgs. 175/2024, corrispondente all’esame preliminare del ricorso già previsto dall’art. 27 del D.Lgs. 546/1992, stabilisce che, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, il presidente esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l’inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta.

Questo raccordo è importante perché mostra come la costituzione della parte resistente non sia un episodio isolato, ma un tassello inserito in una sequenza procedurale precisa. Prima si propone il ricorso, poi le parti si costituiscono, quindi il giudice effettua un primo filtro sul processo. In questa fase, il presidente può anche dichiarare la sospensione, l’interruzione o l’estinzione del processo, sempre con decreto, soggetto a reclamo. La logica è chiara: il giudizio deve poter proseguire solo se è formalmente in regola e se non emergono ostacoli evidenti alla sua trattazione.

Perché questa fase conta più di quanto sembri

Per il lettore non esperto, il collegamento tra difesa del resistente ed esame preliminare del ricorso merita di essere sottolineato. Più la costituzione della controparte è puntuale e completa, più il quadro processuale che arriva all’attenzione del giudice risulta definito. Il giudice, infatti, non opera nel vuoto. Il suo primo esame si colloca dopo il momento in cui le parti hanno avuto modo di far pervenire i rispettivi atti difensivi. In questo senso, la costituzione della parte resistente contribuisce direttamente alla qualità del contraddittorio e alla capacità del giudizio di svilupparsi in modo ordinato.

C’è poi un profilo culturale che spesso passa inosservato. Nel linguaggio comune, la parte resistente viene talvolta percepita come il soggetto che “si limita a difendere un atto già emesso”. In realtà, la sua costituzione in giudizio è un atto nuovo e autonomo, con cui l’amministrazione o l’agente della riscossione non solo difende l’atto impugnato, ma seleziona argomenti, documenti, eccezioni e linee di contrasto al ricorso. È, in sostanza, il momento in cui la pretesa tributaria viene riscritta in chiave processuale.

Uno snodo decisivo del contraddittorio

Per questo motivo, anche chi studia il contenzioso con finalità pratiche – professionisti, imprese, contribuenti evoluti – dovrebbe guardare con attenzione a questa fase. Comprendere quando e come si costituisce la parte resistente significa capire quando il processo si stabilizza, quali difese entrano ufficialmente nel fascicolo e quali margini restano aperti per la decisione del giudice.

In conclusione, la costituzione in giudizio della parte resistente rappresenta il punto di passaggio dalla contestazione unilaterale del contribuente al vero confronto processuale. Entro sessanta giorni dalla ricezione del ricorso, la controparte deve depositare il proprio fascicolo, articolare le controdeduzioni, indicare prove, sollevare le eccezioni non rilevabili d’ufficio e, se necessario, chiedere la chiamata di terzi. Solo dopo questo momento – o dopo la scadenza del relativo termine – il presidente della sezione può procedere all’esame preliminare del ricorso. È in questo intreccio tra difesa del resistente e controllo iniziale del giudice che si coglie uno dei tratti più caratteristici del processo tributario. Un procedimento formalmente rigoroso, ma costruito per assicurare un contraddittorio effettivo e una decisione consapevole.

Fiammetta Bianchi

Classe 1964, romana, approda in InvestireOggi.it nel luglio 2022 come Caporedattrice aggiunta e Storytelling Supervisor al fine di garantire la qualità del linguaggio e dello stile di comunicazione con l'utente.
E' stata Docente di Storytelling e Copywriting presso l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro - Corso di Laurea in Regia, e Responsabile della Collana Thriller, Noir e Giallo di Libraccio Editore. Collabora come Ghostwriter e Senior Editor con primarie CE e Agenzie di Comunicazione. Formatrice e Sfera Business & Life Coach, è iscritta all'Ordine dei Giornalisti della Campania.

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