Il mese di giugno presenta numerose scadenze fiscali. Una delle più importanti — soprattutto perché riguarda la stragrande maggioranza dei contribuenti — è senza dubbio quella del 16 giugno.
In tale data scade la rata d’acconto dell’Imposta Municipale Unica (IMU). Sono tenuti al pagamento tutti i contribuenti che:
- possiedono una seconda casa;
- oppure una prima casa classificata nelle categorie catastali A1, A8 o A9 (cioè abitazioni di lusso, ville o immobili di pregio storico-artistico).
Successivamente, a dicembre, sempre entro il 16, sarà la volta del saldo IMU.
Tuttavia, esistono agevolazioni: alcuni contribuenti hanno diritto a uno sconto del 50%, altri all’esonero totale. E forse non tutti sanno che alcuni pensionati possono ridurre l’IMU della metà.
I pensionati hanno il 50% di sconto IMU: ecco quando
Un pensionato può effettivamente avere diritto a uno sconto sull’IMU. Trattandosi di una delle tasse più malviste dagli italiani, una riduzione è certamente interessante.
Alcuni pensionati — purché in possesso di precisi requisiti — possono, ad esempio, essere esonerati dal canone Rai. Altri possono godere di una riduzione del 50% dell’IMU.
Ma chi sono i beneficiari? La platea è molto ristretta. L’agevolazione è destinata a una categoria limitata di contribuenti: i pensionati residenti all’estero.
Infatti, un pensionato italiano residente fuori dal territorio nazionale può ottenere la riduzione dell’IMU del 50% per gli immobili posseduti in Italia, ma a una condizione ben precisa:
l’immobile non deve essere abitato, né da lui né da familiari, né tantomeno concesso in affitto o comodato d’uso. Deve trattarsi, dunque, di un immobile a uso abitativo ma completamente vuoto.
Ecco chi può pagare la metà dell’Imposta Municipale Unica dovuta a giugno
In sintesi, per poter accedere allo sconto del 50%:
- l’immobile deve essere a uso abitativo;
- di proprietà di un pensionato residente all’estero;
- non deve essere abitato da nessuno, né ceduto in locazione o uso gratuito;
- il pensionato deve essere titolare di un trattamento previdenziale erogato da uno Stato convenzionato con l’Italia.
In base all’articolo 1, comma 48, della Legge n. 178 del 2020, l’agevolazione si applica a una sola abitazione intestata al pensionato. A condizione che:
- la pensione sia stata maturata in un regime previdenziale estero;
- esista una convenzione bilaterale con l’Italia.
Fondamentale, quindi, è che il soggetto sia residente fiscalmente in un Paese con convenzione previdenziale con l’Italia. Non rileva la nazionalità, ma solo la residenza fiscale all’estero.
Riduzione IMU in aggiunta allo sconto Tari per alcuni pensionati
La riduzione dell’IMU si somma a un’ulteriore agevolazione per gli stessi soggetti. I pensionati residenti all’estero, indipendentemente dalla cittadinanza, purché residenti in un Paese convenzionato con l’Italia e senza residenza fiscale italiana, possono beneficiare anche della riduzione della TARI.
In questo caso, la Tassa sui Rifiuti è dovuta in misura ridotta: solo un terzo dell’importo originario. Anche in questo caso, per accedere all’agevolazione, è essenziale che l’immobile non sia abitato da nessuno, pur essendo ad uso abitativo.
I Paesi che rientrano nel regime convenzionale includono tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, oltre a:
- Svizzera;
- Norvegia;
- Islanda;
- Liechtenstein;
- Regno Unito (nonostante la Brexit),
- e numerosi Paesi extraeuropei con cui l’Italia ha stipulato accordi bilaterali.