Guadagni da criptovalute. Come sono tassate le plusvalenze (Risposta Agenzia delle entrate)

Il possesso di criptovalute richiede un'attenta gestione del portafoglio, le plusvalenze devono essere tassate con regole precise
1 mese fa
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Tassazione plusvalenze criptovalute al 42%
Tassazione plusvalenze criptovalute al 42% © Licenza Creative Commons

La tassazione delle cripto-attività è diventata un tema centrale per investitori, intermediari e professionisti fiscali: l’introduzione di regole puntuali con la legge 197/2022 e i successivi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate stanno ridisegnando il perimetro degli adempimenti.

La risposta a interpello n. 135/2025 fornisce indicazioni decisive su trasferimenti, revoche dal regime amministrato, documentazione probatoria e calcolo del costo medio.

Se non opera correttamente il contribuente potrebbe rischiare di pagare molte più “tasse” di quelle effettivamente dovute, il possesso di una documentazione valida permette di ridurre controlli e imposizione fiscale.

Tassazione criptoattività: il caso esaminato nell’interpello 135/2025

Una PMI innovativa iscritta nel Registro degli operatori di valute virtuali (OAM) gestisce, per conto dei clienti, un’infrastruttura che offre servizi di exchange, staking e custodial-wallet.

Volendo permettere alla propria clientela di optare per il regime del risparmio amministrato (D.Lgs 461/1997) sull’imposta sostitutiva del 26 %, la società ha rivolto all’Agenzia delle Entrate cinque quesiti operativi:

  • cosa accade se il cliente trasferisce le cripto verso un self-custodial wallet di sua esclusiva proprietà;
  • e se lo fa verso un wallet presso un altro exchange;
  • quali effetti fiscali scaturiscono dalla revoca dell’opzione per l’”amministrato”;
  • come gestire i depositi in criptovaluta provenienti da wallet intestati al cliente o a terzi;
  • quale metodo utilizzare per determinare il costo o valore d’acquisto delle valute virtuali.

La società ha proposto soluzioni che, a suo dire, le avrebbero consentito di non operare come sostituto d’imposta in alcuni di questi casi, basandosi spesso su semplici autodichiarazioni dei clienti. L’Agenzia, richiamando l’art. 1, commi 126-147, L. 197/2022 e la circolare 30/E/2023, ha risposto punto per punto, fissando principi destinati a fare scuola per tutti gli intermediari cripto italiani.

A ogni modo rischia sanzioni pesanti chi non dichiara le cripto-valute nel 730.

Tassazione Criptoattività – Chiarimenti Agenzia delle Entrate (Interpello 135/2025)

Di seguito i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la risposta n°135/2025 : Quesiti sul trattamento fiscale della plusvalenza da cripto–attività

Aspetto Chiarimento dell’Agenzia
Trasferimento verso self‑custodial wallet del cliente Fiscalmente irrilevante *solo se* l’intermediario conserva documentazione oggettiva (es. estratti blockchain, certificazioni di terze parti) che dimostri la titolarità del wallet. La mera autodichiarazione non basta. In assenza di prove il passaggio è equiparato a cessione onerosa, con tassazione della plusvalenza.
Trasferimento verso wallet del cliente presso altro exchange Medesimo principio del punto precedente: occorrono prove documentali dell’identità fra titolare del wallet d’origine e di destinazione. Senza esse, si realizza una plusvalenza imponibile.
Revoca del regime del risparmio amministrato La revoca non genera in sé plusvalenza/minusvalenza. Tuttavia l’intermediario resta sostituto d’imposta fino al 31 dicembre dell’anno di revoca e deve comunicare al cliente: valori di carico, minusvalenze residue e periodo di formazione. Tali minusvalenze sono compensabili entro quattro anni, anche in altri rapporti o in dichiarazione.
Depositi di cripto provenienti da altri wallet Il cliente deve fornire documentazione del costo storico. Non è ammessa dichiarazione sostitutiva.

Se manca la prova, l’intermediario assume costo pari a zero, con conseguente tassazione integrale del futuro realizzo.

Determinazione del costo d’acquisto Va applicato il costo medio ponderato per ogni categoria omogenea di cripto‑attività, analogamente a titoli e OICR: ciò semplifica i calcoli e riduce il front‑running fiscale fra lotti.

Conclusioni

La risposta n. 135/2025 dell’Agenzia delle Entrate mette fine a diversi equivoci e ci dice, in sostanza, che il Fisco vuole vedere prove concrete di ogni passaggio delle cripto-attività.

Se un investitore sposta i propri token dal conto dell’exchange a un wallet privato o a un altro intermediario, l’operazione rimane neutra solo quando esiste un documento che dimostri in modo chiaro la titolarità della cripto.

In assenza di queste evidenze, lo spostamento viene trattato come se fosse una vendita a terzi e quindi tassato. Lo stesso principio vale per i depositi in entrata quando si versano cripto acquistate altrove, bisogna portare la “prova del prezzo” pagato al momento dell’acquisto, altrimenti l’exchange è costretto a considerare costo zero e tutto il guadagno futuro diventa imponibile.

La risposta dell’Agenzia delle entrate chiarisce anche che, abbandonando il regime del risparmio amministrato, non si genera immediatamente alcuna plusvalenza. Ma l’intermediario resta sostituto d’imposta fino a fine anno e deve consegnare al cliente un riepilogo di valori di carico e minusvalenze, che potranno essere usate in compensazione entro quattro anni.

Riassumendo

  • Documento batte autodichiarazione: in ambito cripto l’onere probatorio è stringente. Senza tracciabilità oggettiva, ogni trasferimento può diventare evento tassabile.
  • Self-custody non è sempre “in-house”. Spostare token fuori dall’exchange non salva dalle imposte se non si prova che il wallet resta nella sfera giuridica del contribuente.
  • Revoca “indolore”, ma solo formalmente. L’uscita dal regime amministrato non produce plusvalenza, ma impone all’intermediario di certificare valori e minusvalenze. E al cliente di gestirle in dichiarazione entro quattro anni.
  • Depositi in entrata sorvegliati speciali: chi ricarica il proprio conto con cripto già possedute deve consegnare le “ricevute fiscali” dell’acquisto originario, pena l’azzeramento del costo.
  • Costo medio ponderato obbligatorio: la regola, già nota per azioni e fondi, diventa ora la chiave di volta per calcolare la base imponibile delle plusvalenze da cripto-attività, uniformando prassi e riducendo elusione.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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