L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 560 del 26 agosto 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire del superbonus 110% per la realizzazione di interventi “di riparazione o locale” su di una villetta a schiera di proprietà esclusiva. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

Il contribuente intende effettuare interventi finalizzati “all’eliminazione delle situazioni critiche di lesione e al ripristino delle condizioni di sicurezza statica” della propria unità immobiliare, per i quali vorrebbe usufruire del superbonus 110%.

Gli interventi in questione:

  • riguarderanno una villetta a schiera di proprietà esclusiva inserita in un complesso orizzontale di più unità abitative, dotata di accesso autonomo dall’esterno e funzionalmente indipendente, sita in zona sismica 3;
  • saranno “di riparazione o locale”, come definiti dalle Norme tecniche delle costruzioni del 2018.

Superbonus 110%, ammessi gli interventi di riparazione

In risposta al quesito dell’istante, l’Agenzia chiarisce che sono stati rilasciati due diversi pareri della Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del dm 28/02/2017. Tali pareri prevedono, in sintesi, che gli “interventi di riparazione o locali”, come, ad esempio, quelli che permettono il rafforzamento della struttura dei muri realizzati su una “villetta a schiera”, rientrano a pieno titolo tra quelli disciplinati dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir. Tali interventi, dunque, sono conformi all’articolo 119, comma 4, decreto “Rilancio” e sono quindi agevolabili.

Ad ogni modo, conclude l’Agenzia dalle entrate, è necessario che un professionista abilitato attesti che i lavori per l’adozione di misure per la messa in sicurezza siano “di riparazione o locali”, fermo restando il rispetto di tutti gli altri adempimenti previsti dalla normativa.

 

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