Con la risposta all’interpello n. 310 del 4 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce utili chiarimenti in merito alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

In particolare, l’istante fa presente di aver acquistato, in data 29 aprile 2019, un appartamento fruendo delle agevolazioni “prima casa”, ma la stessa è già cointestataria con il coniuge, residente all’estero, per una quota personale pari al 90 per cento, di altro immobile precedentemente acquistato con le medesime agevolazioni. Cosa succede in questi casi?

Agevolazioni prima casa, bisogna alienare il primo immobile

Ai sensi dell’articolo 1, comma 4 bis, della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro: l’applicazione dell’aliquota agevolata del 2 per cento dell’imposta di registro per l’acquisto della prima casa è comunque consentita, anche se l’acquirente possiede già un immobile acquistato fruendo della stessa agevolazione, a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto.

Il contribuente, in mancanza di detta alienazione, incorre nella decadenza dell’agevolazione utilizzata per il nuovo acquisto, con conseguente applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, della sanzione pari al 30% delle stesse imposte e degli interessi.

Il contribuente dichiara che l’adempimento di tale obbligo è stato ostacolato dalla situazione di emergenza sanitaria causata dalla pandemia da coronavirus, che ha impedito la vendita dell’abitazione e chiede all’amministrazione finanziaria se possa essere sospeso tale adempimento, ipotizzando la sussistenza di una causa di forza maggiore.

Sospensione delle scadenze legate all’agevolazione Prima Casa

L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito del contribuente, fa presente che, proprio a seguito dell’emergenza sanitaria del coronavirus, il legislatore ha disciplinato, all’articolo 24 del decreto-legge dell’8 aprile 2020, n. 23 (cd. decreto liquidità), la sospensione dei termini dell’agevolazione prima casa.

In particolare, ai sensi della norma appena citata: “I termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020”.

Con la Circolare del 13 aprile 2020, n. 9, paragrafo 8 è stato chiarito che la norma, con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone “la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. I predetti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021”.

La sospensione è valida anche per il termine di 1 anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso.

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