L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 127 del 24 febbraio 2021, fornisce utili chiarimenti in merito alla misura del cosiddetto superbonus 110% per interventi di riduzione del rischio sismico e finalizzati alla efficienza energetica in caso di presentazione dell’asseverazione tardiva. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Quesito dell’Istante

L’Istante è il proprietario di un edificio, composto da un’unica unità immobiliare residenziale, sul quale è stato avviata una ristrutturazione per effetto di una SCIA Ordinaria presentata il 26 settembre 2019 e con inizio lavori differito.

Il 3 giugno 2020 è stata rilasciata l’Autorizzazione Sismica e il 23 giugno 2020, prima dell’inizio dei lavori, ad integrazione della predetta SCIA, è stata inviata l’asseverazione della classificazione sismica della costruzione.

I lavori consentiranno il miglioramento di due classi delle prestazioni antisismiche dell’intero edificio.

L’Istante, dunque, chiede all’Agenzia delle entrate se tale intervento rientri tra quelli agevolabili ai sensi del cosiddetto sismabonus e superbonus 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Niente Superbonus 110% in caso di asseverazione tardiva

L’Agenzia delle entrate risponde al quesito del contribuente con esito negativo.

In particolare, nel nostro caso, il contribuente ha presentato la Scia il 26 settembre 2019, trasmettendo, prima dell’inizio dei lavori, ad integrazione della Scia, l’asseverazione solo il 23 giugno 2020.

Con la circolare n. 19/2020, l’amministrazione ribadiva che un’asseverazione tardiva impedisce l’accesso al Sismabonus e, di conseguenza, al Superbonus 110%.

Ad ogni modo, il contribuente può, nel rispetto delle condizioni previste, fruire della detrazione del 50% delle spese sostenute per la ristrutturazione, nel limite massimo di 96 mila euro, da spendere in dieci quote annuali di pari importo.

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